L'attività di acconciatore comprende i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare.
L'attività di acconciatore può essere esercitata su persone di entrambi i generi.
Requisiti professionali e normativi
REQUISITI SOGGETTIVI
- Iscrizione A.I.A. per le imprese artigiane, iscrizione al registro imprese per le imprese commerciali;
- Requisiti morali, previsti per i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- Requisiti professionali: per ogni sede o unità locale dell'impresa in cui viene esercitata l'attività di acconciatore è designato almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale il quale garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività medesime. Il responsabile tecnico è il titolare, un socio partecipante al lavoro, un familiare coadiuvante o un dipendente dell'impresa.
I soci, i collaboratori familiari e i dipendenti che esercitano professionalmente le attività di acconciatore devono essere in possesso della qualifica professionale.
La qualifica, a differenza della qualificazione, non dà diritto a svolgere attività di acconciatore in forma imprenditoriale né a svolgere l’incarico di responsabile tecnico, bensì solo di svolgere attività di acconciatore in forma di lavoro subordinato.
La qualificazione si consegue seguendo i percorsi indicati all'art. 4 del D. P. Reg. 26 giugno 2015, n. 0126/Pres. Regolamento in materia di esercizio delle attività di estetista, acconciatore e tinto lavanderia di cui agli articoli 26 comma 4, 28 comma 6 e 40 bis comma 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12.
Le imprese che intendono svolgere l'attività in forma non artigiana indicano nella SCIA il soggetto in possesso della qualificazione professionale.
REQUISITI OGGETTIVI
Lo svolgimento delle attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio non è ammesso.
Sono previste superfici minime fissate dai Regolamenti comunali.
Le attività di acconciatore possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora i locali abbiano i requisiti previsti dal regolamento comunale.
È fatta salva la possibilità di esercitare le attività di acconciatore presso la sede designata dal cliente in caso di malattia o altro impedimento fisico del cliente stesso ovvero a favore di persone impegnate nello sport, nella moda o nello spettacolo o per particolari eventi ovvero nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione, nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.
L'esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione della segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) con le modalità indicate all'art. 24 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12.
Attività di rappresentanza sindacale
L’attività è orientata a promuovere la crescita dell’impresa attraverso azioni di tutela, di rappresentanza sindacale, di formazione e valorizzazione delle competenze, nell’intento di rafforzare l’immagine del “professionista della bellezza”.
Supporto specifico per le imprese del settore
- verifica requisiti di accesso alla professione
- informazione e consulenza sulle normativa di settore
- supporto alla realizzazione del Protocollo delle procedure igienico-sanitarie ex DGR 2668 del 28/12/2017
- consulenze su problematiche di settore
- organizzazione di attività formative- informazioni sull’affitto alla poltrona
Contatti
Giulia Peccol
gpeccol@uaf.it