Regime premiale ISA 

Aggiornamento al 30/04/2026

Regime premiale ISA: confermati i limiti per la compensazione o il rimborso dei crediti fiscali senza visto di conformità

L'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 123160 del 22 aprile 2026 ha stabilito i livelli di affidabilità fiscale, risultanti dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), che consentono di ottenere i benefici premiali con riferimento al 2025 e ai periodi d’imposta successivi ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50/2017.

In particolare, per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti per IVA, Imposte dirette ed IRAP e per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità o dalla presentazione della garanzia per il rimborso dei crediti per IVA, è stato previsto quanto segue, confermando l’impostazione del regime premiale relativo al 2024.

Con livello di affidabilità almeno pari a 9 nel 2025, ovvero calcolato come media tra i punteggi ISA relativi al 2024 e al 2025, è riconosciuto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità:

  • fino all'importo massimo di 70.000 euro annui sul Modello IVA 2027 per la compensazione del credito IVA maturato nel 2026 e sui Modelli IVA TR 2027 per la compensazione del credito IVA dei primi tre trimestri del 2027 (la soglia di esonero di 70.000 è cumulativa, riferendosi alle richieste di compensazione effettuate nel 2027);
  • fino all'importo massimo di 70.000 euro annui sul Modello IVA 2027 per la richiesta di rimborso senza garanzia del credito IVA maturato nel 2026 e sui Modelli IVA TR 2027 per la richiesta di rimborso del credito IVA senza garanzia dei primi tre trimestri del 2027 (la soglia di esonero di 70.000 è cumulativa, riferendosi alle richieste di rimborso effettuate nel 2027);
  • fino all'importo massimo di 50.000 euro annui sui Modelli REDDITI/IRAP 2026 per la compensazione di crediti 2025, relativi ad imposte dirette ed IRAP.

Con di livello di affidabilità inferiore a 9, ma almeno pari ad 8 nel 2025, ovvero a 8,5 calcolato come media tra i punteggi ISA relativi al periodo d'imposta 2024 e 2025, è riconosciuto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità:

  • fino all'importo massimo di 50.000 euro annui sul Modello IVA 2027 per la compensazione del credito IVA maturato nel 2026 e sui Modelli IVA TR 2027 per la compensazione del credito IVA dei primi tre trimestri del 2027 (la soglia di esonero di 50.000 è cumulativa, riferendosi alle richieste di compensazione effettuate nel 2027);
  • fino all'importo massimo di 50.000 euro annui sul Modello IVA 2027 per la richiesta di rimborso senza garanzia del credito IVA maturato nel 2026 e sui Modelli IVA TR 2027 per la richiesta di rimborso del credito IVA senza garanzia dei primi tre trimestri del 2027 (la soglia di esonero di 50.000 è cumulativa, riferendosi alle richieste di rimborso effettuate nel 2027);
  • fino all'importo massimo di euro 20.000 annui sui Modelli REDDITI/IRAP 2026 per la compensazione di crediti 2025, relativi ad imposte dirette ed IRAP.

Rispondendo a due Faq (FAQ del 24 febbraio 2025 per il credito iva da dichiarazione annuale e FAQ del 15 ottobre 2025 per i crediti iva infrannuali) l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per chi ha aderito al concordato preventivo biennale (CPB) , le agevolazioni del regime premiale ISA, ai fini IVA sono anticipate di un anno e possono quindi essere riconosciute già a partire dal primo anno del biennio oggetto di concordato con la conseguenza che per ha aderito al concordato nel 2025 per il biennio 2025-2026 il beneficio dell'esonero dall’apposizione del visto di conformità trova applicazione con il limite più elevato di 70.000 euro già con riferimento al credito IVA 2025 che emerge dalla dichiarazione IVA 2026, e ai crediti iva infrannuali maturati nei primi tre trimestri del 2026 risultanti dai relativi modelli TR. Si ricorda infatti che per i periodi d'imposta oggetto del concordato preventivo biennale i benefici premiali ISA sono riconosciuti nella misura massima, compresi quelli relativi all'IVA (art. 19, comma 3, del decreto legislativo n. 13 del 2024).

Sono rimasti invariati anche i requisiti d’accesso agli ulteriori benefici premiali:

  • esclusione dell’applicazione della disciplina delle società di comodo per i soggetti che raggiungono un punteggio di affidabilità almeno pari a 9 per il 2025 o quale media relativa agli anni 2024–2025.
  • esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici per i soggetti che conseguono un punteggio di affidabilità almeno pari a 8,5 per il 2025 oppure 9 quale media relativa agli anni 2024–2025;
  • riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento, con riferimento al periodo d’imposta 2025, per i contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il 2025;
  • esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo con riferimento al periodo d’imposta 2025 (a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato) per i soggetti che raggiungono un punteggio di affidabilità almeno pari a 9 per il 2025 o quale media relativa agli anni 2024–2025.

Nel provvedimento n. 123160 del 22 aprile 2026 l’Agenzia delle Entrate conferma che anche per il 2025 e per i periodi d’imposta successivi terrà conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6 per la definizione delle strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale ai sensi dell'art. 9-bis co. 14 del DL 50/2017.

Per migliorare il proprio profilo di affidabilità e raggiungere i livelli richiesti per la fruizione del regime premiale i contribuenti possono indicare nella dichiarazione dei redditi ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, IRAP e IVA (ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 9, del D.L. n. 50/2017.