Aggiornamento dopo la conversione in legge (Legge n.78 del 27 maggio 2025, pubblicata il 30 maggio 2025 sulla Gazzetta Ufficiale)
L'obbligo di assicurazione contro i danni catastrofali è previsto per tutte le imprese con sede legale in Italia o con una stabile organizzazione sul territorio nazionale, con l'eccezione delle imprese agricole.
L'oggetto della copertura assicurativa è costituito dai beni (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali) iscritti nello Stato patrimoniale a qualsiasi titolo impiegati per l’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulati da soggetti diversi dall’imprenditore che li utilizza.
A titolo esemplificativo ed indicativo gli eventi che devono essere inclusi nella copertura assicurativa sono:
- sismi (terremoti): sommovimenti bruschi e repentini della crosta terrestre causati da fenomeni endogeni, rilevati dalla Rete sismica nazionale;
- alluvioni, inondazioni ed esondazioni: fuoriuscite d'acqua che superano le normali sponde di corsi d’acqua, laghi o bacini, sia naturali che artificiali, causate da eventi atmosferici (rientrano in questa categoria anche le alluvioni con mobilitazione di sedimenti);
- frane: movimenti o scivolamenti di masse di terra o roccia lungo un pendio, causati principalmente dalla gravità, anche senza infiltrazione d’acqua.
Scadenze
L'obbligo assicurativo decorre dal
- 1 ottobre 2025, per le imprese di medie dimensioni
- 31 dicembre 2025, per le piccole e microimprese
come definite ai sensi Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 della Commissione europea.
Le novità
Tra le novità introdotte in sede di conversione, il DL 39/2025 è stato integrato nei seguenti punti:
Valore dei beni da assicurare: per gli immobili si dovrà considerare il valore di ricostruzione a nuovo; per i beni mobili il costo di rimpiazzo; mentre per i terreni danneggiati il costo di ripristino;
Esclusione dei limiti massimi per le grandi imprese: sono escluse dall’applicazione dei limiti massimi del premio assicurativo le grandi imprese e i gruppi societari che rispettano determinati requisiti di fatturato e numero di dipendenti, qualora stipulino polizze globali di gruppo;
Controllo sui prezzi: viene attribuito al Garante per la sorveglianza dei prezzi, in collaborazione con l’IVASS, un ruolo di controllo e verifica dei premi assicurativi, al fine di prevenire pratiche speculative;
Esclusione degli immobili privi di titolo edilizio: è stato chiarito che l’obbligo assicurativo non si applica agli immobili privi di regolare titolo edilizio, fatta eccezione per quelli costruiti o ampliati prima dell’introduzione dell’obbligo di rilascio del titolo,o oggetto di sanatoria;
Liquidazione dell’indennizzo e tutela dei beni di terzi: nel caso di polizze stipulate da un imprenditore su beni di proprietà di terzi utilizzati nell’attività produttiva,l’indennizzo sarà riconosciuto al proprietario, con vincolo di reinvestimento per il ripristino del bene. Qualora il proprietario non adempia a tale obbligo, sarà tenuto a corrispondere all’imprenditore un risarcimento per lucro cessante, pari fino al 40%dell’indennizzo ricevuto, per il periodo di interruzione dell’attività causato dall’evento catastrofale.
Note e criticità
Massimo Bitonci, sottosegretario al Ministero delle imprese e del made in Italy, ha annunciato l’intenzione di inserire nella prossima legge di bilancio un sistema di bonus a favore delle imprese che sottoscrivono polizze catastrofali, al fine di incentivare ulteriormente l’adesione e sostenere la sostenibilità economica dello strumento.
È stato individuato un ruolo strategico attribuito all’IVASS e al Garante per la sorveglianza dei prezzi. In particolare, IVASS avrà il compito di monitorare l’evoluzione del mercato assicurativo, raccogliendo dati puntuali su premi, coperture, franchigie e condizioni contrattuali, mentre il Garante sarà chiamato a verificare che l’andamento dei prezzi non risenta di fenomeni speculativi, ma rifletta l’effettivo profilo di rischio.
Il Garante dei prezzi ha comunicato di aver avviato una collaborazione con IVASS, annunciando da luglio l’avvio della raccolta dei contratti e delle informazioni sulle polizze catastrofali. L’obiettivo è disporre, entro il 1° ottobre, di una prima base dati utile all’analisi delle tendenze di mercato.
Vale la pena richiamare l’attenzione sulla segnalata anomalia fiscale legata all’imposta sui premi assicurativi, che, pur essendo interamente deducibile dal reddito d’impresa (per le imprese che possono usufruire della deduzione), grava comunque impropriamente su un prodotto destinato alla gestione di rischi sistemici e di interesse pubblico e che, pertanto, dovrebbe esserne esonerato.
Info
Manuel Mian