Si informa che il Governo, con alcuni mesi di ritardo rispetto al periodo originariamente previsto dalla L. 199/24, avente scadenza al 31 gennaio 2025 per la fruizione dei trattamenti di Cig in oggetto, ha infine inserito nel DL n. 92/2025, la disposizione di proroga dell’ammortizzatore unico da fruire dal 1° febbraio al 31 dicembre 2025 fino al massimo di 12 settimane.
In conseguenza di ciò l’Inps ha emanato la circolare n. 121 del 13 agosto u.s. che al paragrafo 5 riporta le istruzioni operative dell’articolo 10 del Decreto 92 in materia.
Sono ammesse alla misura in esame le imprese che:
- occupino mediamente fino a 15 addetti nel semestre precedente e
- abbiano esaurito il plafond previsto dalla normativa in materia di ammortizzatori sociali, pari a 52 settimane di cassa integrazione ordinaria per l’industria (CIGO) e 26 settimane di assegno di integrazione salariale (AIS) per l’artigianato, nel biennio mobile.
L’Istituto fa rilevare come l’area di applicazione, tessile, abbigliamento, calzaturiero e conciario, sia stata interessata dall’aggiornamento dei codici Ateco in vigore dal 1° gennaio 2025, rendendo necessaria una complessa attività di verifica dei codici attuali che vengono pertanto riportati all’allegato 1 della circolare in argomento (come illustrato anche ai punti 5.2.2 e 5.2.3).
L’Istituto ha quindi stabilito la riapertura della procedura di presentazione delle domande attraverso la piattaforma “OMNIA IS”, da attivare entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione dell’attività lavorativa.
Considerato il lungo lasso di tempo trascorso tra la fine del periodo precedentemente concesso dal legislatore (31 gennaio 2025) e l’emanazione delle istruzioni da parte dell’Istituto, per le richieste concernenti periodi compresi tra il 1° febbraio e il 13 agosto, data di pubblicazione della circolare 121, è stata invece opportunamente prevista una decorrenza superiore, pari a 30 giorni.
Riguardo specificamente alle imprese del settore artigiano le imprese devono allegare, in alternativa alla dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47, DPR 445/2000 attestante l’integrale fruizione dei trattamenti di legge, la certificazione aggiornata dello stato di utilizzo delle prestazioni di sostegno al reddito erogate da FSBA (per quanto detto sopra non inferiori alle 26 settimane nel biennio).
L’attestazione FSBA è scaricabile al seguente percorso
- Accesso SINAWEB/Sezione “FSBA - DOMANDE”
- Dettaglio domanda
- In alto a destra nel dettaglio della domanda c’è il tasto “SCARICA CERTIFICAZIONE CONTATORI AIS”
Dal quale dovrà risultare al momento della presentazione della domanda l’avvenuta utilizzazione di tutte le 26 settimane di AIS calcolate nel biennio mobile.
Resta anche confermato l’obbligo di comunicare a FSBA, tramite PEC all’indirizzo: fsba@pec.it, le settimane di trattamento richieste all’Inps mediante anche in questo caso dichiarazione ex art. 47, DPR 445/2000.
Si fa da ultimo rinvio al punto 5.3 e ss. della stessa circolare per l’adempimento degli obblighi di informativa alle OOSS (anche mediante comunicazioni effettuate successivamente all’inizio del periodo di sospensione o riduzione richiesto), per le modalità di compilazione nei casi di richiesta di pagamento diretto all’Inps della prestazione, anche in assenza di comprovate difficoltà finanziarie da parte del datore di lavoro, e riguardo alle istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens.
(Fonte: Circolare INPS_121 del 13 agosto 2025)