Con il DL 159/2025, in vigore dal 31/10/2025, il Governo ha introdotto le seguenti novità sull’obbligo di comunicare al Registro Imprese la PEC da parte degli amministratori di imprese costituite in forma societaria, sancito dall'art. 1 co. 860 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025):
- l’obbligo, da parte degli amministratori dei soggetti già iscritti al Registro delle imprese alla data del 1/1/2025, va rispettato entro il 31/12/2025 (o comunque all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico);
- l’obbligo non può essere assolto comunicando la PEC dell’impresa in cui è ricoperta la carica;
- destinatari dell'obbligo, sono l'amministratore unico o l'amministratore delegato o, in mancanza, il Presidente del Consiglio di amministrazione (il precedente riferimento era invece agli "amministratori" e la nuova formulazione della norma crea ulteriori problemi interpretativi perché tra le imprese costituite in forma societaria sono comprese le snc e le sas che sono prive di tali figure);
- in caso di mancata comunicazione della PEC si applica la sanzione raddoppiata prevista dall’articolo 2630 del Codice civile per l’omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi (sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro che, raddoppiata diventa da 206 euro a 2.064 euro), con riduzione a 1/3 se la comunicazione avviene entro 30 giorni dalla scadenza del termine prescritto.
Unioncamere, con un documento pubblicato sul proprio sito internet ha fornito i seguenti chiarimenti sulla modifica normativa introdotta dal DL 159/2025:
- il riferimento normativo all'amministratore unico, all'amministratore delegato o, in caso di mancanza di quest'ultimo, al Presidente del CdA, innanzitutto, fa desumere l'applicazione per coloro che assumano tali cariche nelle sole società di capitali, comprese società consortili, cooperative;
- l’obbligo della comunicazione è in capo all’impresa e si applica soltanto a uno dei tre soggetti individuati dalla norma (amministratore unico, amministratore delegato o, in caso di mancanza di quest'ultimo, Presidente del CdA);
- non sono soggetti all'obbligo gli amministratori di società di persone o coloro che nelle società di capitali assumono cariche diverse;
- la PEC non può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa in cui è ricoperta la carica;
- per coloro che, dal 31/10/2025 (data di entrata in vigore del DL 159/2025), vengono nominati o confermati alle cariche in questione, la comunicazione del domicilio digitale dovrà avvenire contestualmente alla richiesta di iscrizione della nomina, sia come prima nomina che come conferma altrimenti, l'ufficio sospenderà la domanda richiedendo la regolarizzazione;
- coloro che, invece, al 31/10/2025 già ricoprono le suddette cariche, dovranno comunicare il proprio domicilio digitale entro il 31/12/2025 (l’inadempimento comporta la sanzione di cui all'art. 2630 c.c. raddoppiata, ossia comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 a 2.064 euro);
- in caso di presentazione della sola comunicazione del domicilio digitale di uno dei predetti amministratori - senza alcuna modifica o aggiunta di dati si applica l’esenzione del diritto di segreteria e dell’imposta di bollo;
- per le comunicazioni della PEC in sede di nuove nomine o conferme/rinnovi delle cariche, il diritto di segreteria e l’imposta di bollo sono dovuti secondo l’ordinaria disciplina dell’adempimento principale oggetto di iscrizione, così come in caso di comunicazione della PEC in via facoltativa - di ulteriori soggetti con cariche societarie. Fonti DL 159 del 31/10/2025 art.13 commi 3 e 4 e Comunicato Unioncamere del 10/11/2025
Fonti: DL 159 del 31/10/2025 art.13 commi 3 e 4 e Comunicato Unioncamere del 10/11/2025