NASpI e dimissioni per fatti concludenti

Aggiornamento al 25/02/2026

Con la circolare INPS n. 154 del 22 dicembre 2025, l’Istituto chiarisce i riflessi sulla NASpI della disciplina introdotta dall’art. 19 della legge n. 203/2024, ovvero è previsto che in caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine fissato dal CNL applicato (o in mancanza, oltre i 15 gg), il datore di lavoro possa comunicare l’evento all’ispettorato del Lavoro e far valere la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore (le cd “dimissioni per fatti concludenti”).

Il punto centrale per l’istituto, ai fini dell’accesso alla NASpI è che, questa cessazione, non è considerata involontaria: dunque, se la risoluzione viene comunicata con la nuova causale Unilav “FC – dimissioni per fatti concludenti” l’accesso alla NASpI è precluso, perché manca il requisito dell’involontarietà. La circolare però, introduce un chiarimento operativo decisivo: l’effetto risolutivo non è automatico, ma dipende da una scelta del datore di lavoro, che può anche decidere di seguire il percorso disciplinare ordinario e procedere con un licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. In questo caso – se la cessazione risulta come licenziamento – la NASpI può spettare, purchè siano presenti i requisiti contributivi.

Un ulteriore aspetto della circolare, degno di attenzione, riguarda il recepimento da parte dell’INPS delle indicazioni ministeriali, secondo cui la procedura per fatti concludenti diventa inefficace se il lavoratore, anche successivamente, trasmette dimissioni telematiche, comprese quelle per giusta causa. In questa ipotesi, prevalgono le dimissioni del lavoratore, e se sono per giusta causa – con onere probatorio assolto – la NASpI torna accessibile.

Ne deriva che la qualificazione della cessazione (FC vs licenziamento) diventa determinante: non conta solo “cosa è accaduto” ma come viene formalizzato e comunicato.


(Fonti: Circolare INPS n. 154/2025 del 22 dicembre 2025)