Con news del 6 agosto 2025, FSBA condivide sul proprio sito alcune indicazioni per il ricorso all’integrazione salariale in presenza di temperature superiori a 35 gradi, o anche inferiori a 35 gradi se in ambienti chiusi e la sospensione è certificata da uno specifico verbale del RSPP.
La temperatura esterna va certificata da enti o agenzie pubbliche come ARPA o similari (non saranno considerate valide le informazioni provenienti da siti internet come ilmeteo.it, meteoam.it, 3bmeteo ecc.).
La domanda, deve essere corredata da documentazione probante e da verbale di accordo sindacale debitamente sottoscritto dopo l’evento climatico (rendendo così la prestazione di FSBA retroattiva rispetto alla protocollazione della domanda).
La protocollazione deve avvenire entro la fine del mese successivo all’inizio dell’evento, esempio: sospensione avvenuta il 5 agosto per temperature superiori a 35 gradi, la protocollazione corredata da documentazione probante e dal verbale di accordo sindacale deve avvenire entro il 30 settembre.
L’utilizzo della sospensione con causale climatica non interrompe il decorrere del contatore aziendale. Pertanto, il plafond disponibile delle 130 giornate disponibili nel biennio mobile viene eroso anche con l'utilizzo di questa causale.
Per la Regione Friuli-Venezia Giulia, la documentazione richiesta dall’Ente Bilaterale Territoriale EBIART è la seguente:
- certificazione di ARPA FVG scaricabile dal sito ARPA FVG;
- verbale del RSPP e RLS/RLST e qualora la ditta lavori in un cantiere allegare la comunicazione del RSPP del cantiere che comunica la variazione/sospensione/riduzione dell’attività lavorativa per calore;
- valutazione del rischio da calore riportato nel documento di valutazione dei rischi (DVR) della ditta e nel DUVR se la ditta lavora presso un'altra impresa.
(Fonte: sito Fsba sezione news www.fondofsba.it )