FSBA - Aggiornamento procedure operative

FSBA ha rilasciato le nuove procedure operative che saranno in vigore dal 1° giugno 2025.

Di seguito si evidenziano le novità.

Importo massimale

E’ stato aggiornato l’importo del massimale mensile, ora elevato ad € 1.404,03 lordi (a partire dallacompetenza di gennaio 2025) e da rapportare su base oraria.

Regolarità contributiva

Le prestazioni saranno erogate in presenza di regolarità contributiva di 5 anni (prima erano 3 anni)rispetto alla competenza relativa alla domanda di sospensione, oppure dalla data di inizio dell’attivitàaziendale con dipendenti se successiva (con un minimo di un mese di contribuzione, da considerareanche in caso di trasferimento, trasformazione o fusione societaria).

Durata complessiva 26 settimane

Le settimane previste di AIS (Assegno Integrazione Salariale), nel caso di ricorso a causali ordinariee straordinarie nel corso del medesimo biennio mobile, non sono tra loro cumulabili; pertanto, il periodo massimo fruibile in sommatoria sarà sempre pari ad un massimo di 26 settimane.

Si ricorda che l’assegno AIS eroga prestazioni di integrazione salariale sia per ragioni ordinarie siaper ragioni straordinarie, ovvero: 

AIS - per causali ordinarie

in caso di situazione aziendale dovuta ad eventi transitorinon imputabili all’impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche o in caso di situazioni temporanee di mercato

AIS - per causali straordinarie

qualora il datore di lavoro:

  • segnali nell’ambito dell’accordo collettivo una situazione di riorganizzazione aziendale per realizzare processi di transizione anche definiti dallacontrattazione collettiva,
  • intenda gestire, nell’ambito dell’accordo collettivo, una crisi aziendale
  • sottoscriva, all’esito di esame congiunto presso la Commissione Pariteticacompetente, un contratto di solidarietà di cui all’art. 21 del d.lgs. 148/2015.

Comunicazione preventiva alle OO.SS.

L’impresa comunica per iscritto (tramite e-mail, PEC o raccomandata a mano) alle RSU/RSA (ovepresenti) e ai delegati di bacino e/o alle rappresentanze territoriali dei sindacati dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale la volontà di ricorrere alla AIS.

La comunicazione preventiva (debitamente compilata in ciascun campo richiesto, comprensivodi timbro e firma) dev’essere allegata in fase di protocollazione della domanda in formato pdf(il modello da inviarsi, unitamente ai verbali di richiesta, è disponibile e richiedibile alla mailordinaria bacino.ud@ebiart.it). 

Verifica domande e revisione documentale

L’Ente Bilaterale Regionale (EBR) verificherà le domande e l’accordo viene considerato formalmente valido se riporta le firme, l’indicazione obbligatoria e leggibile del nome, cognome,ruolo e sigla di appartenenza dei firmatari a pena di rifiuto della domanda.

L’EBR può richiedere larevisione nei seguenti casi:

  • REVISIONE DOCUMENTALE (in caso di mancata risposta alla revisione entro 15 gg dallastessa, la domanda viene automaticamente rifiutata dal sistema)
  • REVISIONE RENDICONTAZIONE ASSENZE
  • REVISIONE REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA

Rendicontazione delle assenze e decadenza domanda

La rendicontazione delle assenze avviene tramite compilazione manuale dei dati.

Il giorno 26 delmese, il sistema valida automaticamente le assenze inserite per le posizioni verificate e abilitatedall’EBR, inibendo pertanto la variazione delle stesse da parte degli utenti.

In caso di ritardo nell’invio di tale comunicazione, l’erogazione avverrà successivamente al corretto invio della stessa.

In assenza di tale documentazione, l’erogazione della prestazione non sarà effettuata da FSBA. In talcaso, decorso il terzo mese successivo rispetto alla competenza della domanda, tale domanda si considera decaduta.


(Fonte: FSBA – Procedure operative regolamento 14/12/2022 aggiornate al 26/02/2025)