FSBA ha pubblicato le nuove procedure operative che saranno in vigore dal 1° luglio 2025, con riferimento sia all’assegno di integrazione AIS (per causali ordinarie e straordinarie) nonché per l’assegno di integrazione ACIGS (per causali straordinarie).
PROCEDURE GENERALI FSBA
Campo di applicazione
Imprese che abbiano alle proprie dipendenze almeno un lavoratore e che, possedendo le caratteristiche di cui alla l. 8 agosto 1985, n° 443, siano inquadrati per i profili previdenziali con il codice “CSC settore 4/Codice autorizzativo 7B”.
Possono essere altresì vincolati i sistemi organizzativi, gli enti, le società promossi, costituiti o partecipati dalle organizzazioni istitutive di FSBA e che hanno sottoscritto l’Accordo Interconfederale del 10 dicembre 2015.
Calcolo e massimale
L’ammontare dell’assegno sarà pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate comprese nei periodi segnalati dall’accordo sindacale nei limiti stabiliti dall’art. 30 del D.Lgs 148/2015, entro i massimali previsti dai rispettivi contratti collettivi, con riferimento all’art. 3 commi 5 bis e 6 del D.lgs 148/2015.
Per l’anno 2025 pari ad euro 1.404,03 lordi e da rapportare su base oraria.
Condizioni per l'erogazione della prestazione
Le prestazioni sono erogate alle seguenti condizioni:
regolarità contributiva, in presenza di dipendenti, di 5 anni rispetto alla competenza relativa alla domanda di sospensione, oppure dalla data di inizio dell’attività aziendale con dipendenti se successiva (con un minimo di un mese di contribuzione, da considerare anche in caso di trasferimento, trasformazione o fusione societaria).
Nel caso di omissione o ritardo nei versamenti da parte dell’azienda la liquidazione delle prestazioni sarà sospesa sino alla regolarizzazione della posizione aziendale.- verbale di Accordo sindacale.
- anzianità aziendale del dipendente di almeno 30 giorni effettivi di impiego, in assenza di tale requisito il lavoratore non potrà essere inserito nella domanda.
Modalità di regolarizzazione dei contributi:
- Pagamento F24 e trasmissione UNIEMENS (cfr. punto 5).
Per anticipare la regolarizzazione ed accedere subito alle prestazioni è necessario seguire la procedura nel Sistema, che consente di inserire manualmente gli imponibili dei lavoratori per ciascuna annualità, determinare l’importo della contribuzione ed una volta effettuato il pagamento, inserire la quietanza come “F24 anticipato”. - Per le competenze 2019-2020-2021, effettuare il versamento di 100 euro/anno per lavoratore (il numero dei lavoratori dev’essere considerato come media nell’anno di competenza) ed inserire la quietanza nel Sistema SINAWEB, attraverso l’apposita procedura nella sezione CONTRIBUZIONE, inserendo il numero dei lavoratori in forza per ciascuna annualità di competenza.
Il versamento deve avvenire tramite F24, indicando su un rigo specifico con codice EBNA la competenza di gennaio di ciascuna annualità, es. 01/2019, 01/2020, 01/2021.
Destinatari delle prestazioni
-
AIS causali ordinarie
Tutte le imprese citate nel campo di applicazione a prescindere dal numero di lavoratori. -
AIS causali straordinarie
Tutte le imprese citate nel campo di applicazione, che abbiano in media fino a 15 lavoratori in forza. La media occupazionale (fino a 15 lavoratori, oltre 15 lavoratori) è riferita al semestre precedente.
Condizione sufficiente è il superamento anche solo di un centesimo per il raggiungimento della soglia o della diversa fascia.Es. 15,01 → fascia dimensionale superiore a 15. Ai fini della determinazione della media riferita al semestre, si considerano i medesimi criteri applicati dall’INPS. -
ACIGS
Tutte le imprese citate nel campo di applicazione, che abbiano in media oltre a 15 lavoratori in forza.
La media occupazionale (fino a 15 lavoratori, oltre 15 lavoratori) è riferita al semestre precedente.
Condizione sufficiente è il superamento anche solo di un centesimo per il raggiungimento della soglia o della diversa fascia.Es. 15,01 → fascia dimensionale superiore a 15.Ai fini della determinazione della media riferita al semestre, si considerano i medesimi criteri applicati dall’INPS.
Aliquota contributiva
Aliquota contributiva
Ripartizione delle aliquote CTB
Datori di lavoro sino a 15 lavoratori
0,60% in relazione alla RIP – retribuzione imponibile ai fini previdenziali
di cui 1/4 per il lavoratore e 3/4 per il datore di lavoro
Datori di lavoro - più di 15 lavoratori
0,60% + 0,40% in relazione alla RIP – retribuzione imponibile ai fini previdenziali
di cui 1/4 per il lavoratore e 3/4 per il datore di lavoro
Datori di lavoro con più di 15 lavoratori che presentano domanda ACIGS
4% per la contribuzione addizionale CIGS – in relazione alle retribuzioni perse di cui all’art. 5 d.lgs. 148/2015
A carico del datore di lavoro
Modalità di versamento F24 ed esposizione in UNIEMENS
Il versamento avviene secondo la vigente modalità, utilizzando il modello F24, rigo unico, con lo specifico codice tributo EBNA.
Sia la contribuzione 0.60% che l’eventuale contribuzione 0.40% devono essere versati:
- in modo cumulativo in F24 (su unico rigo mensile), con codice EBNA;
- esposti in modo cumulativo per mese in Uniemens sempre con il codice in uso EBNA.
Il versamento del contributo viene effettuato dal datore di lavoro per tutti i lavoratori in forza (compresi i part-time) nel mese di riferimento, considerando anche i lavoratori a domicilio e gli apprendisti.
Relativamente alla determinazione del numero di lavoratori in forza si rimanda alle indicazioni di cui alle PROCEDURE AIS e ACIGS.
Contributo addizionale 4% in caso accesso alle prestazioni ACIGS - contributo addizionale ridotto del 50% (2%) come previsto nel Regolamento.
AIS PER CAUSALI ORDINARIE
Durata complessiva
26 settimane, pari a 130 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni, a 156 su 6 giorni/settimana e a 182 su 7 giorni/settimana.
Tali periodi devono intendersi conteggiati nel biennio mobile in capo all’azienda. Il biennio mobile va calcolato dal primo giorno di effettiva fruizione della prestazione.
Ogni giornata che presenti una qualsiasi riduzione dell’orario giornaliero applicato equivale ad una giornata di sospensione.
Causali ordinarie
- Situazione aziendale dovuta ad eventi transitori non imputabili all’impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche rilevanti
- Situazioni temporanee di mercato
Comunicazione preventiva alle OO.SS.
L’impresa comunica per iscritto (tramite e-mail, PEC o raccomandata a mano) alle RSU/RSA (ove presenti) e ai delegati di bacino e/o alle rappresentanze territoriali dei sindacati dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale la volontà di ricorrere alla AIS. La comunicazione preventiva (debitamente compilata in ciascun campo richiesto, comprensivo di timbro e firma) dev’essere allegata in fase di protocollazione della domanda in formato pdf.
A pena di esclusione
- le domande devono essere presentate preventivamente rispetto al periodo di trattamento richiesto (ad eccezione delle domande relative agli eventi climatici rilevanti per le quali è possibile effettuare la protocollazione entro la fine del mese successivo rispetto all’evento);
- per ciascuna domanda deve essere utilizzato uno specifico TICKET INPS;
- il sistema richiede l’allegazione del documento di identità del legale rappresentante ed una sintesi dei dati di bilancio dell’anno fiscale antecedente alla presentazione della domanda;
- la domanda e pertanto l’accordo sindacale possono avere una durata da una a tre mensilità di competenza. Ogni domanda/accordo deve avere come data fine l’ultimo giorno del mese. Le effettive giornate di utilizzo saranno dichiarate attraverso la procedura di rendicontazione delle assenze, con suddivisione mensile.
Rendicontazione delle assenze
La rendicontazione avviene tramite caricamento del file XML alla base del flusso UNIEMENS e del LUL in formato PDF per ciascuna mensilità di competenza inclusa nel periodo di sospensione, il sistema estrapola dal file i dati necessari (percentuale part-time, retribuzione teorica, ore di assenza nelle giornate specifiche). Il giorno 2 del mese successivo alla rendicontazione il sistema valida automaticamente le assenze inserite per le posizioni verificate e abilitate dall’EBR, inibendo pertanto la variazione delle stesse da parte degli utenti. In caso di ritardo nell’invio di tale documentazione, l’erogazione avverrà successivamente al corretto invio della stessa.
In assenza di tale documentazione, l’erogazione della prestazione non sarà effettuata da FSBA, pertanto, decorso il terzo mese successivo a quello di competenza dell’assenza, la prestazione relativa a tale competenza non sarà erogata.
Predisposizione degli ordini di pagamento, da parte degli Enti Bilaterali Regionali (tra il giorno 3 e 4 del mese successivo alla rendicontazione).
La regolarità contributiva è verificata automaticamente dal Sistema, l’Ente Bilaterale Regionale non potrà predisporre ordini di pagamento in caso di azienda non regolare con i versamenti FSBA.
Sin dalla presentazione della domanda, il Sistema evidenzierà all’utente lo stato contributivo di FSBA e proporrà le modalità di regolarizzazione in vigore.
Tenuto conto dei tempi di ricezione dei flussi INPS, la regolarità contributiva sarà verificata con una carenza di 3 mesi a ritroso dal momento della verifica.
Esempio: Inserimento dell’ordine di pagamento a marzo 2023, il sistema verifica la presenza della copertura contributiva da marzo 2019 a dicembre 2022.
L’inizio della regolarità sarà proporzionato in base alla data di inizio dell’attività, prendendo come riferimento lo stesso esempio, in caso di inizio attività a febbraio 2020, la regolarità sarebbe verifica da febbraio 2020 a dicembre 2022.
Per il dettaglio su Procedure generali FSBA, Procedure AIS causali ordinarie, Procedure AIS causali straordinarie e Procedure ACIGS si rinvia al portale FSBA www.fondofsba.it
(Fonte: FSBA www.fondofsba.it - Procedure operative in vigore dal 01/07/2025)