Temperature elevate - Richiesta di integrazione salariale per evento meteo

Aggiornamento al 02/07/2025

In presenza di temperature elevate le aziende possono richiedere l’intervento degli ammortizzatori sociali (CIGO/FSBA/FIS) per la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa invocando la causale“ eventi meteo”.


In caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza delle temperature elevate, il ricorso al trattamento di integrazione salariale con la causale “eventi meteo” è invocabile dal datore di lavoro laddove le suddette temperature risultino superiori a 35° centigradi o anche inferiori (cd“temperature percepite”).

Anche temperature inferiori a 35° centigradi possono determinare l’accoglimento della domanda di accesso al trattamento ordinario qualora entri in considerazione la valutazione anche della temperatura c.d. “percepita”, che è più elevata di quella reale. Tale situazione, ad esempio, si determina nelle giornate in cui si registra un elevato tasso di umidità che concorre significativamente a determinare una temperatura “percepita” superiore a quella reale.

Pertanto, la valutazione della temperatura rilevata nei bollettini meteo deve tenere conto anche del grado di umidità, atteso che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata.


Naturalmente costituiscono un elemento di rilievo per una positiva valutazione dell’integrabilità della causale sia la tipologia di lavorazione in atto che le modalità con le quali la stessa viene svolta. Dalla valutazione di dette caratteristiche, infatti, può emergere la rilevanza della temperatura “percepita” rispetto a quella reale, in considerazione della particolare incidenza che il calore determina sul regolare svolgimento delle lavorazioni.

Anche temperature inferiori ai 35 gradi possono, quindi, essere idonee a dare titolo al trattamento di integrazione salariale, se le relative attività sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se comportino l'utilizzo di materiali ovvero in presenza di lavorazioni che non sopportano il forte calore.


In sostanza, la valutazione non deve fare riferimento solo al gradiente termico ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni nelle quali si trovano ad operare i lavoratori.


Ai fini di una più puntuale valutazione degli elementi a supporto della richiesta di accesso al trattamento di integrazione salariale nei casi “de quo”, potranno soccorrere anche le documentazioni o le pubblicazioni su dati relativi agli indici di calore da parte dei vari dipartimenti meteoclimatici o della protezione civile.


Si precisa che la medesima considerazione deve essere svolta anche con riferimento alle lavorazioni al chiuso, allorché le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro, nonché nell’ambito del lavoro svolto in agricoltura, secondo la disciplina in materia di Cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (CISOA) recata dalla legge 8 agosto1972, n. 457, e successive modificazioni.


Si ricorda, inoltre, che il trattamento di integrazione salariale è riconoscibile in tutti i casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, disponga la sospensione/riduzione delle attività in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purché le cause che hanno determinato detta sospensione/riduzione non siano imputabili al medesimo datore di lavoro o ai lavoratori.

Conseguentemente, anche nel caso in cui le sospensioni/riduzioni siano disposte dal datore di lavoro su indicazione del responsabile della sicurezza per cause riconducibili alle temperature eccessive rilevate sul luogo di lavoro, è possibile valutare positivamente la richiesta di ricorso al trattamento di integrazione salariale.


Si ricorda, infine, che, a seguito del riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali incostanza di rapporto di lavoro operato dalla legge 31 dicembre 2021, n. 234, il ricorso all’ammortizzatore sociale per “eventi meteo” è ammesso anche con riferimento ai datori di lavoro tutelati dal Fondo di Solidarietà Bilaterale (FSBA), dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dai fondi di solidarietà di agli articoli 26 e 40 del D.lgs. n. 148/2015.

Particolarità per il settore lapideo artigiano

Il Decreto Legge 98 del 28/07/2023 ha previsto una specifica prestazione per le aziende artigiane di estrazione di materiale lapideo, particolarità è che l’azienda artigiana dichiarante di rientrare nella categoria di estrazione di materiale lapideo, i periodi utilizzati non andranno ad erodere il contatore delle giornate disponibili previste dalla tipologia di domanda di AIS (al contrario per tutte le altre imprese artigiane non appartenenti al settore lapideo, tali giornate incidono nel contatore generale a disposizione nell’ambito del biennio per AIS che è paria 130 giornate).

Settore di appartenenza

Causale

Incidenza sul contatore

Estrazione materiale Lapideo

Causale "eventi climatici"

NO

Tutti gli altri settori artigiani

Causale "eventi climatici"

SI