Caldo eccessivo - Indicazioni per la presentazione delle istanze e gestione istruttoria

Aggiornamento al 07/07/2025

L’INPS con proprio messaggio n. 2130 del 3 luglio 2025 è intervenuto fornendo indicazioni per la presentazione delle istanze e gestione istruttoria per le richieste di integrazione salariale per la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa a causa del caldo eccessivo.

L’Istituto fa presente anzitutto l’aspetto delle ordinanze delle PPAA (vedi ad es. l’ordinanza della Regione FVG di data 2 luglio 2025) che dispongono la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa nelle ore più calde della giornata.

I datori di lavoro nelle domande di Cigo o di Assegno di integrazione salariale presentate all’Inps, al FIS o ai Fondi di solidarietà bilaterali ex art. 26, D.Lgs. 148/15 (vedi FSBA per il comparto artigiano), potranno pertanto invocare la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine della pubblica autorità”, limitandosi ad indicare nella relazione tecnica gli estremi dell’ordinanza.

Rispetto alle istruzioni del 2024 considerato che l’Istituto non ritiene compatibili due domande presentate per lo stesso periodo con due causali diverse (per ordine della pubblica autorità e per evento meteo), il messaggio precisa che la richiesta di trattamento con causale “elevate temperature” vale anche per le giornate od ore per le quali le ordinanze abbiano vietato il lavoro.

Pertanto, sono riconosciute come integrabili “sia le giornate/ore in cui è stato accertato l’effettivo verificarsi dell’evento meteo avverso sia, indipendentemente dal predetto accertamento, le giornate/ore per le quali le predette ordinanze hanno vietato lo svolgimento delle attività lavorative”. Circa i requisiti della causale ‘evento meteo per temperature elevate’ (come di consueto superiori ai 35 gradi): si chiarisce al riguardo sono considerati integrabili anche i casi di temperature pari o inferiori a tale soglia laddove sia riscontrabile una temperatura percepita più elevata, per es. per attività svolte in luoghi non proteggibili dal sole, con utilizzo di macchinari che producano a loro volta calore, ovvero ove sia riscontrabile un alto tasso di umidità.

Premesso che, come di consueto, le sedi dell’INPS provvederanno ad acquisire d’ufficio i bollettini meteo, per i casi predetti andrà pertanto precisata nella relazione tecnica la tipologia di attività e le condizioni effettive di lavoro nonché le modalità del suo svolgimento.

Essendo le causali in esame configurabili come evento oggettivamente non evitabile (EONE), ricorda ancora il messaggio in esame, i periodi interessati non sono computati ai sensi del comma 3, art. 12,D.Lgs. 148/15, nei limiti di durata della Cigo ai sensi dello stesso articolo e non si determina l’applicazione del contributo addizionale ex art. 5 del D.LGS. 148/2015.

Particolarità per il comparto artigiano coperto da FSBA

Per tali imprese, a parziale distinzione rispetto le imprese coperte da CIGO, l’istanza dovrà essere inviata al Fondo-FSBA e protocollata entro la fine del mese successivo rispetto l’evento, allegando i bollettini meteo (ed altro eventuale materiale utile), facendo nel caso riferimento all’ordinanza2regionale, riportando nel verbale di accordo sindacale (che andrà comunque sottoscritto unitamente ai lavoratori) la relazione in cui l’RSPP/datore di lavoro e l’RLS/RLST andranno a dichiarare le cause ostative al lavoro in correlazione alle mansioni/lavorazioni da eseguirsi. La relazione dovrà essere cronologicamente puntuale rispetto la data di evento. Le giornate di ammortizzatore andranno comunque ad incidere sul contatore complessivo del biennio mobile, ad eccezione del settore Lapideo(per il quale vige il Decreto-Legge 98 del 28/07/2023 il quale ha previsto una specifica deroga, ovvero che i periodi utilizzati non andranno ad erodere il contatore delle giornate disponibili previste dalla tipologia di domanda di AIS.

Settore di appartenenza

Causale

Causale

Estrazione materiale Lapideo

Causale “eventi climatici”

NO

Tutti gli altri settori artigiani

Causale “eventi climatici”

SI

Salvo diversa disposizione, in merito alle domande di sospensione per eventi climatici, verranno trattati come una normale domanda di AIS; al momento della protocollazione va caricata la comunicazione preventiva, la carta di identità del legale rappresentate, il verbale di sospensione, la relazione di bilancio se non sono stati caricati i dati di bilancio nel portale.


Giova ricordare le disposizioni operative, le quali prevedono:

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2- AIS CAUSALI ORDINARIE
A. Causali di intervento per riduzione/sospensione
1. Situazione aziendale dovuta ad eventi transitori non imputabile all’impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche rilevanti.

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ii. A pena di esclusione, le domande devono essere presentate preventivamente rispetto al periodo di trattamento richiesto. Non saranno concesse deroghe in caso di tardiva protocollazione della domanda ad eccezione delle domande relative agli EVENTI CLIMATICI RILEVANTI (tipologia da scegliere in un menù proposto dal sistema), per le quali è possibile procedere con la protocollazione entro la fine del mese successivo al verificarsi dell’evento.

Esempio: la ditta chiede sospensione climatica per luglio ed agosto la domanda va protocollata entro la fine del mese di agosto, che è il mese successivo al verificarsi dell’evento, evento che si è verificato a luglio. 

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E. Alla domanda dovrà essere allegato l’Accordo sindacale (con l’eventuale documentazione aggiuntiva definita da ciascun Ente Bilaterale Regionale) o la dichiarazione dell’Autorità competente attestante l’evento per situazioni climatiche e una breve descrizione della problematica insorta.

Pertanto, la documentazione da allegare al verbale FSBA sarà:
dichiarazione ARPAFVG , scaricabile dal sito ARPA FVG https://www.osmer.fvg.it/archivio.php?ln=&p=daticomunicazione firmata dal RSPP e RLST aziendale dove si comunica la necessità divariare/ridurre/sospendere l’attività lavorativa per eccessivo caldo, qualora la ditta lavori in un cantiere è ammessa anche la comunicazione del RSPP del cantiere che comunica la variazione/sospensione/riduzione dell’attività lavorativa.