Dalle guide dell’Agenzia delle Entrate sulle agevolazioni 2025 gli attesi chiarimenti
Con riferimento alle novità introdotte dalla Legge 31 dicembre 2024, n.207 (Legge di Bilancio 2025) in tema di detrazioni per interventi edilizi sulle guide dell’Agenzia delle Entrate sulle agevolazioni 2025 sono stati pubblicati i seguenti importanti chiarimenti:
- per le spese relative all’installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, viene chiarito che, se sostenute dal 2025, non sono più agevolabili, né ai fini del bonus per interventi di recupero, né ai fini dell’ecobonus o del superbonus (anche se in quest’ultimo caso, se la Cilas è stata presentata prima del 1/1/2025, i parametri di risparmio energetico ottenuti potranno comunque essere considerati ai fini della fruizione del superbonus che richiede il miglioramento di due classi energetiche);
- i sistemi ibridi costituiti da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, così come disciplinati dal D.M. 6 agosto 2020, possono continuare a beneficiare delle detrazioni;
- per gli interventi di recupero edilizio, riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico per le spese sostenute dal 2025 le detrazioni spettano al 50% ma solo se i lavori sono eseguiti sull’abitazione principale dal proprietario o titolare di un diritto reale di godimento o di un suo familiare, mentre negli altri casi (ad esempio interventi eseguiti da semplici detentori come inquilini, comodatari o familiari conviventi oppure relativi a fabbricati diversi dall’abitazione principale, ad esempio seconde case o fabbricati strumentali) la detrazione è ridotta al 36% (per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027 le suddette detrazioni del 50% e 36% sono rispettivamente ridotte al 36% e al 30%;
- la detrazione maggiorata spetta a condizione che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale al termine dei lavori ma comunque la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento deve sussistere fin dall’inizio lavori o del sostenimento della spesa se antecedente;
- la detrazione maggiorata per le spese condominiali sulle parti comuni degli edifici deve essere applicata alla quota di spese imputata al singolo condomino solo se in possesso dei relativi requisiti sopra indicati;
- la detrazione maggiorata spetta anche per gli interventi sulle pertinenze dotate del vincolo di pertinenzialità con l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- per il bonus casa acquisti, il sismabonus acquisti o la detrazione per l’acquisto o costruzione del box pertinenziale la detrazione maggiorata spetta agli acquirenti se l’unità immobiliare abitativa acquistata o quella cui è collegata il box pertinenziale viene adibita ad abitazione principale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui fruisce per la prima volta della detrazione;
- per la sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione anche per le spese sostenute nel 2025 - 2026 - 2027 continua ad essere applicabile la percentuale di detrazione del 50%.
Si ricorda inoltre che con la Legge di Bilancio 2025 in tema di detrazioni sono state introdotte queste ulteriori novità:
- per il 2025 sono state confermate le detrazioni del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di elevata classe energetica e del 75% per il superamento di barriere architettoniche, ma non la detrazione del 36% per la sistemazione dei giardini degli edifici residenziali, agevolazione che si è conclusa quindi con le spese sostenute nel 2024;
- nel 2025 il superbonus del 65% per condomini ed edifici assimilati e per gli enti del terzo settore (ONLUS, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale) viene ammesso solo con CILA presentata entro il 15/10/2024 oppure, per interventi di ricostruzione previa demolizione, con istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo presentata entro tale data (per i condomini entro tale data deve essere adottata anche la relativa delibera assembleare) mentre restano confermati i requisiti per l’accesso al superbonus 110% nei limitati casi in è ancora ammesso (comuni colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009 con stato di emergenza e alcuni enti del Terzo settore che svolgono prestazioni di servizi socio-sanitari e assistenziali, relativamente agli immobili B/1, B/2, D/4);
- per chi fruisce delle detrazioni per spese da superbonus sostenute nel 2023 si prevede la possibilità di ripartire la detrazione in 10 annualità piuttosto che in quattro presentando una dichiarazione dei redditi integrativa.