L’Agenzia delle Entrate con le risposte n. 233 del 31.07.25 e n. 237 del 10.09.25 affronta due aspetti distinti ma complementari del trattamento fiscale dei fringe benefit: da un lato, la questione degli optional aggiuntivi richiesti dai dipendenti, e dall’altro, la gestione delle ricariche elettriche effettuate tramite card aziendale.
Optional richiesti dal dipendente: cosa succede se li paga di tasca propria
La risposta n. 233 ha posto l’attenzione su una pratica sempre più diffusa: la possibilità per i dipendenti di personalizzare l’auto aziendale con optional aggiuntivi – ad esempio cerchi in lega, sistemi avanzati di assistenza alla guida o impianti audio di alta qualità. Il costo di questi optional non è sostenuto dall’azienda, ma direttamente dal dipendente, attraverso trattenute mensili sullo stipendio. La domanda posta all’Agenzia era se tali somme, versate volontariamente dal lavoratore per ottenere un beneficio aggiuntivo, potessero essere considerate come una riduzione del valore imponibile del fringe benefit.
La normativa di riferimento è l’articolo 51, comma 4, lettera a) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) che, a partire dal 1° gennaio 2025, per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo, prevede che il valore del benefit da sottoporre a tassazione sia calcolato in modo forfettario assumendo una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri e applicando una percentuale variabile sul costo chilometrico d’esercizio indicato nelle tabelle ACI:
• 50% per i veicoli tradizionali (benzina, diesel, ecc.)
• 20% per i veicoli ibridi plug-in (con ricarica a spina)
• 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica
La formulazione della norma prevede che tale valore sia calcolato “al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente”, una dicitura che ha generato dubbi interpretativi.
L’Agenzia ha chiarito che le somme versate dal dipendente per optional aggiuntivi non possono essere considerate come riduzione del valore imponibile del benefit. Il motivo è che il valore da tassare è determinato in modo forfettario, sulla base delle tabelle ACI, che rappresentano un costo standard e omnicomprensivo. Gli optional richiesti dal dipendente, essendo personalizzazioni volontarie e non necessarie per la fruizione del veicolo, non rientrano nel calcolo del benefit e non possono essere utilizzati per abbattere la base imponibile. Le relative somme devono quindi essere trattenute dal netto in busta paga, senza alcun impatto fiscale sul valore del fringe benefit.
Ricariche elettriche presso colonnine pubbliche con card aziendale
Nella risposta n. 237 del 10 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla qualificazione fiscale delle spese di ricarica elettrica sostenute in relazione ai veicoli aziendali elettrici e ibridi plug-in concessi in uso promiscuo ai dipendenti. Anche in tal caso l’intervento si inserisce nel quadro normativo dell’art. 51 del TUIR, che disciplina la determinazione del reddito da lavoro dipendente in presenza di fringe benefit.
L’Agenzia ha chiarito che, qualora il dipendente utilizzi una card aziendale per effettuare la ricarica del veicolo presso colonnine pubbliche, con addebito diretto alla società, il relativo costo non costituisce reddito imponibile. Tale beneficio, infatti, è già ricompreso nel valore forfetario del fringe benefit determinato secondo le tabelle ACI, le quali includono sia costi fissi (assicurazione, manutenzione, ammortamento) sia costi variabili (carburante, energia elettrica). L’utilizzo privato del veicolo non altera tale qualificazione, purché rientri nei limiti previsti dalla policy aziendale.
Nel caso in cui il dipendente superi il limite massimo di chilometri privati stabilito contrattualmente, la società può addebitare al lavoratore il costo dell’energia elettrica eccedente, calcolato secondo il costo chilometrico. Tuttavia, l’Agenzia precisa che tali somme non possono essere utilizzate per ridurre il valore del fringe benefit da tassare. Esse costituiscono importi autonomi dovuti dal dipendente, da regolare mediante versamento diretto o trattenuta in busta paga, e non incidono sulla determinazione forfetaria del benefit.
Ricarica presso l’abitazione del dipendente
Nella stessa risposta n.237 l’Agenzia conferma inoltre un chiarimento già fornito con la risposta 421 de 25 agosto 2023: qualora il datore di lavoro rimborsi al dipendente la spesa per l’energia elettrica utilizzata per la ricarica del veicolo presso la propria abitazione, tale rimborso costituisce reddito imponibile ai sensi dell’art. 51, comma 1, TUIR, trattandosi di una erogazione monetaria a fronte di una spesa personale.