L’adempimento riguarda:
- le aziende pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti;
- i datori di lavoro aventi organico inferiore a 50 dipendenti possono comunque scegliere di trasmettere il prospetto su base volontaria, anche ai fini dell’ottenimento della certificazione per la parità di genere.
In una FAQ pubblicata sul proprio portale istituzionale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che occorre prendere in considerazione l’organico risultante al 31 dicembre del secondo anno del biennio (quest’anno, dunque, la data di riferimento è quella del 31 dicembre 2025).
Il datore di lavoro è tenuto a trasmettere copia del rapporto alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA/RSU), se costituite in azienda, e alla Consigliera o al Consigliere regionale di parità, ai sensi dell’art. 46 D.Lgs. 198/2006. Per Imprese con sede del territorio della Regione FVG inviare a Consigliera regionale di parità (e-mail cons.par@regione.fvg.it, PEC lavoro@certregione.fvg.it).
Le aziende devono redigere il rapporto esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’utilizzo dell’apposito portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, https://servizi.lavoro.gov.it.
Giova ricordare che nel caso di partecipazione a opere previste dal Piano nazionale di rilancio e di resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), si deve:
- produrre alle stazioni appaltanti copia del rapporto biennale (con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle RSA e alla consigliera e al consigliere regionale di parità) - da ultimo inviato - al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta (pena l’esclusione);
- se avente un numero di dipendenti pari o superiore a 15 consegnare alla stazione appaltante entro 6 mesi dalla conclusione del contratto una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile e trasmetterla alla consigliera e al consigliere regionale di parità, nonché l’ulteriore documentazione indicata dalla legge (quale ad esempio la certificazione di cui all'art. 17 L. n. 68/1999 (attestante la regolarità rispetto alle norme sul diritto al lavoro delle persone con disabilità); la relazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.
Le sanzioni in caso di inottemperanza
In caso di omissione si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 11, D.P.R. 520/1955. Qualora l’inottemperanza si protragga per oltre 12 mesi, è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda.
Nel caso di rapporto mendace o incompleto si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.
Il rapporto biennale consente la certificazione di parità
Sulla base dei dati contenuti nel rapporto, se conformi agli standard minimi, le aziende potranno richiedere di ottenere dagli enti certificatori autorizzati la certificazione di parità, un attestato del fatto che la situazione aziendale soddisfa alcuni requisiti minimi prescritti dalla prassi UNI pdr 125-2022. Tale certificazione dà accesso ad agevolazioni che comprendono
- punteggio aggiuntivo per l’aggiudicazione di un bando di gara rientrante nell’ambito del Pnrr o del Pnc (articolo 47 del Dl 77/2021);
- meccanismi e strumenti di premialità in tutti gli appalti pubblici;
- agevolazioni contributive (deve essere trasmessa entro il 30 aprile 2026 l’istanza di fruizione dell’esonero contributivo per i datori di lavoro privati in possesso della certificazione sulla parità di genere con riferimento all’anno 2025. In seguito al rilascio da parte dell’INPS del relativo codice di autorizzazione, il datore di lavoro può esporre lo sgravio nella denuncia contributiva periodica (Art. 5 della L. 5 novembre 2021, n. 162).
Mancato invio del Rapporto biennale e certificazione della parità di genere
Il rapporto periodico sul personale femminile e maschile non dà origine automaticamente alla certificazione della parità di genere, dev’essere comunque ricordato che la mancata trasmissione del rapporto preclude l’ottenimento della medesima certificazione e, soprattutto, il godimento del correlato esonero contributivo.
(Fonte: Decreto interministeriale del 2 luglio 2024, art. 46 D.Lgs. 198/2006, cd. “Codice delle pari opportunità e Faq Ministero del Lavoro)