Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Energia

Aggiornamento al 15/04/2026

Per le imprese cosiddette «esodate» del piano Transizione 5.0 (imprese che per accedere al credito Transizione 5.0 hanno presentato le comunicazioni preventive al GSE tra il 7 e il 27 novembre 2025 e che, pur avendo ricevuto dal GSE la conferma della rispondenza tecnica dell’l’investimento ai requisiti previsti, non hanno potuto accedere al credito d’imposta per l’esaurimento delle risorse) il Decreto Legge n.38 del 27/3/2027 (Decreto Fiscale) ha previsto un nuovo credito d’imposta, pari al 35% dell’ammontare richiesto nelle predette comunicazioni. Tale percentuale è stata ora elevata dal 35% all’89,77% dal Decreto Legge n.42 del 3/4/2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.78 del 3/4/2026, che ha anche esteso l’agevolazione alle spese di formazione del personale e previsto per le stesse imprese “esodate” un contributo specifico, disciplinato da apposito decreto che verrà approvato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, proporzionato alle spese sostenute per gli investimenti in impianti finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, per i sistemi di accumulo dell'energia prodotta e per le relative certificazioni).

Entro il 30/4/2026, il GSE comunicherà alle imprese il credito 5.0 effettivamente utilizzabile, dandone preventiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Tale credito sarà utilizzabile decorsi 5 giorni dalla comunicazione del GSE, esclusivamente in compensazione nel mod. F24 entro il 31/12/2026 tramite i servizi telematici dell’Agenzia (Entratel / Fisconline) senza subire il limite di € 2.000.000 annui previsto dall’art. 34 della Legge n. 388/2000, né quello di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI dall’ art. 1, comma 53, della Legge n. 244/2007, né il divieto di compensazione fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori previsto dall’art. 31 del DL n. 78/2010. Il credito d’imposta non è tassato ai fini IRPEF, IRES e IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi previsto dagli articoli 61 e 109, comma 5, del DPR 917/1986 in presenza di ricavi e proventi che non concorrono a formare il reddito d’impresa.