Assistenza di un familiare con disabilità

Aggiornamento al 03/10/2025

Per l’assistenza di un familiare con disabilità sono previsti alcuni permessi e congedi di cui è possibile fruire.

In via generale possono goderne i genitori nonché determinati familiari del soggetto con disabilità. Il diritto a permessi e congedi può essere riconosciuto a più soggetti che poi potranno usufruirne in via alternativa tra loro.

I genitori – lavoratori dipendenti potranno avvalersi fino ai 12 anni del figlio con disabilità di una speciale forma di prolungamento del congedo parentale per un periodo non superiore a tre anni (comprensivo dei periodi di normale congedo parentale) in alternativa ai permessi mensili.

Gli altri familiari – lavoratori dipendenti, quali il coniuge o parenti /affini entro il 2°grado, (fatte salve alcune eccezioni che estendono ad altri gradi di parentela/affinità), potranno invece fruire di permessi mensili utilizzabili sia in modalità giornaliera che oraria.

Sia i genitori che determinati familiari lavoratori dipendenti possono poi fruire del congedo straordinario dalla durata massima di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa in presenza di particolari condizioni e secondo un ordine di priorità.

Anche il congedo come i permessi possono essere fruiti, su domanda, da parte di più lavoratori per l’assistenza dello stesso familiare disabile, ripartendo così il carico di assistenza, alternativamente e purché non negli stessi giorni.

Vista la particolare disciplina relativa al cumulo di permessi/congedi e condizioni per la titolarità del diritto, è consigliabile una valutazione della tua situazione lavorativa e delle varie possibilità per poterla conciliare con l’esigenza di assistenza.


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