Lavoro intermittente – Tabella Regio Decreto ancora valida

Aggiornamento al 09/09/2025

La Legge 7 aprile 2025 n. 56/2025 ha formalmente abrogato il Regio Decreto (R.D.) n. 2657/1923 il quale conteneva la relativa tabella delle attività discontinue per il ricorso al contratto di lavoro intermittente.

Il Ministero del Lavoro chiarisce che l'abrogazione del R.D. n. 2657/1923, ad opera della Legge n. 56/2025, pur avendo fatto sorgere dubbi circa l'abrogazione implicita del D.M. 23 ottobre 2004 (il quale ammette la stipulazione di contratti di lavoro a chiamata proprio con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al R.D.) lo stesso è da ritenersi ancora oggi vigente, in forza della disposizione di cui all'articolo 55, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015, in base alla quale lo stesso continua a trovare applicazione sino all'emanazione degli specifici decreti richiamati dallo stesso decreto legislativo.

Il Ministero del Lavoro con propria circolare n. 15 del 27 agosto 2025, in linea con quanto già espresso dall’INL con nota del 10 luglio 2025 n. 1180, ha confermato che, in assenza di previsioni contrattuali, il ricorso al lavoro intermittente è ammesso con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al R.D.Ciò significa che le attività elencate nella tabella allegata al Regio Decreto, in quanto incorporate nello stesso decreto ministeriale del 2004, devono ritenersi tuttora in vigore nonostante l’avvenuta abrogazione del R.D. n. 2657/1923. Ciò vale anche nel settore turistico.

Si ricorda che il contratto di lavoro intermittente (o a chiamata) è un rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, caratterizzato da prestazioni discontinue. In via generale, è ammesso per le seguenti ipotesi:

  • lavoratori di età inferiore a 24 anni ovvero superiore a 55 anni (causale soggettiva);
  • per lo svolgimento di prestazioni a carattere discontinuo (causale oggettiva):
    • in relazione alle esigenze individuate dai contratti collettivi (stipulati dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale), anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno;
    • in assenza di una specifica disciplina contrattuale, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministero del Lavoro e, come espressamente previsto dal D.M. 23 ottobre 2004, con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al R.D. n. 2657/1923.2

Pertanto, continuando a trovare applicazione il D.M. 23 ottobre 2004, le attività elencate nella tabella allegata al Regio Decreto, essendo incorporate nello stesso decreto ministeriale del 2004, devono ritenersi tuttora in vigore, nonostante l’avvenuta abrogazione del R.D. n. 2657/1923. Ciò a valere anche nel settore turistico.