Le aziende che hanno conseguito la Certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2025, per la fruizione del relativo sgravio contributivo, devono trasmettere entro il 30 aprile 2026 la relativa istanza.
In seguito al rilascio da parte dell’INPS del relativo codice di autorizzazione, il datore di lavoro potrà esporre lo sgravio nella denuncia contributiva periodica (art. 5 della L. 5 novembre 2021, n. 162).
Il datore di lavoro deve trasmettere, entro la scadenza di cui sopra, il modulo di istanza on-line “SGRAVIO PAR_GEN” appositamente predisposto dall’Istituto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.
Misura dello sgravio
In misura non superiore all’1% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro dallo stesso indicati nella domanda di autorizzazione, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui per ciascun beneficiario (cfr. l’art. 5, comma 2, della legge n. 162/2021).
La certificazione di genere non va confusa con il Rapporto biennale
Attenzione! Il rapporto periodico sul personale femminile e maschile non dà origine automaticamente alla certificazione della parità di genere. In base all’art 46bis del Codice delle pari opportunità, che regola la certificazione della parità di genere, nonché in base al decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022, la certificazione è rilasciata da organismi di certificazione accreditati al rilascio della certificazione in conformità alla Prassi UNI/PdR 125:2022 ed è richiesta su base volontaria dalle imprese.
(Fonte: art. 5 della L. 5 novembre 2021, n. 162 e messaggio INPS n. 3804 del 16 dicembre 2025)