È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2025 la legge n. 118/2025, di conversione del D.L. 95/2025 (cd “Decreto Economia”), che ha prorogato fino al 31 dicembre 2026 (prima era 31/12/2025) la possibilità di utilizzare, nell’apposizione del termine al contratto a tempo determinato, causali (individuate dalle parti) di natura tecnica, organizzativa o produttiva (cd “causalone”) per i contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi (anche per effetto di proroghe o rinnovi).
Si ricorda che la possibilità di individuare direttamente nel contratto di lavoro esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva che giustifichino l’apposizione di un termine superiore ai 12 mesi è possibile solo nel caso in cui i contratti collettivi (nazionali, territoriali, aziendali) non abbiano individuato apposite causali. Tale possibilità era già prevista fino al 31 dicembre 2025, ora, per effetto del Decreto Economia, tale possibilità viene prorogata al 31 dicembre 2026. Tale scadenza è cedevole, in quanto qualora se in un settore dovesse intervenire un accordo collettivo (prima del 31/12/2026) che disciplina le causali del lavoro a termine, i datori di lavoro interessati non potranno più utilizzare il cd “causalone” dovendosi riferire a tele accordo collettivo (gli eventuali contratti a termine nel frattempo stipulati restano validi sino a scadenza).
Le esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva devono essere in ogni caso specificate in modo puntuale e circostanziato all’interno del contratto individuale: è opportuno evitare l’uso di formule generiche o astratte e riferirsi alla realtà aziendale in cui il singolo contratto di lavoro a termine viene a calarsi, con motivazioni oggettivamente verificabili e specifiche.In caso di stipula di un contratto senza motivazione o con motivazione non veritiera, qualora obbligatoria, il rapporto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Come calcolare i periodi a termine
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – INL con propria nota n. 804/2021 specifica che, ai fini del calcolo della durata massima dei contratti a termine intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, occorre fare riferimento allo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale. Se datore di lavoro e lavoratore sottoscrivono ex novo un contratto a termine che prevede un inquadramento differente rispetto al precedente contratto a termine sottoscritto tra le medesime parti, le durate non si cumulano.
In caso di contratti a termine non consecutivi il conteggio dei periodi di lavoro può essere effettuato applicando il criterio secondo il quale, si considera il periodo di 30 giorni pari ad un mese.
Esempio
- contratto 1 dal 1° gennaio al 20 febbraio
- contratto 2 dal 1° maggio al 20 giugno
calcolo
- 1 mese = gennaio
- 1 mese = maggio
- 20 giorni = dal 1° al 20 febbraio
- 20 giorni = dal 1° al 20 giugno
- Totale 3 mesi e 10 giorni
Per effetto della proroga al 31/12/2026, al contratto di lavoro a tempo determinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi. Il contratto può avere una durata superiore ma, non eccedente i 24 mesi (*) solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
- nei casi previsti dai contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali)
- in assenza di quanto sopra, entro il 31 dicembre 2026, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuata dalle parti
- in sostituzione di altri lavoratori
(*) durata max 24 mesi = sono fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi (che possono elevare tale termine), e con l'eccezione delle attività stagionali.(Fonte: D.L. n. 95/2025 convertito con modificazioni nella legge n. 118/2025)
(Fonte: D.L. n. 95/2025 convertito con modificazioni nella legge n. 118/2025)