Con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’8 agosto 2025 sono state definite le disposizioni attuative dell’agevolazione, detta IRES premiale o mini-IRES, prevista dalla Legge di Bilancio per il 2025 solo per l’anno 2025.
Si tratta di una riduzione transitoria dell’aliquota IRES dal 24% al 20% sul reddito d’impresa dichiarato, riservata alle società di capitali (o enti) che destinano a riserva almeno l’80% degli utili dell’esercizio 2024 investendo almeno il 30% di tale riserva (comunque per un importo non inferiore a 20.000 euro e comunque non inferiore al 24% degli utili 2023) nell’acquisto, anche mediante leasing, di nuovi beni strumentali tecnologicamente avanzati (industria 4.0 e transizione 5.0) e contemporaneamente assumono dipendenti a tempo indeterminato con incremento occupazionale. L’importo su cui spetta la riduzione dell’aliquota IRES è ragguagliato ad anno se la durata dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 è superiore a dodici mesi.
Non possono accedere all’agevolazione le società e gli enti che nel periodo d’imposta successivo al 31 dicembre2024 si trovano in liquidazione ordinaria o sono sottoposti a procedure concorsuali di natura liquidatoria o che determinano il proprio reddito, in tutto o in parte, secondo regimi forfetari, né quelli che, nel periodo d’imposta in corso al 31dicembre 2024, adottano il regime di contabilità semplificata. La relazione illustrativa al decreto attuativo chiarisce che la riduzione dell’aliquota IRES spetta anche ai soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale e va applicata in tal caso al reddito concordato, non essendo tale ultima modalità di determinazione del reddito assimilabile a un regime forfetario.
Le disposizioni di attuazione comprendono anche regole specifiche da applicare in caso di riorganizzazioni aziendali effettuate attraverso operazioni straordinarie.
Accantonamento dell’utile
Si considera accantonato tutto l’utile 2024 non distribuito ai soci (l’utile può essere accantonato a qualsiasi riserva, obbligatoria o facoltativa, destinato alla copertura delle perdite di esercizi precedenti o portato a nuovo). Il vincolo di natura fiscale che rende l’utile 2024 accantonato non distribuibile prima del1/1/2027 per non perdere l’agevolazione, riguarda l’utile 2024 non distribuito al netto della quota parte ditale utile destinata a copertura di perdite di esercizi precedenti. Se però l’accantonamento dell’utile 2024 è superiore alla soglia minima dell’80%, il vincolo fiscale è limitato all’80%, ossia alla quota minima da accantonare per l’accesso alla misura, con la conseguenza che eventuali distribuzioni di utili, che riducono la quota dell’utile accantonato fino alla predetta soglia minima, non determinano il verificarsi della causa di decadenza.I soggetti che non hanno realizzato un utile nell'esercizio 2024 non potranno accedere all'agevolazione mentre non è necessario che nel 2023 sia realizzato un utile (il beneficio, pertanto, potrà essere fruito da soggetti in perdita nel 2023, qualora rispettino le altre condizioni).
Viene previsto che l’impresa dovrà indicare in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi l’ammontare complessivo delle riserve costituite o incrementate con l’utile accantonato, l’eventuale quota utilizzata per coprireperdite e le variazioni intervenute. In caso di perdite, si considerano prioritariamente utilizzate le riserve diverse da quelle costituite con l’utile 2024.
Investimenti rilevanti
L’importo minimo degli investimenti rilevanti necessari per la fruizione della mini-IRES deve corrispondere al valore più elevato tra il 30% dell’utile accantonato, il 24% dell’utile dell’esercizio 2023, oppure un importo fisso pari a 20mila euro.Sono considerati investimenti rilevanti quelli in beni strumentali nuovi inclusi negli allegati A e B della legge n.232/2016 (beni materiali e immateriali industria 4.0) e i beni previsti dall’articolo 38 del Dl n. 19/2024 per la fruizione del credito transizione 5.0, purché acquisiti nell’ambito di progetti di innovazione finalizzati alla riduzione dei consumi energetici Si ricorda che ai fini del credito 5.0 sono ammessi oltre ai beni industria 4.0 anche i beni per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo (escluse le biomasse),compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta, e per quanto riguarda i beni immateriali,anche quelli per il monitoraggio continuo dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta o che introducono particolari meccanismi di efficienza energetica, investimenti che inoltre consentono l’estensione dell’agevolazione anche ai software relativi alla gestione di impresa acquistati unitamente ad essi (per tali ulteriori beni 5.0 è necessario che il progetto consenta una riduzione dei consumi energetici:almeno del 3% per la struttura produttiva nazionale coinvolta, oppure almeno del 5% per i processi interessati, nel periodo d’imposta successivo all’entrata in funzione del bene rispetto al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre2024).
Gli investimenti devono essere effettuati a partire dal 1° gennaio 2025 e conclusi entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2025.I beni devono essere interconnessi ai sistemi aziendali di gestione della produzione o alla rete di fornitura, e tale interconnessione deve durare per almeno metà del periodo di sorveglianza costituito dai cinque periodi d’imposta successivi a quello in cui è stato realizzato l’investimento.Incremento occupazionale la riduzione dell’aliquota Ires è subordinata anche al rispetto di alcune condizioni occupazionali da parte dell’impresa beneficiaria.In particolare, l’azienda deve garantire che nel 2025 il numero complessivo di unità lavorative annue non sia diminuito rispetto alla media registrata nel triennio precedente. Per verificare il rispetto del mantenimento occupazionale, si deve confrontare il numero di lavoratori dipendenti equivalenti a tempo pieno dell’ultimo mese del periodo d’imposta successivo al 2024 con la media dei trentasei mesi precedenti. Dal calcolo della base occupazionale media vengono esclusi i lavoratori che hanno lasciato il posto per dimissioni volontarie,pensionamento, invalidità, riduzione volontaria dell’orario o licenziamento per giusta causa.Inoltre devono essere effettuate nuove assunzioni di personale con contratto a tempo indeterminato, tali da costituire un incremento occupazionale conforme ai criteri stabiliti dall’articolo 4 del decreto legislativo, n.216/2023 (disposizione che disciplina l’agevolazione della super deduzione per le nuove assunzioni) e dall’articolo4 del decreto ministeriale del 25 giugno 2024 (si deve tener conto del numero di lavoratori dipendenti presenti alla fine del 2025 e di quello mediamente occupato nel 2024 e l’ incremento deve essere pari ad almeno l’1% del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente impiegati nel 2024 e non può comunque essere inferiore ad almeno una nuova assunzione a tempo indeterminato).
Infine, l’impresa non deve aver fatto uso della cassa integrazione guadagni nel 2024 né nel 2025. Fa eccezione l’integrazione salariale ordinaria prevista nei casi specifici indicati dall’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 148/2015.
Cause di decadenza
La decadenza si verifica se la quota di utile accantonata, al netto di quella eventualmente utilizzata per coprire perdite, viene distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Inoltre, si decade dall’agevolazione nel caso in cui i beni strumentali oggetto dell’investimento vengano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’attività d’impresa oppure trasferiti stabilmente a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento.
Se si verifica una causa di decadenza, il soggetto beneficiario è tenuto a versare la differenza d’imposta, risultante dalla sua rideterminazione con l’aliquota ordinaria IRES, entro il termine previsto per il saldo IRES relativo al periodo d’imposta in cui si è verificata la causa di decadenza.
Cumulabilità con altre agevolazioni
L’IRES premiale è cumulabile con le altre agevolazioni relative ai medesimi costi che ne costituiscono i requisiti,quali, ad esempio, i crediti d’imposta collegati agli investimenti rilevanti “Transizione 4.0 e 5.0”, ma il beneficio della riduzione dell’aliquota IRES – identificabile con il valore che assume il decremento del “teorico” debito tributario IRES, in considerazione della riduzione di quattro punti percentuali spetta nei limiti del costo sostenuto rimasto a carico dell’impresa per gli investimenti rilevanti ai fini della fruizione della mini-IRES.
Per quanto concerne i suddetti crediti d’imposta restano ferme le regole di “cumulo” definite dalle singole discipline agevolative, indicate sia nell’articolo 1, comma 1059, della legge n. 178 del 2020 sia all’articolo 38,comma 18, del decreto-legge n. 19 del 2024, le quali richiedono di tener conto anche della “non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive” delle misure in esame.
Riporto delle perdite
In deroga alla disciplina del riporto delle perdite, le imprese che fruiscono dell’agevolazione hanno la facoltà di computare le perdite fiscali relative ai periodi d’imposta precedenti, in diminuzione dal reddito complessivo da assoggettare all’aliquota IRES ridotta.
Rideterminazione dell’utile in seguito a controlli fiscali
La rideterminazione dell’utile 2024 in sede di attività di controllo non determina effetti né sulle soglie dell’utile accantonato né su quelle degli investimenti rilevanti. Il beneficio non è fruibile in relazione al maggior reddito imponibile 2025 determinato, a seguito di un’attività di controllo, ovvero, in sede di presentazione di dichiarazioni integrative, ancorché sussistano i requisiti e le condizioni di accesso previsti per l’applicazione della riduzione dell’aliquota IRES.