In data 9 agosto 2025 è entrata in vigore la legge n. 106/2025 a tutela dei lavoratori privati e pubblici affetti da malattie oncologiche, invalidanti, croniche e rare.
La nuova tutela prevede la possibilità di richiedere un periodo di congedo dal lavoro non superiore a 24 mesi con diritto alla conservazione del posto di lavoro senza retribuzione né possibilità di svolgere altre attività lavorative. Inoltre, vengono introdotti dal 1° gennaio 2026 ulteriori 10 ore annue di permesso in aggiunta a quanto previsto dalla normativa vigente e di CCNL.
Durante il periodo di congedo il dipendente:
- conserva il posto di lavoro (con conseguente allungamento del periodo di comporto durante il quale vige il divieto di licenziamento per il datore);
- non ha diritto alla retribuzione e alla contribuzione (salvo il riscatto volontario della stessa);
- non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa (tale interdizione è assoluta e, quindi, vale anche per le attività lavorative compatibili con lo stato di salute).
Il congedo è consentito anche ai lavoratori autonomi, i quali possono sospendere l’esecuzione della prestazione per un periodo non superiore a 300 giorni per anno solare, in luogo dei 150 giorni previsti nella generalità dei casi.
Il riferimento è ai lavoratori autonomi liberi professionisti iscritti e non iscritti agli albi professionali (esclusi gli imprenditori).
Si intendono inclusi nella tutela i collaboratori coordinati e continuativi.
Oltre quanto sopra, a decorrere dal 1° gennaio 2026 viene previsto che i dipendenti affetti da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, nonché da malattie invalidanti o croniche, anche rare, con un grado di invalidità pari o superiore al 74%, possono fruire di ulteriori 10 ore annue di permesso retribuito per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche, nonché cure mediche frequenti, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Il medesimo diritto è riconosciuto anche ai dipendenti con figlio minorenne affetto dalle suddette malattie e con un grado di invalidità pari o superiore al 74%.
Patologia
Riferimento normativo
Malattie croniche e invalidanti
Vedi allegato 8 “Elenco malattie e condizioni croniche e invalidanti” del DPCM 12 gennaio 2017 (relativo ai livelli essenziali di assistenza)
Malattie rare
Vedi art. 2 e art. 4 co. 4 e 5 Legge n. 175/2021 e allegato 7 “Elenco malattie rare esentate dalla partecipazione al costo” del DPCM 12 gennaio 2017.
Congedo
I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi.
Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
Il congedo è compatibile con il concorrente godimento di eventuali altri benefici economici o giuridici e la sua fruizione decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo.
Il periodo di congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali.
Il dipendente può comunque procedere al riscatto del periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi, secondo quanto previsto per la prosecuzione volontaria dalla normativa vigente.
Sono comunque fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro.
La certificazione delle malattie è rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in cura il lavoratore.
Ai fini della verifica e del controllo delle condizioni previste, possono essere utilizzati i dati disponibili nel Sistema tessera sanitaria e nel fascicolo sanitario elettronico, secondo le modalità definite dalla normativa vigente.
Per le malattie di cui sopra la sospensione dell'esecuzione della prestazione dell'attività svolta in via continuativa per il committente da parte di un lavoratore autonomo, di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81 (ovvero “misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale”), si applica per un periodo non superiore a trecento giorni per anno solare.
Decorso il periodo di congedo di cui sopra, il lavoratore dipendente, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, ha diritto ad accedere prioritariamente, ove la prestazione lavorativa lo consenta, alla modalità di lavoro agile (*).
(*) lavoro agile: giova ricordare che a partire dal 13 agosto 2022 i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione in modalità agile sono tenuti, in ogni caso, a dare priorità all’esecuzione in tale modalità alle richieste formulate da lavoratrici/lavoratori:
- con almeno un figlio fino a 12 anni o di qualsiasi età se in condizione di disabilità grave
- disabili in situazione di gravità accertata
- dipendenti che fruiscono di permessi fino al 3° anno di vita del figlio disabile in situazione di gravità accertata o per l’assistenza ad una persona con disabilità in situazione di gravità accertata
- che rientrano nella nozione di caregivers
Permessi di lavoro per visite, esami e cure mediche (dal 1° gennaio 2026)
I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in followup precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, previa prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, hanno diritto di fruire, in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione alla diversa disciplina dei rapporti di lavoro, di ulteriori dieci ore annue di permesso, circa il trattamento economico si applica la disciplina prevista per i casi di gravi patologie richiedenti terapie salvavita e ai lavoratori compete un'indennità economica determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia con relativa copertura figurativa, per i periodi utilizzati per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti. Il diritto è riconosciuto anche ai dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati con figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento.
Nel settore privato, l'indennità economica è direttamente corrisposta dai datori di lavoro e successivamente dagli stessi recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all'ente previdenziale.
Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.
(Fonte: Legge 18/07/2025, n. 106 - Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche - Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 luglio 2025 n. 171)