Interdizione dal lavoro in gravidanza e post-partum 

Aggiornamento al 23/07/2025

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – INL con la nota 8 luglio 2025 n. 5944 ha fornito indicazioni operative finalizzate ad uniformare l’attività degli uffici territoriali dell’Ispettorato del Lavoro, relativamente al procedimento di adozione del provvedimento di interdizione ante/post partum.

La gravidanza è un aspetto della vita quotidiana, tuttavia, condizioni che sono considerate accettabili in situazioni normali possono non esserlo più durante la gravidanza, lo stesso dicasi per il periodo di allattamento che la normativa tutela sino al 7° mese dopo il parto. 

Gli articoli 6,7 e 17 del d.lgs. n. 151/2001 (Testo Unico maternità) sono finalizzate a tutelare la salute della lavoratrice madre e della prole attraverso misure di protezione in relazione alle condizioni di lavoro ed alle mansioni svolte anche attraverso l’astensione dal lavoro. 

La richiesta di interdizione può essere presentata dal datore di lavoro oppure dalla lavoratrice, utilizzando la modulistica dedicata nel portale INL, unitamente alla copia del documento di identità del richiedente, del certificato medico di gravidanza con indicazione della data presunta parto (per astensione anticipata) o dell’autocertificazione/certificazione di nascita (per astensione post partum) e l’indicazione della mansione svolta dalla lavoratrice. 

Se la richiesta è presentata dal datore di lavoro l’istanza dovrà contenere: 

  • dichiarazione di impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni tenuto conto dell’organizzazione dell’impresa

  • indicare eventuali lavori faticosi, pericolosi, insalubri cui è esposta la lavoratrice di cui agli allegati A e B del d.lgs. n. 151/2001 e vietati ai sensi dell’art. 7 co. 1 e 2 del medesimo decreto anche mediante trasmissione dello stralcio del documento di valutazione dei rischi (DVR) relativo alle lavoratrici gestanti e puerpere di cui all’art. 11 dello stesso decreto (allegato C) 

Al fine di evitare la tardiva emissione dell’eventuale provvedimento interdittivo, l’Ispettorato del Lavoro provvederà a protocollare le istanze nella stessa data in cui vengono ricevute.

Nella fase istruttoria sarà valutata la documentazione acquisita e la correttezza dei presupposti legittimanti l’interdizione, ovvero che ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino
  • quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni (*) 

(*) lo spostamento ad altra mansione non va inteso in senso assoluto, cioè quando il datore di lavoro non ha alcuna mansione alternativa a cui adibire la lavoratrice, bensì in senso relativo, cioè quando la mansione alternativa astrattamente reperibile risulti in concreto onerosa per la lavoratrice e al contempo poco utile per l’organizzazione aziendale. Su tale punto l’Ispettorato richiama il contenuto dell’art. 1175 c.c. evidenziando che è da ritenersi “inesigibile da parte del datore di lavoro una prestazione lavorativa tanto ridotta da diventare inutilmente gravosa per la lavoratrice, costretta ad affrontare il disagio di recarsi sul posto di lavoro, per restare oziosa o rendere una prestazione 1 lavorativa di minima utilità per il datore di lavoro”. La valutazione circa la possibilità o impossibilità di spostamento ad altre mansioni compete, in via esclusiva al datore di lavoro, il quale deve tenere conto del fatto che l’eventuale mutamento di mansioni o l’adibizione a mansioni diverse, anche inferiori, garantisca l’efficienza dell’organizzazione aziendale e non comprometta le finalità economiche dell’azienda stessa.   

Qualora non sia possibile eliminare il rischio e non sia praticabile lo spostamento ad altra mansione, anche inferiore (ferma restando la irriducibilità della retribuzione), compatibile con lo stato di gravidanza o di allattamento si dovrà procedere con l’interdizione dal lavoro. 

Il provvedimento di interdizione dovrà essere emanato entro 7 gg dalla ricezione della documentazione completa (inizio decorrenza dal giorno seguente a quella di ricezione). In presenza di una richiesta di integrazione, i termini decorreranno dal giorno successivo a quello in cui è pervenuta la documentazione integrativa.  

La decorrenza dall’astensione decorrerà dalla data di adozione del provvedimento e non dalla data di presentazione dell’istanza o di conclusione dell’istruttoria. 

Potranno verificarsi le seguenti casistiche: 

  • l’Ufficio disponga immediatamente l’astensione dal lavoro

    , salva la facoltà di eventuali successivi accertamenti, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro, anche tramite la lavoratrice, produca una dichiarazione nella quale risulti in modo chiaro, sulla base di elementi tecnici attinenti all’organizzazione aziendale, l’impossibilità di adibirla ad altre mansioni; 
  • l’Ufficio valuti l’opportunità di attivare tempestivamente un accertamento in loco per verificare la sussistenza dei requisiti utili all’emanazione del provvedimento interdittivo, anche disponendo un’attività ispettiva ad hoc, allorché l’istanza pervenuta risulti carente dello stralcio del DVR, ovvero della dichiarazione del datore di lavoro oppure in caso di mancato riscontro alla richiesta dell’Ufficio di tali documenti; 
  • l’Ufficio ritenga di non dover accogliere la richiesta di interdizione ante o post-partum, e comunichi quindi i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’articolo 10bis, Legge n. 241/1990: entro il termine di 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, che è un atto di natura endoprocedimentale non impugnabile autonomamente, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Decorsi 10 giorni dalla ricezione di osservazioni o documenti dall’istante, ovvero 10 giorni dalla ricezione della comunicazione ex articolo 10-bis dall’istante senza alcun suo riscontro, l’Ufficio deve adottare il provvedimento definitivo di diniego dell’istanza, dando conto delle motivazioni del mancato accoglimento delle osservazioni eventualmente presentate, ovvero di interdizione, entro il termine residuo degli iniziali 7 giorni, sospesi dall’invio della citata comunicazione; 
  • la lavoratrice presenti per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti: se l’Ufficio ritiene di non accoglierle, nella motivazione del provvedimento finale di diniego deve indicare i soli motivi ostativi ulteriori che siano conseguenza delle osservazioni; se tali osservazioni contengono, invece, elementi tali da poter essere considerati pregiudizievoli per lo stato della lavoratrice, l’Ufficio valuta l’opportunità di attivare tempestivamente una specifica attività ispettiva al fine di verificare l’eventuale incompatibilità alla mansione e/o all’ambiente di lavoro per valutare l’emanazione del provvedimento conseguente. 

(Fonte: INL – nota 8/07/2025 n. 5944)