Il Dlgs n. 81 del 12 giugno 2025 ha introdotto diverse modifiche che riguardano sia il concordato preventivo biennale, sia alcuni adempimenti fiscali e alcune disposizioni introdotte dai decreti attuativi della Legge n.111/2023 (Delega Fiscale) in tema di contenzioso e sanzioni tributarie.
Si segnalano in particolare le seguenti disposizioni.
Modifiche al concordato preventivo biennale (CPB)
Per quanto riguarda la disciplina del concordato preventivo biennale il decreto correttivo interviene stabilendo le seguenti modifiche:
- per i contribuenti in regime forfetario viene abrogata la possibilità di aderire al CPB a partire dal 2025;
- a partire dal concordato preventivo biennale relativo al biennio 2025-2026 viene introdotto il limite di 85.000 euro per il reddito (pari alla differenza tra quello concordato e quello effettivo dell’anno precedente al biennio, rilevante ai fini del concordato)assoggettabile su base opzionale ad imposta sostitutiva del 10%, 12% o 15% a seconda dell’affidabilità fiscale in base al punteggio ISA (al di sopra di tale limite l’imposta sostitutiva si applica con l’aliquota del 43% per i soggetti IRPEF o con quella del 24% per i soggetti IRES; per i soggetti che imputano il reddito per trasparenza, il superamento del limite va verificato in capo alla associazione/società con applicazione, sull’eccedenza, dell’imposta sostitutiva nella misura del 43% indipendentemente dalla quota di eccedenza imputata ai soci);
- per quanto riguarda le cause di esclusione e cessazione dal concordato preventivo viene introdotta quella relativa ai lavoratori autonomi che partecipano ad associazioni o società se queste non aderiscono anch’esse al CPB (se invece un socio/associato non può più aderire, anche la società/associazione decade dal concordato), inoltre con una norma di interpretazione autentica viene precisato, che già dal 2024 la causa di esclusione o cessazione per le operazioni di conferimento si verifica solo in caso di conferimento d’azienda o di ramo d’azienda e non anche in caso di conferimenti di denaro e/o di partecipazioni;
- viene spostato dal 31 luglio al 30 settembre (o 9 mesi dalla chiusura del periodo d’imposta) il termine per aderire al concordato;
- tra le componenti escluse dal reddito concordato entra anche la maggiorazione del20% sul costo del lavoro per nuove assunzioni;
per contribuenti con alti indici di affidabilità ISA il reddito concordato non può eccedere il reddito dell’anno precedente maggiorato del:
-10% (affidabilità = 10),
-15% (affidabilità 9-10),
-25% (affidabilità 8-9).
Tranne nel caso in cui il calcolo è inferiore ai valori settoriali standard;- in caso di comunicazione dell’Agenzia (art. 36-bis Dpr 600/1973) la decadenza per mancato pagamento si verifica solo se non si paga entro 60 giorni (non è ammessa rateazione per evitare la decadenza).
Si ricorda che con il DL 155/2024 (DL Anticipi) è stato previsto che la causa di esclusione o cessazione per modifiche della compagine sociale, si verifica solo nei casi in cui tali modifiche aumentino il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato.
Modifiche di alcuni adempimenti fiscali
per i contribuenti in regime forfetario mantenimento dei coefficienti di redditività basati sulla classificazione Ateco 2007 fino all’approvazione dei nuovi coefficienti di redditività elaborati secondo la nuova classificazione Ateco 2025;
- divieto permanente (e non più fino al 31/12/2025) di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni o cessioni sanitarie nei confronti di privati consumatori finali;
- estensione delle sanzioni previste per la mancata, errata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi alle violazioni relative ai corrispettivi percepiti dagli operatori che mettono a disposizione servizi di ricarica elettrica dei veicoli tramite stazioni di ricarica (un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entro 180 dall’entrata in vigore del presente decreto definirà gli aspetti tecnici);
- modifica dal 2026 della tempistica per l’invio delle Certificazioni uniche che contengono esclusivamente redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale o provvigioni per le prestazioni non occasionali, con previsione del loro invio telematico all’Agenzia delle entrate, anziché entro l’attuale termine del 31 marzo, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti;
- modifica della tempistica per l’invio da parte degli operatori dei dati delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria a partire dai dati relativi al 2025, con la previsione di un termine annuale, anziché semestrale, che sarà stabilito con apposito decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze;
- semplificazione per i soggetti in regime forfetario che effettuano acquisti in reverse charge, attraverso la previsione del versamento trimestrale dell’Iva, anziché mensile, entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre solare a cui si riferisce l’acquisto in reverse charge.