Sulla Gazzetta Ufficiale n.72 del 27/3/2026 è stato pubblicato il Decreto Legge n.38 del 27/3/2027 di cui si segnalano le principali novità in ambito fiscale, tra cui alcune modifiche apportate Legge di Bilancio 2026 (L.199 del 30/12/2025).
La Legge di Bilancio 2026 ha previsto che per le operazioni di permuta effettuate successivamente al 1° gennaio 2026 la base imponibile IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sia costituito non più dal valore normale dei beni ceduti o dei servizi prestati ma dai costi sostenuti dal cedente o prestatore per effettuare la cessione o la prestazione. Il Decreto Fiscale ha previsto che tale modifica si applica solo ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026.
La Legge di Bilancio 2026 ha previsto per le provvigioni corrisposte a partire dal 1° marzo 2026 l’applicazione della ritenuta anche per quelle percepite da agenzie di viaggio e turismo, da agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei e da agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente. Il Decreto Fiscale ha previsto che tale modifica si applica dal 1/5/2026.
La Legge di Bilancio 2026 per i titolari di reddito d’impresa ha previsto, per gli investimenti effettuati dall’1/1/2026 al 30/9/2028, la reintroduzione l’agevolazione degli iper-ammortamenti, ossia la maggiorazione, ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisizione dei beni strumentali di beni materiali e immateriali strumentali nuovi 4.0 (aggiornati nei nuovi Allegati IV e V alla legge di Bilancio 2026), ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e della deduzione dei canoni di locazione finanziaria, includendo tra i beni agevolabili anche i beni materiali nuovi strumentali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo. Con il Decreto Fiscale viene soppresso il vincolo che limitava l’agevolazione ai soli beni prodotti negli Stati dell'Unione Europea o aderenti allo Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), in modo da consentire l’agevolazione anche nel caso in cui i beni siano reperiti al di fuori da tali paesi. Resterebbe però fermo il requisito territoriale per i moduli fotovoltaici, mancando una specifica modifica del comma 429 lettera b) dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2026 .
Per i cosiddetti «esodati» del piano Transizione 5.0 (cioè coloro che hanno presentato la comunicazione prevista dall’art. 38, comma 10, DL n. 19/2024 nel periodo 7-27 novembre 2025 per accedere all’agevolazione del credito Transizione 5.0 e che, pur avendo ricevuto dal GSE la conferma della rispondenza tecnica dell’l’investimento ai requisiti di ammissibilità previsti dal DM 24.7.2024, non hanno potuto accedere al credito d’imposta per l’esaurimento delle risorse) è previsto un nuovo credito d’imposta, pari al 35% dell’ammontare richiesto nella predetta comunicazione, aumentato delle spese sostenute per gli obblighi di certificazione. Entro il 30.4.2026, il GSE comunicherà alle imprese il credito effettivamente utilizzabile, dandone preventiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Tale credito sarà utilizzabile decorsi 5 giorni dalla comunicazione del GSE, esclusivamente in compensazione nel mod. F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia (Entratel / Fisconline) senza subire il limite di 2.000.000 annui previsto dall’art. 34 della Legge n. 388/2000, né quello di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI dall’ art. 1, comma 53, della Legge n. 244/2007, né il divieto di compensazione fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori previsto dall’art. 31 del DL n. 78/2010. Il credito d’imposta non è tassato ai fini IRPEF, IRES e IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi previsto dagli articoli 61 e 109, comma 5, del DPR 917/1986 in presenza di ricavi e proventi che non concorrono a formare il reddito d’impresa.
Vengono ripristinati dal 1/1/2026 i regimi di esclusione parziale dei dividendi e di esenzione parziale delle plusvalenze su partecipazioni con i requisiti PEX (con esclusione/esenzione del 41,86% per i soggetti IRPEF e del 95% per i soggetti IRES) previsti per le partecipazioni possedute in regime di impresa fino al 31/12/2025, abrogando le condizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 per la fruizione di tali regimi (partecipazione non inferiore al 5% ovvero di valore non inferiore a € 500.000). Le stesse condizioni sono state abrogate anche per l’applicazione della ritenuta ridotta a titolo di imposta (1,20%) sui dividendi corrisposti a società o enti non residenti soggetti all’imposta sui redditi in Stati membri UE o aderenti all’accordo SEE - ivi residenti.
Vengono aggiornati i riferimenti normativi relativi al regime fiscale per i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia, con applicazione a decorrere dal periodo d'imposta 2027.
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche viene aumentata da 100 a 118 euro l’imposta di bollo sui conti correnti e rendiconti.