Contributi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà privata

Domande dall'1 al 28 febbraio di ogni anno

La Regione FVG ha approvato il Regolamento (D.P.Reg. 18 maggio 2017 n. 0114/Pres) per la concessione dei contributi di cui all’art. 4, comma 30 della legge regionale 29 dicembre 2016 n. 25, per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto da edifici di proprietà privata a uso residenziale. 

Interventi finanziabili: 

Sono finanziabili gli interventi, da realizzare successivamente alla presentazione della domanda, relativi alla rimozione e smaltimento dell’amianto da edifici, situati sul territorio regionale, di proprietà privata adibiti a uso residenziale, comprese le relative pertinenze. 

Beneficiari: 

Sono beneficiari i seguenti soggetti:

  1. proprietario o comproprietario dell’immobile oggetto di intervento;
  2. locatario, comodatario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile oggetto di intervento;
  3. condomini costituiti per la maggioranza da unità abitative ad uso residenziale (la cui maggioranza è calcolata in base ai millesimi di proprietà).

Presentazione della domanda: 

La domanda di contributo, in bollo, è presentata a mezzo PEC o a mezzo raccomandata A.R., alla Direzione centrale competente in materia di ambiente, Servizio competente in materia di rifiuti e siti inquinati dall’1 al 28 febbraio di ogni anno, utilizzando esclusivamente il modello di cui all’allegato A al presente regolamento e disponibile sul sito internet della Regione.

La domanda di contributo, debitamente sottoscritta, deve essere corredata dalla documentazione indicata all’art. 4, 2° comma, del Regolamento.

Spese ammissibili:

Sono ammissibili a contributo, al netto dell’I.V.A, esclusivamente le seguenti spese:

  1. spese necessarie alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto, le spese per analisi di laboratorio, i costi per la redazione del piano di lavoro (di cui all’art. 256 del D.L. 9 aprile 2008 n. 81, nonché dell’Iva;

Le spese devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda (fa fede la data di emissione della relative fatture).

Non sono ammissibili spese relative alla sostituzione di materiale rimosso, ad interventi di incapsulamento o confinamento dei materiali con presenza di amianto. 

Importo del contributo:

Il contributo è concesso nella misura del 50% della spesa riconosciuta ammissibile e per un massimo di € 1.500,00;

Nel caso che il beneficiario sia un condominio, l’import massimo concedibile è pari a € 1.500,00 per il numero di unità abitative presenti nel condominio. 

Rendicontazione: 

Il beneficiario, a pena di decadenza dal contributo, deve presentare la documentazione giustificativa di spesa entro 12 mesi dalla data del decreto di concessione, ovvero:

  1. fatture quietanzate (nel caso di condominio le fatture devono essere intestate a tutti i richiedenti).
  2. due fotografie attestati lo stato dell’immobile dopo l’intervento;
  3. copia del formulario di identificazione del rifiuto contenente amianto attestante l’invio di tali rifiuti ad impianti autorizzati allo smaltimento.

Contatti:  

Paola Lacerenza (Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati), Trieste Via Sant’Anastasio 3 – Tel 040 798413 – e-mail: paola.lacerenza@regione.fvg.it