Formazione all’uso delle attrezzature di lavoro: chiarimenti del Ministero

Il Ministero del lavoro ha fornito, con un’apposita circolare (Circolare 11 marzo 2013, n. 12), alcuni chiarimenti in merito all’applicazione dell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012:

Utilizzo delle attrezzature in modo saltuario e occasionale

Anche chi utilizza le attrezzature individuate dall’Accordo in modo saltuario od occasionale deve ottenere l’abilitazione; la stessa non è invece necessaria nel caso in cui non si configuri un’attività lavorativa connessa all’uso dell’attrezzatura di lavoro (ad esempio durante le operazioni di semplice spostamento a vuoto dell’attrezzatura di lavoro, la manutenzione ordinaria o straordinaria, ecc.).

Documentazione dell’esperienza per i lavoratori del settore agricolo

L’accordo del 22 febbraio 2012 ha stabilito – al punto 9.4 - che i lavoratori del settore agricolo con un’esperienza documentata nell’uso delle attrezzature (trattori agricoli) di almeno 2 anni alla data del 12 marzo 2013 devono frequentare il modulo di aggiornamento (4 ore) entro 5 anni dalla data di pubblicazione del medesimo accordo. Il Ministero ha chiarito che tale esperienza può essere dimostrata,
da parte di lavoratori autonomi, datori di lavoro utilizzatori e lavoratori subordinati, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi del DPR n. 445/2000, considerando valida solo l’esperienza maturata in un periodo di tempo non antecedente a 10 anni.

Corso di aggiornamento

Il modulo pratico del corso di aggiornamento (3 ore delle 4 previste) può essere effettuato anche in aula con un numero massimo di 24 partecipanti.