Trattamento di trasferta dal 1° ottobre 2025
CCNL Edilizia aziende artigiane e PMI 20 maggio 2025
In data 20 maggio 2025 tra ANAEPA - Confartigianato Edilizia, le altre associazioni datoriali del settore ed i sindacati di categoria dei lavoratori, è stata raggiunta l’intesa per il rinnovo del CCNL dell’area edilizia scaduto in data 30 settembre 2024.
Tra le novità introdotte si evidenzia quella inerente al trattamento di trasferta (art. 24 del CCNL), in quanto con decorrenza dal 1° ottobre 2025, per i cantieri avviati successivamente a tale data, cambiano le regole sulla “trasferta” dettate dal precedente CCNL Artigianato Edilizia e PMI previste dall’art. 24.
Della precedente disciplina resta salvo il principio per cui all’operaio in trasferta continua ad applicarsi il contratto integrativo del territorio di provenienza e il principio della eventuale integrazione retributiva da corrispondere a titolo di “indennità territoriale temporanea” nonché le “Norme per gli addetti ai lavori dell’armamento ferroviario”.
La nuova disciplina della “trasferta” troverà applicazione in tutto il territorio nazionale a decorrere dalla già menzionata data del 1° ottobre 2025 e sostituirà tutti gli accordi territoriali in materia di trasferta regionale.
Quando il cantiere si definisce in “trasferta”?
Il cantiere sarà in “trasferta”, con conseguente applicazione della nuova normativa, quando un operaio sia inviato dall’impresa in “trasferta” in un territorio di competenza di altra Cassa edile/Edilcassa.
Tale regolamentazione decorrerà dal primo giorno del quarto periodo di paga del suddetto primo operaio (trascorsi quindi tre mesi), con apposita disciplina delle contribuzioni tra Cassa Edile/Edilcassa di appartenenza e Cassa Edile/Edilcassa del luogo dei lavori come sotto definita.
Dalla medesima data, la stessa disciplina delle contribuzioni si applicherà anche per gli eventuali altri operai inviati in “trasferta” dall’impresa, successivamente al primo, presso il medesimo cantiere, purché la “trasferta” relativa del singolo operaio duri per almeno un intero periodo di paga mensile.
In caso di “cantiere in trasferta” quale sarà la Cassa Edile/Edilcassa di riferimento?
L’impresa, per gli operai in “trasferta” e per tutta la durata della stessa, continuerà a compiere tutti gli adempimenti previsti dalla contrattazione nazionale e territoriale presso la Cassa Edile/Edilcassa di appartenenza, a cui competono gli adempimenti nei confronti della Cassa Edile/Edilcassa del luogo dei lavori.
Le prestazioni a favore dell’impresa saranno erogate dalla Cassa Edile/Edilcassa di appartenenza.
In caso di “cantiere in trasferta” l’operaio dove sarà iscritto?
L’operaio resterà iscritto alla Cassa Edile/Edilcassa di appartenenza che erogherà le prestazioni a favore del lavoratore in relazione al riconoscimento delle ore.
Nuova procedura di comunicazione in caso di “trasferta"
Tramite nuovo applicativo predisposto dalla CNCE (implementazione di CNCE_Edilconnect) l’impresa, con un unico adempimento, comunicherà preventivamente aia alla Cassa Edile/Edilcassa di appartenenza che alla Cassa Edile/Edilcassa del luogo dei lavori l’apertura del cantiere/avvio dei lavori.
Successivamente effettuerà le denunce mensili alla Cassa Edile/Edilcassa di appartenenza e, sempre tramite l’applicativo, i dati relativi al predetto cantiere saranno visualizzati automaticamente anche dalla Cassa Edile/Edilcassa del luogo dei lavori.
L’applicativo imputerà, per i primi tre periodi di paga, le contribuzioni come indicato nella colonna “A” e, a decorrere dal primo giorno del quarto periodo di paga del primo operaio inviato in “trasferta”, quelle indicate nella colonna “B”
CONTRIBUTO | IMPUTAZIONE PRIMI TRE MESI (A) | IMPUTAZIONE DAL QUARTO MESE (B) |
Cassa Edile (2,25%): 0,75 spese gestione e quote contrattuali | CE/ED appartenenza | CE/ED luogo lavori |
Cassa Edile (2,25%): 0,45% prestazione operai (aliquota fissata dal CCNL) |
0,45% CE/ED appartenenza | 0,45% CE/ED appartenenza |
Cassa Edile (2,25%): 1,05% premialità imprese (aliquota fissata dal CCNL) |
1,05% CE/ED appartenenza | 1,05% CE/ED appartenenza |
APE
(aliquota regionale fissata da CCNL, fatta salva eventuale aliquota ridotta fissata a livello territoriale) |
Aliquota CE/ED appartenenza | Aliquota CE/ED Luogo dei lavori |
Ente Unico Formazione e sicurezza
(aliquota fissata dal CCNL) |
CE/ED appartenenza: 0,40% formazione CE/ED luogo lavori: 0,50% sicurezza + 0,10% formazione (on the job) |
CE/ED appartenenza 0,40% formazione CE/ED luogo lavori: 0,50% sicurezza + 0,10% formazione (on the job) |
Fondo territoriale qualificazione settore (0,20%)
(aliquota fissata dal CCNL) |
CE/ED appartenenza | CE/ED appartenenza |
Fondo prepensionamenti (0,20%)
(aliquota fissata dal CCNL) |
CE/ED appartenenza | CE/ED appartenenza |
Fondo incentivo occupazione (0,10%)
(aliquota fissata dal CCNL) |
CE/ED appartenenza | CE/ED appartenenza |
Sanedil (0,60%)
(aliquota fissata dal CCNL) |
CE/ED appartenenza | CE/ED appartenenza |
RLST
(aliquota fissata da CCPL, per le sole imprese che non abbianoRLS) |
CE/ED appartenenza | CE/ED luogo lavori |
Eventuali contributi territoriali aggiuntivi
(Ove previsti dal singolo CCPL) |
CE/ED appartenenza | CE/ED appartenenza |
Clausola di salvaguardia
Al fine di evitare il determinarsi di squilibri fra i rispettivi territori, qualora dall’applicazione della presente disciplina derivi, nei rapporti tra le Casse Edili/Edilcassa, uno scostamento superiore al 5% rispetto a quanto generato dall’applicazione della trasferta saranno effettuate le relative compensazioni tra le Casse Edili/Edilcasse interessate
(Fonte: Verbale di accordo 20 maggio 2025)