Decreto del fare: le novità in materia di sicurezza sul lavoro

Il Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 29 (decreto del Fare) ha introdotto una serie di modifiche e semplificazioni alle norme in materia di sicurezza sul lavoro. Il decreto dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni. 

Tema novità
DUVRI Nei lavori in appalto, d’opera e somministrazione il Datore di Lavoro committente è tenuto a promuovere la cooperazione e il coordinamento elaborando – in tutta una serie di casi - il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali.
Nei settori di attività a basso rischio infortunistico (da individuare con apposito decreto) il datore di lavoro committente può, anziché redigere il DUVRI, individuare un soggetto con requisiti di formazione, esperienza e competenza analoghi a quelli di un preposto per sovrintendere alla cooperazione ed al coordinamento nell’ambito dell’attività oggetto dell’appalto.
Inoltre l’elaborazione del DUVRI non è necessaria – oltre che nei casi già previsti - nei lavori e nei servizi di durata non superiore ai 10 uomini-giorno, sempre che gli stessi non comportino rischi particolari (es. agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive, ecc.) 
Valutazione dei Rischi Nei settori di attività a basso rischio infortunistico (da individuare con apposito decreto) il datore di lavoro potrà, in alternativa all’elaborazione del DVR, attestare l’avvenuta valutazione dei rischi sulla base di uno specifico modello (anch’esso da emanarsi con apposito decreto)
Semplificazioni per prestazioni di breve durata Con apposito decreto saranno emanate semplificazioni in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria per prestazioni lavorative che prevedano una permanenza in azienda non superiore alle 50 giornate lavorative in un anno solare. 
Formazione e aggiornamento  Gli argomenti comuni ai percorsi formativi delle varie figure di cui agli artt. 32 e 37 del D.Lgs. 81/08 (RSPP, lavoratori, preposti, dirigenti) possono essere effettuati una volta sola ed essere considerati validi come “crediti formativi” per il completamento di tutti i percorsi formativi che li contemplano. 
Notifica Il datore di lavoro che intende realizzare fabbricati destinati a lavorazioni industriali con più di tre lavoratori effettua anche la notifica prevista dall’art. 67 del D.Lgs. 81/08 (indirizzata all’ASS) per il tramite del SUAP – Sportello Unico Attività Produttive.
Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro Cambiano modalità e tempistiche delle verifiche periodiche alle attrezzature di lavoro di cui all’all. VII del D.Lgs. 81/08. La prima verifica viene effettuata dall’INAIL entro 45 giorni dalla richiesta, decorsi i quali ci si potrà rivolgere all’ASL/ARPA ovvero ad altri soggetti, pubblici o privati, abilitati dal Ministero del Lavoro. Le verifiche successive alla prima sono svolte da ASL/ARPA entro 30 giorni dalla richiesta del datore di lavoro, decorsi i quali ci si rivolgerà, a scelta, a soggetti pubblici o privati abilitati. INAIL, ASL o ARPA avranno l'obbligo di comunicare l’impossibilità a procedere alle verifiche di competenza, fornendo adeguata motivazione, entro 15 giorni dalla richiesta.
Campo di applicazione delle norme sui cantieri Le norme previste dal titolo IV del D.Lgs. 81/08 (cantieri temporanei o mobili) non si applicano ai “piccoli piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai 10 uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile” (cavedii e simili per passaggio impianti tecnologici). 
POS, PSC e PSS semplificati Con apposito decreto saranno individuati - entro 60 gg dall’entrata in vigore del decreto, modelli semplificati di Piano Operativo Sicurezza (POS), Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS). 
Comunicazioni telematiche di particolari rischi Sarà possibile effettuare per via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali di categoria, le seguenti comunicazioni:
  • informazione ai lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale ad agenti chimici (art. 225, c. 8 del D.Lgs. 81/08) 
  •  comunicazione all’ASL del verificarsi di eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un’esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni (art. 240, c. 3 del D.Lgs. 81/08); 
  •  notifica all’ASL delle attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto (art. 250, c. 1 del D.Lgs. 81/08); 
  •  informazione all’ASL, ai lavoratori e al RLS, degli incidenti che possono provocare la dispersione nell’ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 e 4 (art. 277, c. 2 del D.Lgs. 81/08). 
Assicurazione infortuni e malattie professionali Sarà abrogato l’art. 54 del DPR 1124/65 (obbligo di denunciare alla locale autorità di PS l’infortunio mortale o quello con inabilità lavorativa superiore a 3 giorni).
Le autorità di PS, le DTL ed altri soggetti pubblici competenti accederanno direttamente agli archivi telematici dell’INAIL per le verifiche e le attività di legge in caso di infortuni superiori ai 30 giorni o mortali. Tali disposizioni decorreranno 180 giorni dopo l’attivazione del SINP – il sistema informativo nazionale della prevenzione
Prevenzioni incendi Le aziende che non erano soggette al controllo dei VVF ai sensi del DM 16/02/1982 e che sono oggi ricomprese tra quelle individuate dal DPR. 151/2011 non dovranno presentare l’istanza preliminare qualora già in possesso di titoli abilitativi attestanti la sussistenza dei requisiti antincendio; diversamente, ovvero in mancanza di precedenti titoli, avranno 1 anno in più (fino al 7 ottobre 2014) per presentare tale istanza.