Protocolli Anti-COVID 19

Procedura on-line per elaborare il protocollo per la tua azienda

Per poter operare in sicurezza le imprese dovranno adottare il proprio Protocollo Anti-COVID 19 sulla base delle disposizioni vigenti. 

Il protocollo prevede:

  • le misure di prevenzione e le indicazioni per i lavoratori;
  • le informazioni per fornitori e clienti;
  • pulizia e sanificazione locali, mezzi e attrezzature:
  • utilizzo di DPI.

Confartigianato mette a disposizione uno strumento per generare il tuo protocollo in maniera semplice e gratuita.

_________________________________________

QUALE MODULO VA COMPILATO?

Il protocollo BENESSERE è dedicato a tutte le imprese che fanno parte di questo comparto.

Il protocollo CANTIERI è stato pensato per cantieri strutturati (dove ci sono uffici di cantiere, bagni, depositi...) e quindi va utilizzato da chi gestisce questo tipo di lavoro.

Per tutti gli altri è solitamente più adatto il protocollo GENERALE nella versione sottoscritta dal Governo e dalle Parti Sociali il 6 aprile 2021.
Quest'ultimo prevede infatti anche il caso in cui i dipendenti vengano inviati a lavorare presso il domicilio o la sede dei clienti per installazioni o manutenzioni.
Va bene anche nel caso in cui l'azienda operi in subappalto all'interno di cantieri strutturati dei quali però non ha la responsabiltà: in questo caso sarà l'azienda responsabile dell'appalto a informare e normare il comportamento dei dipendenti dei subappaltatori.

COME FARE SE L'IMPRESA NON HA DIPENDENTI?

Si ricorda che anche in assenza di dipendenti, se ci sono soci o collaboratori di qualsiasi tipo, è necessario predisporre un protocollo anti-COVID

____________________________________________

>> PROTOCOLLO BENESSERE

___________________________________________

>> PROTOCOLLO GENERALE

Il Protocollo Generale è indicato per la generalità di aziende manifatturiere e di servizio.

___________________________________________

>> PROTOCOLLO CANTIERI

___________________________________________

RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DEI LAVORATORI DOPO ASSENZA PER COVID-19
NUOVE INDICAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Con Circolare del 12 aprile 2021 il Ministero della Salute ha chiarito quale documentazione devono presentare i lavoratori che rientrano in azienda dopo assenza per Covid-19.

Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero

I lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 e per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero possono rientrare a condizione che:

- presentino certificazione di avvenuta negativizzazione rilasciato dall’Azienda Sanitaria
- siano sottoposti, dal medico competente, alla visita di idoneità di cui all’art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 (visita precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi) indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

Lavoratori positivi sintomatici e asintomatici

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia (diversi da quelli previsti al punto A) possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, accompagnato da un test molecolare negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 ma asintomatici per tutto il periodo possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare negativo (10 giorni + test).

Ai fini del reintegro, i lavoratori inviano al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, anche in modalità telematica, la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio con la modalità sopra richiamate.

Lavoratori positivi a lungo termine

I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario. Il certificato di avvenuta negativizzazione deve essere inviato al datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato, anche in modalità telematica.

Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre 2020 e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.

Lavoratore contatto stretto asintomatico

Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile (Vedi messaggio Inps n. 3653 del 9 ottobre 2020).
Per la riammissione in servizio il lavoratore, dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone a tampone molecolare o antigenico e trasmette il referto di negatività al datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato.