Fatture elettroniche e corrispettivi
Per gli associati convenzione per l'acquisto a condizioni economiche esclusive dei registratori telematici
Dal 1° luglio 2019, le fatture devono essere trasmesse al Sistema di Interscambio SDI dell’Agenzia delle Entrate entro 12 giorni [il termine è stato aumentato da 10 a 12 giorni dalla Legge 58 del 28/6/2019 con cui è stato convertito in legge il DL 34 del 30/4/2019] dalla data di effettuazione dell’operazione, data che nella fattura deve comparire come data del documento. Di conseguenza dal 1° luglio 2019 le fatture devono essere trasmesse:
• per le vendite di beni mobili, entro 12 giorni dalla consegna o spedizione (per gli acconti ricevuti, entro 12 giorni pagamento);
• per le prestazioni di servizi, entro 12 giorni dal pagamento;
• per le vendite di immobili, entro 12 giorni dalla stipulazione dell’atto (per gli acconti ricevuti, entro 12 giorni pagamento).
Sempre dal 1° luglio 2019 non sarà più possibile fruire della disapplicazione delle sanzioni prevista per tutto il primo semestre 2019 per l’emissione (trasmissione al SDI) della fattura elettronica in ritardo rispetto all’effettuazione dell’operazione ma entro il termine della relativa liquidazione periodica IVA. Dal 1° luglio 2019 quindi la trasmissione della fattura in ritardo, ossia dopo 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione è punita con le sanzioni previste per l’omessa fatturazione.
Per chi si avvale della fatturazione differita resta la possibilità di emettere le fatture per le operazioni effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni indicando nella fattura:
• in caso di vendita di beni gli estremi dei documenti di trasporto (DDT);
• in caso di prestazioni di servizi gli estremi della documentazione commerciale relativa alle operazioni effettuate nel mese (per esempio quella attestante gli avvenuti incassi).
In caso di fatturazione differita l’Agenzia delle Entrate nella circolare 14 del 17 giugno 2019 ha segnalato la necessità di indicare come data fattura la data dell’ultima operazione effettuata nel mese.
Si ritiene che è comunque possibile emettere più fatture differite nei confronti dello stesso cliente provvedendo alla fatturazione con riferimento alle operazioni effettuate in periodi più brevi rispetto al mese.
Corrispettivi (per operazioni finora documentate con scontrini o ricevute fiscali)
Dal 1° luglio 2019 per chi ha un volume d’affari annuo 2018 superiore a 400.000 euro scatta l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi. Chi ha un volume d’affari annuo 2018 non superiore a 400.000 euro sarà invece soggetto al nuovo obbligo dal 1° gennaio 2020.
Per adempiere al nuovo obbligo i contribuenti devono rivolgersi ad un installatore abilitato per dotarsi di un registratore telematico o adattare il vecchio registratore di cassa oppure possono utilizzare una specifica procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate il 29/6/2019.
Il registratore nuovo o adattato dovrà consentire:
• l’invio telematico automatico dei corrispettivi giornalieri;
• la stampa di un documento commerciale da rilasciare al cliente, che sostituisce la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale tradizionale.
Contribuenti esonerati
Il nuovo obbligo non riguarda le operazioni finora esonerate dall’obbligo di emissione di scontrini e ricevute fiscali, operazioni che dovranno continuare ad essere annotate nel registro dei corrispettivi (per esempio vendita carburanti e lubrificanti a privati, vendite documentate con ddt integrato con il prezzo, servizio taxi, vendita tabacchi, giornali, vendite dei produttori agricoli in regime speciale, somministrazioni in mense aziendali, vendite per corrispondenza, servizi elettronici resi a committenti privati).
Inoltre fino al 31 dicembre 2019 non saranno soggette al nuovo obbligo le operazioni effettuate in via marginale rispetto a quelle con obbligo di fatturazione (si considerano marginali quelle che nel 2018 hanno generato ricavi non superiori all’1% del volume d’affari complessivo). Tale caso interessa le imprese che generalmente emettono fattura e che solo marginalmente emettono ricevute fiscali o scontrini[ad esempio per un’impresa con un volume d’affari 2018 di 500.000 euro e corrispettivi 2018 inferiori a 5.000 euro il nuovo obbligo decorre comunque dal 1/1/2020 anche se il volume d’affari 2018 è superiore a 400.000 euro.]. In tal caso l’azienda deve continuare a emettere ricevuta o scontrino fiscale oltre ad annotare corrispettivi nel registro dei corrispettivi.
Memorizzazione e invio dei dati dei corrispettivi giornalieri
I corrispettivi vanno memorizzati nel registratore telematico al momento dell’effettuazione dell’operazione con conseguente rilascio (o invio telematico) del documento commerciale che prende il posto dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale. La trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi memorizzati dovrà avvenire entro 12 giorni [Come stabilito dalla Legge 58 del 28/6/2019 con cui è stato convertito in legge il DL 34 (Decreto crescita) del 30/4/2019], ferma restando la liquidazione periodica dell’IVA secondo i termini ordinari.
Disapplicazione delle sanzioni
I contribuenti durante tutto il primo semestre in cui sono tenuti a rispettare il nuovo obbligo non subiranno sanzioni in caso di ritardata trasmissione dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate se gli stessi vengono inviati entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermo restando l’obbligo di provvedere alla memorizzazione al momento dell’effettuazione dell’operazione e alla liquidazione periodica dell’IVA nei termini ordinari [Come stabilito dalla Legge 58 del 28/6/2019 con cui è stato convertito in legge il DL 34 (Decreto crescita) del 30/4/2019].
Inoltre l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 15 del 29 giugno 2019 ha chiarito che chi non è ancora riuscito a dotarsi di un registratore telematico e ad attivarlo, fino all’attivazione del registratore telematico (che comunque deve avvenire entro sei mesi dalla partenza del nuovo obbligo) può adempiere all’obbligo di memorizzazione e documentazione dei corrispettivi mediante scontrini fiscali rilasciati dal tradizionale registratore di cassa o rilasciando al cliente la ricevuta fiscale, fermo restando l’obbligo di liquidare l’imposta nei termini ordinari e l’obbligo di trasmettere i corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione attraverso procedure definite con provvedimento n.236086 del 4 luglio 2019 che saranno rese disponibili entro il prossimo 29 luglio.
I soggetti che si trovano in tale situazione, finché non attiveranno il registratore telematico restano obbligati ad annotare i corrispettivi nel registro dei corrispettivi.
Comunicazione aggiornata al 5 luglio 2019
Confartigianato Imprese ha sottoscritto con CUSTOM e EPSON, aziende leader nel settore, due convenzioni
per l'acquisto a condizioni economiche esclusive dei registratori telematici.
Nella sezione qui accanto potete scaricare le schede.