FSBA - Aggiornamento procedure operative - In vigore dal 1° giugno 2025
FSBA ha rilasciato le nuove procedure operative che saranno in vigore dal 1° giugno 2025.
Sotto si evidenziano le novità:
Importo massimale
E’ stato aggiornato l’importo del massimale mensile, ora elevato ad € 1.404,03 lordi (a partire dalla
competenza di gennaio 2025) e da rapportare su base oraria.
Regolarità contributiva
Le prestazioni saranno erogate in presenza di regolarità contributiva di 5 anni (prima erano 3 anni)
rispetto alla competenza relativa alla domanda di sospensione, oppure dalla data di inizio dell’attività
aziendale con dipendenti se successiva (con un minimo di un mese di contribuzione, da considerare
anche in caso di trasferimento, trasformazione o fusione societaria).
Durata complessiva 26 settimane
Le settimane previste di AIS (Assegno Integrazione Salariale), nel caso di ricorso a causali ordinarie
e straordinarie nel corso del medesimo biennio mobile, non sono tra loro cumulabili; pertanto, il
periodo massimo fruibile in sommatoria sarà sempre pari ad un massimo di 26 settimane.
Si ricorda che l’assegno AIS eroga prestazioni di integrazione salariale sia per ragioni ordinarie sia
per ragioni straordinarie, ovvero:
AIS
- per causali ordinarie in caso di situazione aziendale dovuta ad eventi transitori
non imputabili all’impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche
o in caso di situazioni temporanee di mercato,
- per causali straordinarie qualora il datore di lavoro:
▪ segnali nell’ambito dell’accordo collettivo una situazione di riorganizzazione
aziendale per realizzare processi di transizione anche definiti dalla
contrattazione collettiva,
▪ intenda gestire, nell’ambito dell’accordo collettivo, una crisi aziendale
▪ sottoscriva, all’esito di esame congiunto presso la Commissione Paritetica
competente, un contratto di solidarietà di cui all’art. 21 del d.lgs. 148/2015.
Comunicazione preventiva alle OO.SS.
L’impresa comunica per iscritto (tramite e-mail, PEC o raccomandata a mano) alle RSU/RSA (ove
presenti) e ai delegati di bacino e/o alle rappresentanze territoriali dei sindacati dei lavoratori
comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale la volontà di ricorrere alla AIS.
La comunicazione preventiva (debitamente compilata in ciascun campo richiesto, comprensivo
di timbro e firma) dev’essere allegata in fase di protocollazione della domanda in formato pdf
(il modello da inviarsi, unitamente ai verbali di richiesta, è disponibile e richiedibile alla mail
ordinaria bacino.ud@ebiart.it).
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Verifica domande e revisione documentale
L’Ente Bilaterale Regionale (EBR) verificherà le domande e l’accordo viene considerato
formalmente valido se riporta le firme, l’indicazione obbligatoria e leggibile del nome, cognome,
ruolo e sigla di appartenenza dei firmatari a pena di rifiuto della domanda. L’EBR può richiedere la
revisione nei seguenti casi:
a. REVISIONE DOCUMENTALE (in caso di mancata risposta alla revisione entro 15 gg dalla
stessa, la domanda viene automaticamente rifiutata dal sistema)
b. REVISIONE RENDICONTAZIONE ASSENZE
c. REVISIONE REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
Rendicontazione delle assenze e decadenza domanda
La rendicontazione delle assenze avviene tramite compilazione manuale dei dati. Il giorno 26 del
mese, il sistema valida automaticamente le assenze inserite per le posizioni verificate e abilitate
dall’EBR, inibendo pertanto la variazione delle stesse da parte degli utenti.
In caso di ritardo nell’invio di tale comunicazione, l’erogazione avverrà successivamente al corretto
invio della stessa.
In assenza di tale documentazione, l’erogazione della prestazione non sarà effettuata da FSBA. In tal
caso, decorso il terzo mese successivo rispetto alla competenza della domanda, tale domanda si
considera decaduta.
(Fonte: FSBA – Procedure operative regolamento 14/12/2022 aggiornate al 26/02/2025)