No alla liquidazione mensile del TFR

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) in risposta ad una richiesta di parere, circa la legittimità della prassi riscontrata dal personale ispettivo, di anticipo mensile del TFR in busta paga, si è espresso negativamente, in quanto, a parere dell’INL ciò rappresenterebbe una mera integrazione retributiva con rilevanti ricadute su lavoratore ed impresa.

In particolare, l’INL ricorda che il regime sperimentale di liquidazione mensile (su base volontaria da parte del lavoratore), individuato dalla L. n. 190/2014, era limitato ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018.
Terminato tale periodo, tale prassi è da ritenersi illegittima.

L’anticipazione del TFR può avvenire solo entro i casi disciplinati dall’art. 2120 c.c. il quale prevede stringenti condizioni per la sua liquidazione in forma anticipata, ovvero

  • anzianità di servizio pari ad almeno 8 anni
  • limite massimo del 70% del maturato
  • esigenze giustificate da spese sanitarie o acquisto della prima casa per sé o per i figli.

Lo stesso art. 2120 c.c. prevede la possibilità di introdurre ulteriori causali di miglior favore rinviando alla contrattazione collettiva o ai patti individuali.

L’INL specifica però, che tali pattuizioni, possano avere ad oggetto un’anticipazione dell’accantonamento maturato al momento della pattuizione medesima e non possano, invece, tradursi in un mero automatico trasferimento in busta paga del rateo mensile.

Se ciò avvenisse, avrebbe una doppia conseguenza per il datore di lavoro:

  • assoggettamento contributivo della somma erogata
  • ripetizione dell’accantonamento del TFR da liquidare alla cessazione del rapporto di lavoro.

Quale la conseguenza ispettiva

Il personale ispettivo intimerà al datore di lavoro di accantonare le quote TFR illegittimamente anticipate adottando il provvedimento della disposizione di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 124/2004. Qualora il datore di lavoro non dovesse conformarsi alla citata disposizione va incontro ad una sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro (non trovando applicazione l’istituto della diffida, la sanzione è quantificata in 1.000 euro).


(Fonte: INL nota n. 616 del 3 aprile 2025)