Sacchetti in plastica: dal 1° gennaio nuove limitazioni e obbligo di cessione a titolo oneroso

Il prezzo delle borse va indicato sullo scontrino o sulla fattura

Dal 1° gennaio 2018 scattano le disposizioni previste dalla Legge 123/2017 sulla produzione e l’utilizzo delle borse in plastica, le quali si sostanziano in:

  • Limiti alle tipologie commerciabili (in funzione dell’utilizzo, della quantità di materia rinnovabile contenuta e della dimensioni delle pareti) 
  • Obbligo di cessione a titolo oneroso e non gratuito, a seconda della tipologia, con indicazione visibile dell’importo sullo scontrino o sulla fattura (adattando se necessario i registratori di cassa)

La nuova normativa si applica a tutte le borse di plastica, con o senza manici. Sono incluse sia le borse distribuite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti (ad esempio le borse fornite alla cassa dei supermercati), sia quelle richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi (sono le borse che troviamo nei reparti ortofrutta, gastronomia, macelleria, pescheria, ecc.).
Vediamole nel dettaglio:

TIPO DI BORSE CARATTERISTICHE CHE DEVONO POSSEDERE PER POTER ESSERE COMMERCIALIZZATE
BORSE “ULTRALEGGERE” UTILIZZATE COME IMBALLAGGIO PRIMARIO PER ALIMENTI SFUSI O FORNITE A FINI IGIENICI (reparti ortofrutta, panetteria, gastronomia, macelleria, pescheria, ecc)
Biodegradabili, compostabili e con contenuto minimo di materia prima rinnovabile
  • Spessore della singola parete: < 15 µm
  • Certificate biodegradabili e compostabili (UNI EN 13432:2002) da organismi accreditati e riconoscibili da marchi quali, ad esempio:

Marchi Compostabile
  • Contenuto minimo di materia prima rinnovabile, certificato EN 16640:2017 da organismi accreditati: almeno il 40% dal 1/1/2018 (50% dal 1/1/2020 e 60% dal 1/1/2021)
  • Conformità alla normativa sull’utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti DM 21/3/1973 (regolamenti (UE) 10/2011, (CE) 1935/04 e (CE) 2023/06)
  • Devono essere apposti gli elementi identificativi del produttore nonché diciture idonee ad attestare il possesso dei requisiti di legge (ad esempio: “borsa per alimenti sfusi, biodegradabile e compostabile UNI EN 13432:2002, con contenuto minimo di materia prima rinnovabile del…%, prodotta da…”)
BORSE “LEGGERE” PER IL TRASPORTO (utilizzate ad esempio alla cassa)
Biodegradabili e compostabili
  • Certificate biodegradabili e compostabili (UNI EN 13432:2002) da organismi accreditati e riconoscibili da marchi quali, ad esempio:
Marchi Compostabile
  • Devono essere apposti gli elementi identificativi del produttore nonché diciture idonee ad attestare il possesso dei requisiti di legge (ad esempio: “borsa il trasporto, biodegradabile e compostabile UNI EN 13432:2002, prodotta da…)
BORSE “PESANTI” RIUTILIZZABILI PER IL TRASPORTO DI MERCI
Plastica tradizionale, non biodegradabile, né compostabile
MANIGLIA ESTERNA

  • Spessore della singola parete > 200 µm se utilizzate in esercizi che vendono anche generi alimentari (30% plastica riciclata)
  • Spessore della singola parete > 100 µm se utilizzate in esercizi che vendono solo prodotti diversi dai generi alimentari (10% plastica riciclata)

MANIGLIA INTERNA

  • Spessore della singola parete > 100 µm se utilizzate in esercizi che vendono anche generi alimentari (30% plastica riciclata)
  • Spessore della singola parete > 60 µm se utilizzate in esercizi che vendono solo prodotti diversi dai generi alimentari (10% plastica riciclata)

Devono essere apposti gli elementi identificativi del produttore nonché diciture idonee ad attestare il possesso degli spessori e degli altri requisiti di legge (ad esempio: “borsa per il trasporto riutilizzabile con spessore di…µm e % di plastica riciclata del…%, prodotta da…”)

I produttori di borse dovranno fornire idonee indicazioni e informazioni ai consumatori. Si consiglia a tutti gli operatori di prestare grande attenzione in fase di acquisto delle borse, richiedendo ai fornitori garanzia scritta che i prodotti ordinati siano conformi a quanto disposto dalla nuova normativa.

Per chi viola o elude la legge sono previste pesanti sanzioni (da 2.500 a 25.000 euro, elevabili fino a 100.000 euro).