Nuovi criteri per la gestione delle terre e rocce da scavo

Il DPR 120/2017 riordina la disciplina di settore. In vigore dal 22 agosto.

Il D.P.R. 120/2017 (GU del 7/8/2017), in vigore dal 22 agosto, ha modificato le procedure per la gestione delle terre e rocce da scavo. Le nuove disposizioni riguardano:

  • La gestione delle terre e rocce qualificate come sottoprodotti
  • Il deposito temporaneo di terre e rocce qualificate come rifiuti
  • La gestione di terre e rocce nei siti sottoposti a bonifica

Il provvedimento suddivide i cantieri di produzione in piccoli (< 6000 mc) e grandi (>6000 mc), e introduce procedure differenziate a seconda che gli stessi siano soggetti o meno a procedure di VIA o AIA.

In estrema sintesi:

  • In tutti i piccoli cantieri, e nei grandi cantieri non soggetti a VIA o AIA, la qualifica di sottoprodotto andrà dimostrata con una dichiarazione (Allegato 6) del produttore (con procedure analoghe a quelle previste dall’abrogato art. 41-bis Legge 93/2013)
  • nei grandi cantieri soggetti a VIA o AIA la qualifica di sottoprodotto andrà dimostrata presentando un Piano di Utilizzo (con procedure analoghe a quelle dell’abrogato D.Lgs. 161/2012)

Il materiale scavato potrà essere depositato temporaneamente presso uno o più siti intermedi, in attesa di essere utilizzato nei tempi e con le modalità previste. Il trasporto dovrà sempre essere accompagnato da uno specifico documento di trasporto (Allegato 7). Al termine dei lavori di utilizzo dovrà essere prodotta e inviata una dichiarazione di avvenuto utilizzo – DAU (Allegato 8).

Cantieri soggetti a VIA/AIA Cantieri non soggetti a VIA/AIA
Piccoli cantieri (<6000 mc)
  • Dichiarazione art. 21
  • Documento trasporto
  • DAU
  • Dichiarazione art. 21
  • Documento trasporto
  • DAU
Grandi cantieri (>6000 mc)
  • Piano di utilizzo
  • Documento trasporto
  • DAU
  • Dichiarazione art. 21
  • Documento trasporto
  • DAU

Procedura dettagliata per la gestione delle terre e rocce da scavo (ad esclusione dei grandi cantieri soggetti a VIA/AIA)

Almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori di scavo, il produttore invia al Comune del sito di scavo e all’ARPA una dichiarazione di utilizzo contenente tipologia e quantità di materiale scavato, estremi dell’eventuale sito intermedio e del sito di destinazione, rispetto dei requisiti di qualità ambientale (Allegato 6).

Il riutilizzo deve avvenire entro 1 anno dalla produzione, salvo che il progetto di utilizzo non abbia durata superiore, e può essere prorogato una volta sola per massimo 6 mesi in caso di imprevisti. 

Le attività di scavo e utilizzo devono essere autorizzate in base alla vigente disciplina urbanistica. Al termine dei lavori deve essere inviata al Comune del sito di produzione, a quello del sito di destinazione e all’ARPA la dichiarazione di avvenuto utilizzo (Allegato 8).

E’ possibile effettuare uno o più depositi intermedi di durata massima non superiore a quella di validità della dichiarazione di utilizzo. I depositi intermedi possono essere effettuati presso il sito di scavo, presso quello di destinazione o presso altro sito, a condizione che la classe di destinazione urbanistica di quest’ultimo sia compatibile con quella del sito di produzione. Il deposito intermedio deve essere dotato di apposita segnaletica.

Il trasporto dei materiali, sia verso il sito di utilizzo che verso eventuali siti intermedi, deve essere accompagnato dal documento di trasporto di cui all’allegato 7 redatto in triplice copia (una per il proponente o produttore, una per il trasportatore e una per il destinatario; se proponente ed esecutore sono soggetti diversi, deve essere prevista una quarta copia).

Deposito temporaneo di terre e rocce gestite come rifiuti

Le terre e rocce poste a deposito temporaneo (qualificate quindi come rifiuto) devono essere avviate a recupero o smaltimento con le seguenti modalità:

  1. Ogni 3 mesi, indipendentemente dalle quantità in deposito
  2. Una volta raggiunti i 4000 mc di cui al massimo 800 mc di pericolosi (in deroga al regime ordinario, che prevede il limite di 30 mc di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi)

In ogni caso il deposito temporaneo non può superare la durata di 1 anno.

Terre e rocce escluse dalla disciplina dei rifiuti

Terre e rocce non contaminate e riutilizzate nel medesimo sito di scavo per attività di costruzione non sono considerate rifiuti ai sensi dell’art. 185 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 152/06. I materiali che rispondono a questi requisiti possono essere riutilizzati nel sito di scavo senza documentazione o autorizzazione alcuna.

Pe le sole opere sottoposte a VIA, il riutilizzo dei materiali escavati presso il sito di produzione può essere effettuato previo presentazione di un “Piano preliminare di utilizzo in sito”.

Terre e rocce nei siti di bonifica

L’uso è consentito nel rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per le specifiche destinazioni d’uso oppure, in caso di superamento, previa approvazione dell’autorità competente. Sono previste apposite procedure di caratterizzazione.

Disposizioni transitorie

Alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento (22 agosto 2017) restano disciplinati dalla normativa previgente:

  • piani e progetti già approvati (art. 41-bis DL 69/2013, D.Lgs. 161/2012) 
  • modifiche e aggiornamenti dei suddetti piani e progetti (intervenuti successivamente al 22 agosto 2017)
  • progetti per i quali è in corso, al 22 agosto 2017, una procedura ai sensi della normativa previgente 

Abrogazioni

Sono abrogati, tra gli altri, il D.Lgs. 161/2012 e l’art. 41-bis DL 69/2013.