Prevenzione incendi: nuova regola tecnica per i contenitori-distributori ad uso privato di combustibili liquidi cat. C (gasolio)

Pubblicata la Regola Tecnica di prevenzione incendi che disciplina l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori di carburante liquido di categoria C (gasolio) ad uso privato fino a 9 mc. In vigore dal 5 gennaio 2018.

È stata pubblicata la Regola Tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori - ad uso privato - per l'erogazione di carburante liquido di categoria C, tra cui il gasolio (DM 22 novembre 2017).

La norma interessa i contenitori-distributori fuori terra di capacità geometrica non superiore a 9 mc. Si applica sia alle nuove installazioni che a quelle esistenti, e disciplina nello specifico: tolleranze dimensionali, capacità e depositi, accesso all’area, installazione e costruzione, distanze e misure di sicurezza, elettricità e messa a terra, esercizio, estintori. 

Sono esentati:

  1. Impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione, per i quali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni di prevenzione incendi
  2. Impianti in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità ai sensi dell’art. 38 del DL 69/2013
  3. Impianti in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità o per i quali è stata presentata la SCIA ai sensi del DPR 151/2011
  4. Impianti per i quali siano stati pianificati o siano in corso lavori di installazione di contenitori-distributori sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei VVF ai sensi del DPR 151/2011

Il provvedimento entra in vigore il 5 gennaio 2018.