Malattia

Con la Circolare n. 92 del 4 settembre 2026, l'INPS, supera il precedente orientamento applicativo e rende noto che, a decorrere dalla data di pubblicazione della circolare medesima ovvero dal 4 settembre 2026, la tutela previdenziale della malattia è riconosciuta per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico, non solo in caso di visita domiciliare, ma anche in caso di visita ambulatoriale, a condizione che tale giorno non sia festivo infrasettimanale e non cada di sabato o di domenica

L’INPS a parziale variazione dell’orientamento sin qui adottato in materia di decorrenza della malattia, comunica che a far data 4 settembre 2026, la tutela della previdenziale della malattia è riconosciuta per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico anche nel caso di visita ambulatoriale, a condizione che tale giorno non sia festivo infrasettimanale e non cada di sabato o di domenica, in quanto in tali casi è garantita la continuità assistenziale (vedi guardia medica).

È questa in sintesi la novità introdotta e già operativa dal 4 settembre 2026, novità resasi necessaria dal contesto sociosanitario italiano ed il ruolo del Medico di Medicina Generale, ed i sottesi carichi di lavoro, che hanno reso necessaria in variazione in merito al computo del primo giorno di malattia al fine di non danneggiare i lavoratori garantendo loro copertura previdenziale anche nell’ipotesi in cui, per motivi organizzativi o assistenziali, il medico sia nell’impossibilità di recarsi entro il giorno successivo al domicilio del lavoratore o di riceverlo presso il proprio studio.


(Fonte: INPS circolare 4 settembre 2026 n. 92)