La proroga è motivata dalla mancata approvazione in tempo utile del decreto attuativo di riferimento.
L'obbligo in parola è previsto per tutte le imprese con sede legale in Italia o con una stabile organizzazione sul territorio nazionale, con l'eccezione delle imprese agricole.
L'oggetto della copertura assicurativa è costituito dai beni (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali) iscritti nello Stato patrimoniale a qualsiasi titolo impiegati per l’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulati da soggetti diversi dall’imprenditore che li utilizza.
A titolo esemplificativo ed indicativo gli eventi che devono essere inclusi nella copertura assicurativa sono:
- sismi (terremoti): sommovimenti bruschi e repentini della crosta terrestre causati da fenomeni endogeni, rilevati dalla Rete sismica nazionale;
- alluvioni, inondazioni ed esondazioni: fuoriuscite d'acqua che superano le normali sponde di corsi d’acqua, laghi o bacini, sia naturali che artificiali, causate da eventi atmosferici. Rientrano in questa categoria anche le alluvioni con mobilitazione di sedimenti;
- frane: movimenti o scivolamenti di masse di terra o roccia lungo un pendio, causati principalmente dalla gravità, anche senza infiltrazione d’acqua.
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Manuel Mian