Attivazione del Registro telematico dei cereali

Al termine di un travagliato percorso istituzionale e tecnico, e nonostante le perplessità espresse dalle associazioni di categoria, è diventato operativo il Registro telematico dei cereali che si propone di monitorare l’afflusso di cereali sul mercato nazionale.

Gli operatori obbligati devono comunicare attraverso in portale SIAN, in forma cumulativa e aggregata, il volume totale degli acquisti e delle vendite effettuate in ciascuna trimestre di nove diversi prodotti cerealicoli (frumento duro, frumento tenero e segalato, granturco, orzo, farro, segale, sorgo, avena, miglio e scagliola) distintamente per origine (provenienza nazionale, unionale o da Paesi terzi).

Chi è tenuto alla registrazione

I soggetti obbligati a registrare le movimentazioni di cereali nel sistema sono le aziende agricole, cooperative, consorzi, imprese commerciali e di prima trasformazione che acquistano, vendono o cedono i cereali sopra una determinata soglia di quantità.

Soglie minime

Le registrazioni sono obbligatorie solo per chi supera le seguenti quantità nell'anno solare:

  • Frumento duro: oltre 30 tonnellate
  • Frumento tenero: oltre 40 tonnellate
  • Granturco: oltre 80 tonnellate
  • Orzo: oltre 40 tonnellate
  • Sorgo: oltre 60 tonnellate
  • Avena, farro, segale, miglio, frumento segalato e scagliola: oltre 30 tonnellate

Esclusioni

Sono sicuramente escluse dall’obbligo di registrazione:

  • le aziende che esercitano, in via prevalente, l’attività di allevamento e le aziende che producono mangimi;
  • gli operatori che utilizzano le quantità di prodotto per il reimpiego aziendale, anche per usi zootecnici;
  • tutte le operazioni di carico e scarico relative alla trasformazione dei cereali e ai cereali trasformati;
  • i cereali detenuti dalla filiera sementiera da destinare alla semina e/o da reimpiegare in azienda;
  • i prodotti che sono trasferiti in strutture private o associative all’atto della trebbiatura (in tale caso, la registrazione deve essere effettuata da coloro che gestiscono dette strutture).

Quando e come registrare

Le movimentazioni di carico e scarico devono essere registrate trimestralmente entro il 20 del mese successivo al trimestre di riferimento.

Le prime registrazioni sono obbligatorie per il periodo luglio-settembre 2025 e devono essere effettuate entro il 20 ottobre 2025.

Le registrazioni avvengono tramite il portale SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale).

Accedendo al portale SIAN, al seguente link: https://www.sian.it/portale/servizi/cerealicolo1/registro-dei-cereali, è possibile consultare la pagina dedicata al registro, da cui è disponibile il download del manuale utente certificato, del vademecum operativo e delle FAQ, cui si rinvia per ogni dettaglio.

È opportuno indicare in dichiarazione i prodotti acquisiti prima di quelli ceduti, garantendo un ordine cronologico che agevoli la comprensione e il controllo delle operazioni. Al primo accesso occorrerà quindi registrare tutte le giacenze aziendali, così da poter registrare eventuali movimentazioni in ”scarico” dei cereali.

Sanzioni

A decorrere dal 31 luglio 2025, ai soggetti obbligati che non abbiano provveduto a effettuare la comunicazione secondo le modalità e nei tempi previsti dal decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.000.

A chiunque non rispetti le modalità di comunicazione e di tenuta telematica del registro, come stabilite dal decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 4.000.