Al termine di un travagliato percorso istituzionale e tecnico, e nonostante le perplessità espresse dalle associazioni di categoria, è diventato operativo il Registro telematico dei cereali che si propone di monitorare l’afflusso di cereali sul mercato nazionale.
Gli operatori obbligati devono comunicare attraverso in portale SIAN, in forma cumulativa e aggregata, il volume totale degli acquisti e delle vendite effettuate in ciascuna trimestre di nove diversi prodotti cerealicoli (frumento duro, frumento tenero e segalato, granturco, orzo, farro, segale, sorgo, avena, miglio e scagliola) distintamente per origine (provenienza nazionale, unionale o da Paesi terzi).
Chi è tenuto alla registrazione
I soggetti obbligati a registrare le movimentazioni di cereali nel sistema sono le aziende agricole, cooperative, consorzi, imprese commerciali e di prima trasformazione che acquistano, vendono o cedono i cereali sopra una determinata soglia di quantità.
Soglie minime
Le registrazioni sono obbligatorie solo per chi supera le seguenti quantità nell'anno solare:
- Frumento duro: oltre 30 tonnellate
- Frumento tenero: oltre 40 tonnellate
- Granturco: oltre 80 tonnellate
- Orzo: oltre 40 tonnellate
- Sorgo: oltre 60 tonnellate
- Avena, farro, segale, miglio, frumento segalato e scagliola: oltre 30 tonnellate
Esclusioni
Sono sicuramente escluse dall’obbligo di registrazione:
- le aziende che esercitano, in via prevalente, l’attività di allevamento e le aziende che producono mangimi;
- gli operatori che utilizzano le quantità di prodotto per il reimpiego aziendale, anche per usi zootecnici;
- tutte le operazioni di carico e scarico relative alla trasformazione dei cereali e ai cereali trasformati;
- i cereali detenuti dalla filiera sementiera da destinare alla semina e/o da reimpiegare in azienda;
- i prodotti che sono trasferiti in strutture private o associative all’atto della trebbiatura (in tale caso, la registrazione deve essere effettuata da coloro che gestiscono dette strutture).
Quando e come registrare
Le movimentazioni di carico e scarico devono essere registrate trimestralmente entro il 20 del mese successivo al trimestre di riferimento.
Le prime registrazioni sono obbligatorie per il periodo luglio-settembre 2025 e devono essere effettuate entro il 20 ottobre 2025.
Le registrazioni avvengono tramite il portale SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale).
Accedendo al portale SIAN, al seguente link: https://www.sian.it/portale/servizi/cerealicolo1/registro-dei-cereali, è possibile consultare la pagina dedicata al registro, da cui è disponibile il download del manuale utente certificato, del vademecum operativo e delle FAQ, cui si rinvia per ogni dettaglio.
È opportuno indicare in dichiarazione i prodotti acquisiti prima di quelli ceduti, garantendo un ordine cronologico che agevoli la comprensione e il controllo delle operazioni. Al primo accesso occorrerà quindi registrare tutte le giacenze aziendali, così da poter registrare eventuali movimentazioni in ”scarico” dei cereali.
Sanzioni
A decorrere dal 31 luglio 2025, ai soggetti obbligati che non abbiano provveduto a effettuare la comunicazione secondo le modalità e nei tempi previsti dal decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.000.
A chiunque non rispetti le modalità di comunicazione e di tenuta telematica del registro, come stabilite dal decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 4.000.