Il Decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) del 14/10/2026, ha disposto, a partire dal 15 ottobre 2026, l’apertura sul sito del GSE della piattaforma che consente alle imprese che hanno completato gli investimenti di trasmettere una o più comunicazioni di completamento necessarie per fruire dell’agevolazione degli iper-ammortamenti.
Si ricorda che l’agevolazione degli iper-ammortamenti è stata introdotta dall’art. 1 commi 427-436 della L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) e si applica nelle seguenti misure sugli scaglioni di costo sostenuto per gli investimenti rilevanti completati in ciascuna annualità:
• del 180% fino a 2,5 milioni di euro
• del 100% oltre 2,5 e fino a 10 milioni di euro
• del 50% oltre 10 e fino a 20 milioni di euro
Come già evidenziato nella newsletter n.23 del 28/6/2026, l’agevolazione degli iper-ammortamenti consiste nella maggiorazione del costo di acquisizione dei beni agevolati per la determinazione delle quote di ammortamento deducibili e della deduzione dei canoni di locazione finanziaria ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF ed IRES ma non IRAP).
Gli investimenti per essere agevolati devono essere effettuati dall’1/1/2026 al 30/9/2028, e devono riguardare i seguenti beni destinati a strutture produttive ubicate in Italia:
• beni materiali e immateriali strumentali nuovi 4.0 delle tipologie aggiornate nei nuovi Allegati IV e V alla legge di Bilancio 2026 (che costituiscono un aggiornamento dei beni agevolabili contenuti nei precedenti allegati A e B della legge 232/2016 relativi al vecchio iper-ammortamento) interconnessi sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
• beni materiali strumentali nuovi con determinate caratteristiche finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili non fossili destinata all’autoconsumo, tenendo conto che i moduli fotovoltaici devono rispettare i requisiti previsti dall’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge n. 181 del 2023, ossia oltre ad avere le caratteristiche tecniche richieste da tale norma, siano prodotti negli Stati membri dell’Unione europea.
Prima di procedere all’invio della comunicazione di completamento le imprese devono aver provveduto all’invio della comunicazione preventiva e di quella di conferma, e aver ottenuto per ciascuna di esse la comunicazione di esito positivo dal GSE. Inoltre per i beni 4.0, devono aver provveduto all’interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
La comunicazione di completamento non può avere a oggetto investimenti in beni diversi o di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto della comunicazione di conferma.
E’ possibile trasmettere una o più comunicazioni di completamento riferite a uno o più beni oggetto di una stessa comunicazione di conferma riportando, per ciascun bene, la data effettiva di completamento dell’investimento.
A tal proposito si segnala che il decreto attuativo del 7 maggio 2026 del MIMIT nell’articolo 1 definisce come data di completamento degli investimenti:
- la data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali della competenza economica stabilite ai fini fiscali dall’articolo 109, commi 1 e 2, del DPR 917/1986, con riferimento ai beni materiali e immateriali strumentali nuovi 4.0;
- la data di fine lavori, con riferimento agli investimenti in beni materiali nuovi strumentali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.
Per trasmettere la comunicazione di completamento occorre il possesso sia della perizia tecnica asseverata relativa ai requisiti tecnici dell’investimento, necessaria anche per i beni di costo inferiore a 300.000 euro, per i quali in passato era prevista la possibilità di presentare un’autodichiarazione), sia della certificazione contabile della spesa sostenuta, dato che la comunicazione di completamento contiene l’attestazione di possesso di tali documenti richiesti rispettivamente dagli articoli 6 e 7 del Decreto attuativo del 7 maggio 2026.
In particolare l’articolo 6 del Decreto attuativo prevede che le caratteristiche tecniche dei beni, tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla legge 199/2025, l’interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, nonché il soddisfacimento delle caratteristiche previste dall’articolo 8 del Decreto attuativo per i beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, sono comprovate da apposite perizie asseverate, corredate di analisi tecniche, rilasciate da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o mediante una attestazione, corredata di un’analisi tecnica, rilasciata da un ente di certificazione accreditato, dotati di idonee coperture assicurative (per il settore agricolo la perizia tecnica, per i beni 4.0 può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato).
Inoltre l’articolo 7 del Decreto attuativo prevede che l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione contabile rilasciata dai soggetti incaricati della revisione legale dotati di idonee coperture assicurative o per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, da revisori legali dei conti o società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
E’ opportuno che le imprese predispongano tutta la documentazione necessaria in tempo utile per trasmettere la comunicazione di completamento nello stesso anno di effettuazione ed entrata in funzione dell’investimento (e di interconnessione per gli investimenti 4.0 o di entrata in esercizio per gli impianti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili), dato che lo slittamento della predetta comunicazione all’anno successivo a quello di entrata in funzione, può creare un disallineamento con l’ordinario procedimento di ammortamento fiscale.
Si ricorda infatti che in base all’articolo 4 del Decreto attuativo del 7 maggio 2026 l’iper-ammortamento (maggiorazione dell’ammortamento deducibile ai fini fiscali) è fruibile a partire dal periodo d’imposta in cui viene inviata la comunicazione di completamento, subordinatamente all’esito positivo della verifica da parte del GSE e all’entrata in funzione dell’investimento.
A seguito della trasmissione delle comunicazioni suddette, l’impresa ottiene una ricevuta di avvenuto invio rilasciata dalla piattaforma informatica entro le successive 24 ore.
Il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza delle informazioni rese, entro dieci giorni dalla ricevuta di avvenuto invio delle comunicazioni, comunica all’impresa l’esito positivo delle verifiche effettuate ovvero i dati e la documentazione da integrare nel termine di dieci giorni. Se i dati e la documentazione trasmessa nei termini risultino idonei a superare le carenze riscontrate, il GSE, entro dieci giorni dalla presentazione delle integrazioni, comunica l’esito positivo delle verifiche effettuate ovvero la non ammissibilità della comunicazione. Il mancato invio da parte delle imprese delle comunicazioni e delle integrazioni nei termini e nelle modalità previste comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del beneficio.
Si ricorda che il completamento degli investimenti deve avvenire entro il 30 settembre 2028 e che comunque la comunicazione di completamento va trasmessa entro il 15 novembre 2028, termine che è prorogato di 20 giorni in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE.
Con l’invio della comunicazione di completamento e la ricezione nei dieci giorni successivi della comunicazione di esito positivo da parte del GSE si completa l’iter procedurale che consente di accedere all’agevolazione. Successivamente occorre trasmettere con cadenza annuale (entro il 20 gennaio ed entro il successivo 30 giugno), per tutti gli anni di fruizione dell’agevolazione, le nuove comunicazioni periodiche dirette al monitoraggio della spesa pubblica.
Se la comunicazione di completamento dell'investimento viene trasmessa entro il 31/12/2026 per gli investimenti effettuati, interconnessi ed entrati in funzione nel 2026 sarà possibile usufruire dell'iper-ammortamento già nel mod. REDDITI 2027 relativo al 2026.
Sul sito del GSE www.GSE.it, sono disponibili, oltre ai modelli per le comunicazioni preventiva, di conferma e di completamento, le istruzioni operative e la Guida alla piattaforma NPTR5 aggiornata.