Decreti iperammortamento

Con Decreto ministeriale del 7/5/2026 pubblicato l’11/6/2026 sul sito del MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) sono state definite le disposizioni attuative che disciplinano i nuovi iper-ammortamenti, agevolazione introdotta dall’art. 1 commi 427 - 436 della L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) per i titolari di reddito d’impresa, fruibile previa presentazione di apposite comunicazioni (preventiva, di conferma, di completamento e, annualmente per tutto il periodo di fruizione, di monitoraggio) da trasmettere telematicamente sulla piattaforma del sito del GSE.

Beneficiari

Possono fruire dell’agevolazione le imprese residenti in Italia e le stabili organizzazioni di soggetti esteri operanti nel territorio nazionale, a prescindere dalla natura giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore di attività dal regime contabile adottato o dalle modalità di determinazione del reddito (escluse quelle in regime forfetario) che rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e provvedano al corretto versamento dei contributi a favore dei lavoratori. Sono però escluse quelle in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali e quelle destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Investimenti agevolati

L’agevolazione riguarda gli investimenti destinati a strutture produttive ubicate in Italia effettuati dall’1/1/2026 al 30/9/2028 in beni materiali e immateriali strumentali nuovi 4.0 delle tipologie aggiornate nei nuovi Allegati IV e V alla L. 199/2025 (che costituiscono un aggiornamento dei beni agevolabili contenuti nei precedenti allegati A e B della legge 232/2016 relativi al vecchio iper-ammortamento e successivamente crediti di imposta Industria 4.0 e Transizione 5.0) interconnessi sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, e in beni materiali strumentali nuovi con determinate caratteristiche finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili non fossili destinata all’autoconsumo (quale energia eolica, solare e geotermica, energia osmotica, energia dell’ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, energia della biomassa, dei gas di discarica, dei gas residuati dai processi di depurazione e biogas). Non sono inclusi nell’agevolazione gli investimenti in software in cloud, che prevedono modalità as-a-service, cioè attraverso canoni di abbonamento, e in quanto tali, non soggetti ad ammortamento tradizionale.Con il Decreto Fiscale è stato soppresso il vincolo che limitava l’agevolazione ai soli beni prodotti negli Stati dell'Unione Europea o aderenti allo Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), in modo da consentire l’agevolazione anche nel caso in cui i beni siano reperiti al di fuori da tali paesi. Resta però fermo il requisito territoriale per i moduli fotovoltaici, mancando una specifica modifica del comma 429 lettera b) dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2026 che per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonte solare considera agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge n. 181 del 2023, ossia quelli che oltre ad avere le caratteristiche tecniche richieste da tale norma siano prodotti negli Stati membri dell’Unione europea.

In cosa consiste l’agevolazione

L’agevolazione degli iper-ammortamenti consiste nella maggiorazione del costo di acquisizione dei beni agevolati per la determinazione delle quote di ammortamento deducibili e della deduzione dei canoni di locazione finanziaria ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF ed IRES ma non IRAP). La maggiorazione si applica nelle seguenti misure sugli scaglioni di costo sostenuto per gli investimenti rilevanti completati in ciascuna annualità:
  • del 180% fino a 2,5 milioni di euro
  • del 100% oltre 2,5 e fino a 10 milioni di euro
  • del 50% oltre 10 e fino a 20 milioni di euro
La maggiorazione rileva dal periodo d'imposta in cui l'impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento, sempre che il bene sia entrato in funzione entro il medesimo periodo. Di conseguenza, ad esempio, per fruire della prima quota di iper-ammortamento nel modello REDDITI 2027 relativo al 2026, in relazione a un investimento 4.0 completato nel 2026 (secondo le regole generali della competenza fiscale previste dall’art. 109 commi 1 e 2 del DPR 917/1986), il bene deve essere anche entrato in funzione e interconnesso nel 2026, corredato da perizia e certificazione contabile, e la comunicazione di completamento deve essere stata trasmessa entro il 31/12/2026, fermo restando il ricevimento della comunicazione di esito positivo da parte del GSE. Si segnala che in sede di conversione del D.L. n. 38/2026, per i soggetti che hanno aderito o aderiranno al concordato preventivo biennale è stato previsto che tra le componenti deducibili dal reddito concordato si possa tenere in considerazione anche dell’agevolazione in oggetto, ossia della maggiorazione delle quote di ammortamento e delle quote capitale dei canoni di locazione finanziaria spettanti ai sensi dell’articolo 1, commi da 427 a 436 della legge 199/2025.

Cumulabilità con altre agevolazioni

Ai sensi del comma 431 dell’art.1 della L. 199/2025 l’agevolazione è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili.

Procedura

Il Decreto attuativo prevede che per accedere all'iper-ammortamento devono essere presentate le seguenti comunicazioni al Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (GSE):
  • una o più comunicazioni "preventive" per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono gli investimenti, indicando la data prevista di interconnessione, per i beni 4.0, o di entrata in funzione, per i beni energetici;
  • entro 60 giorni, una comunicazione di conferma dell'investimento con acconto del 20%, che non può riguardare beni diversi o importi superiori rispetto a quelli già comunicati;
  • al completamento degli investimenti, e, per i beni 4.0 avvenuta anche l'interconnessione, una o più comunicazioni di completamento, riferite a uno o più beni oggetto della comunicazione di conferma, corredate da attestazioni di possesso della documentazione richiesta (perizia tecnica asseverata e certificazione contabile);
  • due nuove comunicazioni periodiche per consentire il monitoraggio della spesa da trasmettere con cadenza annuale (entro il 20 gennaio ed entro il successivo 30 giugno), per tutti gli anni di fruizione dell’agevolazione.

Comunicazioni preventive

Nelle comunicazioni preventive occorre indicare tra l’altro:
  • i dati identificativi dell’impresa e della struttura produttiva (come definita dal DM);
  • la tipologia e l’ammontare degli investimenti nei beni materiali e immateriali ex Allegati IV e V alla L. 199/2025, nonché la data prevista di interconnessione;
  • la tipologia e l’ammontare degli investimenti nei beni per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, nonché la data prevista di entrata in funzione;
  • i dati relativi all’applicazione della maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Comunicazioni di conferma

Per ogni comunicazione preventiva, entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione di esito positivo inviata dal GSE, l’impresa deve trasmettere la relativa comunicazione di conferma dell’investimento, indicando data e importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, contenente i dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili. Per i beni in leasing, il pagamento di quote per il raggiungimento del 20% è soddisfatto con la stipula del contratto di leasing e l’impegno assunto con il fornitore della società concedente con la sottoscrizione dell’ordine di acquisto. La comunicazione di conferma non può avere a oggetto investimenti in beni diversi o di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto della comunicazione preventiva trasmessa.

Comunicazioni di completamento

Al completamento degli investimenti, avvenuta l’interconnessione dei beni materiali e immateriali 4.0, e in ogni caso entro il 15 novembre 2028, l’impresa invia una o più comunicazioni di completamento riferite a uno o più beni oggetto della stessa comunicazione di conferma. E’ opportuno che le imprese predispongano tutta la documentazione necessaria in tempo utile per trasmettere la comunicazione di completamento nello stesso anno di effettuazione ed entrata in funzione (e interconnessione per gli investimenti 4.0), dato che lo slittamento della predetta comunicazione all’anno successivo a quello di entrata in funzione, può creare un disallineamento con l’ordinario procedimento di ammortamento fiscale.Tali comunicazioni di completamento sono corredate da attestazioni di possesso della perizia tecnica asseverata, senza alcuna esclusione (neppure per i beni di costo inferiore a 300.000 euro, per cui in passato era prevista la possibilità di presentare un’autodichiarazione) e della certificazione contabile. Infatti, in base all’articolo 6 del Decreto attuativo le caratteristiche tecniche dei beni, tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla legge 199/2025, l’interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, nonché il soddisfacimento delle caratteristiche previste dall’articolo 8 del Decreto attuativo relative ai beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, sono comprovate da apposite perizie asseverate, corredate di analisi tecniche, rilasciate da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o mediante una attestazione, corredata di un’analisi tecnica, rilasciata da un ente di certificazione accreditato, dotati di idonee coperture assicurative (per il settore agricolo la perizia tecnica, per i beni 4.0 può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato).Inoltre, in base all’articolo 7 del Decreto attuativo l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono infatti risultare da apposita certificazione contabile (sono abilitati al rilascio della certificazione contabile i soggetti incaricati della revisione legale dotati di idonee coperture assicurative o per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, i revisori legale dei conti o le società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39).La comunicazione di completamento non può avere a oggetto investimenti in beni diversi o di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto della comunicazione di conferma e riporta, per ogni bene, la data di completamento dell’investimento ossia, in base all’art. 1 comma 1 lett. l) del Decreto attuativo:
  • la data di effettuazione degli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 di cui agli Allegati IV e V secondo le regole generali della competenza fiscale previste dall’art. 109 commi 1 e 2 del TUIR (es. consegna), a prescindere dai principi contabili adottati;
  • la data di fine lavori degli investimenti in beni materiali per l’autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, come definita dal Decreto.
A seguito della trasmissione delle comunicazioni suddette, l’impresa ottiene una ricevuta di avvenuto invio rilasciata dalla piattaforma informatica. Il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza delle informazioni rese, entro dieci giorni dalla ricevuta di avvenuto invio delle comunicazioni, comunica all’impresa l’esito positivo delle verifiche effettuate ovvero i dati e la documentazione da integrare nel termine di dieci giorni. Se i dati e la documentazione trasmessa nei termini risultino idonei a superare le carenze riscontrate, il GSE, entro dieci giorni dalla presentazione delle integrazioni, comunica l’esito positivo delle verifiche effettuate ovvero la non ammissibilità della comunicazione. Il mancato invio da parte delle imprese delle comunicazioni e delle integrazioni nei termini e nelle modalità previste comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del beneficio.

Comunicazioni di monitoraggio

Le comunicazioni per il monitoraggio vanno presentate fino al termine della fruizione dell’iper-ammortamento, entro il 20 gennaio di ciascun anno per indicare le informazioni sugli investimenti effettuati e la previsione di utilizzo del beneficio, ed entro il successivo 30 giugno con il piano di ammortamento e le quote dell’incentivo imputate in ciascun esercizio.

Decadenza

L’articolo 10 del Decreto attuativo disciplina le cause che determinano la decadenza dall’iper-ammortamento. In particolare, il decreto dispone che l’impresa decade totalmente o parzialmente dal diritto al beneficio al ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:
  • nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, senza che l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori nello stesso periodo d’imposta del realizzo;
  • assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili;
  • mancata conservazione della documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e del relativo beneficio;
  • false dichiarazioni rese nella procedura di cui al presente decreto;
  • impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari;
  • altre violazioni o inadempimenti da cui consegua la non spettanza anche parziale del beneficio.

Apertura della piattaforma del GSE per la presentazione delle comunicazioni

Contestualmente alla pubblicazione del DM attuativo del 7/5/2026 è stato pubblicato sul sito del MIMIT il Decreto Direttoriale del 10/6/2026 relativo all’operatività della piattaforma per l’invio delle comunicazioni. Con il Decreto direttoriale sono stati approvati i modelli di comunicazione e le istruzioni operative ed è stata disposta l’operatività della piattaforma “NPTR5”, del sito GSE a partire dalle ore 12.00 del 12/6/2026, inizialmente con la possibilità di presentare esclusivamente le comunicazioni preventive. Con un successivo decreto direttoriale sarà attivata la possibilità di presentare le comunicazioni di conferma del 20% e di completamento.Le comunicazioni possono essere presentate solo con il sistema telematico disponibile nell’apposita sezione “Area Clienti” del sito del GSE (www.gse.it), accessibile tramite SPID/CIE (tenendo conto però che l’accesso tramite SPID risulta comunque obbligatorio per la sottoscrizione e l’invio della comunicazione e per il conferimento della delega alla firma) usando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili.


Sul sito del GSE al link https://www.gse.it/servizi-per-te/imprese/nuovo-piano-transizione-5-0/documenti è stata pubblicata la guida “Nuovo piano transizione 5.0” specifica per l’utilizzo della piattaforma “NPTR5, le istruzioni operative per l’invio della comunicazione, e il modello di comunicazione preventiva.

Dal sito del Mimit (https://www.mimit.gov.it) cliccando sull’area Nuova Transizione 5.0: al via piattaforma per la prenotazione è possibile inoltre scaricare il Decreto attuativo del 7/5/2026 e il Decreto direttoriale del 10/6/2026.