Dal 7 aprile 2026 è in vigore una novità normativa di grande rilievo per il sistema produttivo italiano, destinata a rafforzare la trasparenza del mercato e a tutelare il valore autentico dell’artigianato.
La Legge annuale per le PMI ha introdotto infatti una disciplina più stringente sull’utilizzo delle denominazioni “artigianato” e “artigianale”, stabilendo che tali riferimenti possano essere utilizzati esclusivamente dalle imprese regolarmente iscritte all’Albo delle imprese artigiane e che producono direttamente i beni o servizi qualificati come tali. Si tratta di un intervento invocato da Confartigianato e lungamente atteso, che colma una lacuna normativa presente da anni e che aveva contribuito a generare situazioni di ambiguità e potenziali distorsioni della concorrenza.
Con le nuove disposizioni, il legislatore definisce in modo chiaro che il richiamo all’artigianalità non può essere utilizzato a fini commerciali da soggetti privi dei requisiti previsti dalla legge. Particolarmente rilevante è anche il regime sanzionatorio introdotto: in caso di utilizzo improprio delle denominazioni, è prevista una sanzione amministrativa pari all’1% del fatturato dell’impresa, con un minimo di 25.000 euro per ciascuna violazione.
La misura rappresenta un passo importante per la tutela delle imprese artigiane e dei consumatori, garantendo maggiore certezza e riconoscibilità ai prodotti e servizi che si fregiano legittimamente della qualifica di “artigianali”. Come evidenziato dal Presidente di Confartigianato Marco Granelli, la norma contribuisce a contrastare fenomeni di concorrenza sleale e a valorizzare l’autenticità del saper fare artigiano, assicurando ai consumatori che l’utilizzo di tali denominazioni corrisponda effettivamente a produzioni realizzate secondo i criteri previsti dalla normativa vigente.
La nuova disciplina avrà effetti trasversali su numerosi comparti, tra cui l’alimentare, la moda e l’artigianato artistico e tradizionale, ambiti nei quali il riferimento all’artigianalità rappresenta un elemento distintivo di qualità e identità.
Pubblicate dal MIMIT le FAQ ufficiali sull'uso dei termini "artigianato" e "artigianale" nella pubblicità
A parziale chiarimento e per offrire linee guida operative alle imprese, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha pubblicato sul proprio sito istituzionale una serie di risposte alle domande più frequenti (FAQ) relative all'applicazione dell'articolo 16 della legge n. 34/2026.
I chiarimenti ministeriali affrontano i nodi cruciali interpretativi della norma, delineando con maggiore precisione confini, deroghe ed eccezioni del divieto.
Promozione vs Commercializzazione - Viene specificato che un'impresa non artigiana può legittimamente vendere e promuovere come "artigianali" i beni realizzati da terzi, purché questi ultimi siano effettivamente iscritti all'Albo degli artigiani. La norma, infatti, non punta a restringere il mercato, ma a vietare la promozione di prodotti realizzati da chi non possiede la qualifica. Il concetto di "promozione" vietata va quindi interpretato in base alla concreta ingannevolezza del messaggio.
Uso di semilavorati artigianali - Le imprese non iscritte all'Albo che utilizzano semilavorati o ingredienti forniti da un artigiano possono evidenziare tale circostanza nella pubblicità (es. le erbe selezionate artigianalmente in un distillato), a patto di specificare chiaramente a quali singoli componenti si riferisce l'artigianalità, evitando di attribuirla all'intero prodotto.
Alternative terminologiche per i non iscritti - Per gli imprenditori non iscritti all'Albo che adottano metodi manuali o tradizionali (come un'industria di pasta o un bar con laboratorio non iscritto) non è possibile usare il termine "artigianale". Tuttavia, il Ministero elenca una serie di locuzioni alternative lecite (purché non ingannevoli), quali: “fatto a mano”, “tradizionale”, “di produzione propria”, “di qualità”, “sartoriale”, “su misura”, “fatto ad arte” o “realizzato con manualità”.
Mercati esteri e internazionalizzazione - In virtù del principio di territorialità, il divieto ha valore limitato al territorio italiano. È pertanto ritenuto lecito l'uso del termine “prodotto artigianale” (o dei corrispettivi inglesi come “craftsmanship” o “artisanal process”) sulle etichette di prodotti destinati esclusivamente ai mercati esteri, fermo restando il rispetto del Regolamento UE 1169/2011 e l'assenza di messaggi ingannevoli.
Estensione a hobbisti e manifestazioni - Il divieto di utilizzo della denominazione si estende anche a soggetti non imprenditoriali, come hobbisti e titolari di partita IVA non iscritti all'Albo, anche se operano in fiere o mercati locali in modo occasionale. Le manifestazioni e le fiere possono comunque denominarsi "artigiane" ospitando imprese non iscritte, a patto che queste vendano e dimostrino la provenienza di prodotti da filiera artigiana autentica.
Prevalenza delle Leggi Speciali e IGP - La nuova disciplina generale non annulla le leggi speciali preesistenti. Restano quindi validi i regimi specifici come quello della "birra artigianale" (Legge 1354/1962) e le tutele previste per i prodotti riconosciuti come IGP "non agri" (es. vetro di Murano, merletti di Burano), anche se realizzati da imprese non iscritte all'Albo, purché conformi ai relativi disciplinari.
Applicazione delle sanzioni e Smaltimento scorte - Il Ministero ha confermato che le scorte di magazzino e le etichette per cui si possa provare l'immissione in commercio in data anteriore all'entrata in vigore della legge (11 marzo 2026) possono essere smaltite senza incorrere in sanzioni. Per quanto riguarda l'applicazione delle nuove sanzioni, l'efficacia operativa è rimessa alla legislazione e alla tempistica di adeguamento delle singole Regioni e Province Autonome, competenti per l'irrogazione.
Puoi consultare le FAQ sul sito del Ministero a questo LINK.