Con l’approvazione del cosiddetto “Testo Unico del Commercio”, la Regione Friuli Venezia Giulia ha rimesso ordine a un settore nel quale, nel tempo, si erano sedimentati molti provvedimenti diversi, ripetendo l’esperienza positiva della Legge sull’Artigianato in vigore dal 2002 (LR 12/2002).
Il nuovo testo è stato anche l’occasione per chiarire alcuni aspetti relativi alle attività alimentari artigianali che, poco più di un anno fa, erano state impropriamente assimilate alle attività di somministrazione in occasione di un precedente aggiornamento normativo.
Si tratta delle attività di “home food”, ossia della preparazione professionale di prodotti alimentari svolta all’interno dell’abitazione dell’imprenditore, utilizzando arredi e attrezzature normalmente destinate alla famiglia. La vendita avviene per asporto o tramite consegne curate dall’impresa, senza alcuna forma di somministrazione sul posto.
Queste attività si distinguono chiaramente dagli “home restaurant”, nei quali l’abitazione privata viene utilizzata per effettuare una vera e propria somministrazione ai clienti, utilizzando i locali domestici.
L’home food rappresenta spesso una modalità di avvio per nuove imprese che intendono testare la sostenibilità economica della propria produzione prima di effettuare investimenti più rilevanti e che, nel rispetto di norme sanitarie comunque rigorose, iniziano l’attività con attrezzature più semplici.
Per un periodo di poco più di un anno, una modifica nella definizione di home food contenuta in una norma regionale e una successiva circolare applicativa avevano fatto sì che queste attività venissero ricondotte alla somministrazione di alimenti – pur non svolgendola – rendendo necessario il possesso di requisiti professionali stringenti e complicando notevolmente l’avvio dell’attività.
Confartigianato ha criticato tale interpretazione, supportata anche dall’INPS, che aveva informalmente evidenziato incongruenze nella classificazione previdenziale di questi imprenditori.
Con il Testo Unico del Commercio (in particolare con l’articolo 143 della Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17), la Regione ha accolto le osservazioni di Confartigianato, riportando chiarezza sul tema e inserendo esplicitamente le attività di home food tra quelle artigianali, iscrivibili all’A.I.A.
Le attività di home restaurant restano invece correttamente inquadrate tra le attività di somministrazione, con il conseguente obbligo di possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa.
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Luca Nardone