Vendita online dei prodotti artigiani

Aggiornamento al 24/09/2026

La vendita attraverso internet dei prodotti di propria produzione non comporta, per l’impresa artigiana iscritta all’Albo, l’obbligo di presentare una SCIA per attività commerciale, purché siano rispettate le condizioni previste dalla normativa. Il principio vale anche quando vengono utilizzati portali e marketplace.

Un’impresa artigiana può vendere online i prodotti realizzati direttamente senza essere considerata, per questo, un’impresa commerciale? E l’utilizzo di un marketplace comporta obblighi diversi rispetto alla vendita attraverso il proprio sito internet?

Sul tema è intervenuta la Regione Friuli Venezia Giulia, fornendo alcuni importanti chiarimenti sull’applicazione del nuovo Codice regionale del commercio e del turismo, legge regionale 17/2025, entrato in vigore nel 2026.

L’artigiano che vende i propri prodotti non svolge attività commerciale

Il punto di partenza è la distinzione tra l’attività commerciale vera e propria, caratterizzata dall’acquisto di merci per la successiva rivendita, e la vendita da parte dell’impresa artigiana dei beni che essa stessa produce.La legge regionale 17/2025 esclude infatti dall'applicazione delle disposizioni in materia di commercio gli artigiani iscritti all'Albo che vendono, nei locali di produzione o in locali adiacenti, beni di propria produzione.

Di conseguenza, quando ricorrono queste condizioni, non trova applicazione neppure la disciplina prevista per le forme speciali di vendita al dettaglio e, in particolare, quella relativa alla vendita per corrispondenza o mediante altri sistemi di comunicazione.

In sostanza, la vendita online dei propri prodotti non determina automaticamente l'obbligo di presentare al SUAP la SCIA prevista per il commercio elettronico.

Il sito internet può essere utilizzato anche per vendere

Il chiarimento è particolarmente significativo perché conferma la possibilità per le imprese artigiane di utilizzare pienamente gli strumenti digitali.

L’impresa può quindi presentare i propri prodotti online, promuoverli, ricevere gli ordini e utilizzare il sito internet come strumento per la vendita a distanza.

Rimane però importante il collegamento con i locali dell’impresa previsto dalla normativa sull’artigianato. L'orientamento già espresso a livello nazionale dal Ministero dello Sviluppo Economico nel 2014 viene infatti confermato: per beneficiare dell'esclusione dalla disciplina commerciale, deve risultare che la vendita dei beni di propria produzione si perfeziona presso i locali dell'impresa artigiana.

Questo significa che i prodotti, ordinati dal consumatore tramite il sito e-commerce, devono essere spediti direttamente dal locale di produzione dell’impresa o da locale ad esso adiacente e non da un deposito o magazzino logistico esterno;

È quindi necessario che questa circostanza sia chiaramente indicata anche nelle condizioni di vendita pubblicate sul sito con una dicitura del tipo: la vendita dei beni di produzione propria, presenti su questo sito, si intende perfezionata, conclusa ed eseguita direttamente presso i locali di produzione dell'impresa, iscritta all'Albo Imprese Artigiane (A.I.A.) siti in [Indirizzo del Laboratorio in FVG].

Nessuna differenza tra sito proprio e marketplace

Un ulteriore aspetto di particolare interesse riguarda gli strumenti utilizzati dall'impresa.Il principio non riguarda soltanto il sito internet direttamente gestito dall'artigiano. La Regione considera infatti anche l'utilizzo di portali, piattaforme digitali e marketplace per la vendita a distanza dei beni di propria produzione.

Non è quindi lo strumento tecnologico attraverso il quale il cliente effettua l'ordine a determinare la natura commerciale dell'attività.

Ciò che rileva è, piuttosto, la natura dell'impresa e dei prodotti venduti: deve trattarsi di un'impresa regolarmente iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane e la vendita deve riguardare beni di propria produzione, nel rispetto delle condizioni previste dalla disciplina regionale.

Per un'impresa artigiana, pertanto, vendere un proprio prodotto attraverso un marketplace non comporta, di per sé, l'assoggettamento alla disciplina del commercio e alla relativa SCIA.

Quando invece occorre prestare attenzione

Il quadro cambia quando l'impresa non si limita alla vendita dei prodotti propri.

L'acquisto di prodotti di terzi destinati alla rivendita può infatti configurare una vera e propria attività commerciale, alla quale si applicano i relativi adempimenti. Regole specifiche sono inoltre previste per altre modalità di vendita, come il commercio sulle aree pubbliche, e per particolari attività quali la somministrazione di alimenti e bevande.

È quindi importante valutare concretamente l'attività svolta dall'impresa e non limitarsi alla presenza o meno di un sito di e-commerce.

Il chiarimento regionale rappresenta comunque un'indicazione importante per le imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia: **gli strumenti digitali, compresi i marketplace, possono essere utilizzati per raggiungere nuovi clienti e vendere i propri prodotti senza trasformare, per questo solo fatto, l'attività artigiana in attività commerciale**.