Nei piccoli cantieri possono essere riutilizzate senza caratterizzazione ambientale
Il nuovo art. 185-ter del Codice Ambientale, introdotto dal D.L. 177/2026, prevede alcune semplificazioni nella gestione delle terre e rocce da scavo, in particolare:
- Nei cantieri puntuali in cui le terre e rocce da scavo sono gestite come rifiuto, il limite del deposito temporaneo per i materiali qualificati con i codici CER 17.05.04 o 17.05.03* è di 4.000 metri cubi complessivi, di cui al massimo 800 metri cubi di rifiuti pericolosi
- Le terre e rocce da scavo prodotte in cantieri puntuali possono essere riutilizzate direttamente nel sito di produzione anche in assenza di preventiva caratterizzazione ambientale. In tal caso i materiali non assumono la qualifica di rifiuto. Per cantiere puntuale si intende il cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 20 mc, calcolati dalle sezioni di progetto, e destinate al riutilizzo diretto nel medesimo sito di produzione. La sussistenza dei requisiti di cui al secondo periodo deve risultare dalla documentazione di esecuzione dei lavori.
La caratterizzazione ambientale resta invece obbligatoria in caso di riutilizzo, nel medesimo cantiere di scavo, di terre e rocce da scavo contenenti calcestruzzo, bentonite, vetroresina, miscele cementizie, additivi e materie plastiche utilizzati per scavo meccanizzato o tradizionale, nonché nel caso di terre e rocce da scavo provenienti da siti oggetto di procedimenti di bonifica o dagli scavi realizzati al fine della rimozione di potenziali sorgenti di contaminazione.