S. Francesco d’Assisi: 4 ottobre nuova festa nazionale

Aggiornamento al 25/09/2026

Dal 1° gennaio 2026 il 4 ottobre, sarà il giorno dedicato a San Francesco d’Assisi, con inserimento tra le festività nazionali previste dalla Legge n. 260/1949, per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge n. 151/2025 (fino al 2025 la giornata del 4 ottobre era qualificata unicamente come solennità civile, senza comportare astensione dal lavoro né particolari riflessi retributivi).

L’introduzione della nuova festività produce effetti immediati anche nell’ambito dei rapporti di lavoro, incidendo sul diritto all’astensione dalla prestazione, sul trattamento economico della giornata festiva, sulla disciplina dell’eventuale attività lavorativa prestata nel giorno festivo e sull’organizzazione dei turni.

Particolare attenzione merita il 4 ottobre 2026, che cade di domenica, circostanza che pone il tema del relativo trattamento economico e degli eventuali riflessi sulla gestione delle presenze. A partire dal 2027, invece, emergeranno in modo più evidente gli effetti organizzativi connessi alla nuova festività.

La nuova festività decorre espressamente dal 1° gennaio 2026. Per il primo anno di applicazione, tuttavia, il 4 ottobre 2026 cade di domenica; pertanto, per i lavoratori con orario ordinario articolato dal lunedì al venerdì, la ricorrenza non determina un'ulteriore giornata di astensione dal lavoro. Rimane comunque da considerare il trattamento economico previsto per la festività coincidente con la domenica, secondo quanto stabilito dalla normativa e dal CCNL applicato, nonché, per i lavoratori impiegati in attività continuative o organizzate su turni, la specifica disciplina prevista per la prestazione lavorativa resa nella giornata festiva.

Sotto il profilo retributivo, trova applicazione la disciplina generale prevista per le festività. Per i lavoratori mensilizzati, la festività non lavorata è normalmente già ricompresa nella retribuzione mensile e non compete in caso di coincidenza della stessa con la sesta giornata non lavorativa (solitamente il sabato). Per i lavoratori retribuiti a ore, a giornata o a cottimo, il trattamento economico della festività è invece determinato secondo le disposizioni di legge e le specifiche previsioni del CCNL applicato.

Qualora la prestazione lavorativa venga resa nella giornata del 4 ottobre 2026, al trattamento economico spettante per la festività si aggiunge la retribuzione per il lavoro prestato in giornata festiva, secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva applicabile.

Sarà pertanto necessario fare riferimento al CCNL di riferimento per verificare, caso per caso, le percentuali di maggiorazione previste, l'eventuale riconoscimento di un riposo compensativo, le modalità di cumulo dei diversi trattamenti e le eventuali disposizioni specifiche applicabili ai lavoratori turnisti.

Non è infatti prevista un'unica percentuale di maggiorazione stabilita dalla legge e applicabile indistintamente a tutti i settori, dovendosi fare riferimento alla disciplina collettiva applicata al rapporto di lavoro.

4 ottobre coincidente con il giorno di riposo o con un’altra festività

Qualora il 4 ottobre (che nel 2026 cade di domenica) coincida con il giorno di riposo o con altra festività, il trattamento da applicare ai dipendenti nel cedolino paga di ottobre sarà quello previsto in caso festività non goduta, dunque con pagamento di una quota giornaliera aggiuntiva oltre alla normale retribuzione. Ai lavoratori, a prescindere dal fatto che siano retribuiti in misura fissa o meno, spetterà quindi, oltre alla normale retribuzione globale di fatto, compreso ogni elemento accessorio, anche un’ulteriore retribuzione corrispondente alla giornata festiva. Si ricorda che, fatta salva ogni diversa ed espressa previsione contrattuale, il diritto alla quota di retribuzione aggiuntiva riconosciuto ai lavoratori retribuiti in misura fissa, in caso di coincidenza di una festività con il giorno di riposo (solitamente la domenica), non compete in caso di coincidenza della stessa con la sesta giornata non lavorativa (solitamente il sabato).

4 ottobre coincidente con un giorno lavorativo infrasettimanale

Qualora la festività sia goduta, ossia cada in un giorno lavorativo infrasettimanale e non venga lavorata, tale giornata va retribuita come se fosse stata lavorata.

4 ottobre lavorato

Nei casi in cui il lavoratore sia tenuto a prestare attività lavorativa nella giornata festiva cadente in giornata infrasettimanale, al dipendente spetta, oltre alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, il pagamento delle ore di lavoro effettivamente prestate, aumentate secondo le percentuali previste dai Contratti Collettivi applicati.


(Fonti: Legge 08/10/2025, n. 151 Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi - Pubblicata nella G.U. 10 ottobre 2025)