Rischio calore: cosa verificheranno gli ispettori

Aggiornamento al 08/07/2026

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la circolare 5484/2027, ha definito le linee operative per le attività di vigilanza estiva mirate alla tutela dei lavoratori contro i danni da calore e insolazione.

L'obiettivo è quello di superare la logica dell'emergenza per passare a una pianificazione aziendale permanente.

Gli ispettori non si limiteranno a verificare che il rischio sia correttamente valutato all’interno dei documenti (DVR, POS, PSC, ecc.), ma che le misure di prevenzione e protezione siano effettivamente ed efficacemente attuate.

Settori Speciali e Controlli Ispettivi

Durante i mesi estivi, il personale ispettivo considererà prioritario l'accertamento delle misure di prevenzione nei settori considerati più esposti (elenco non esaustivo):

  • Edilizia e cantieristica
  • Agricoltura e florovivaismo
  • Logistica e trasporti
  • Lavori stradali
  • Rider e lavoratori delle consegne

La Check-list della vigilanza: Cosa controllano gli ispettori?

Durante l'accesso ispettivo, l'attenzione sarà focalizzata su 7 punti chiave dell'organizzazione aziendale:

Ambito di Controllo

Cosa viene verificato in azienda

1. Integrazione DVR

Presenza nel Documento di Valutazione dei Rischi del rischio specifico da calore e delle relative misure di mitigazione.

2. Orari di Lavoro

Effettiva rimodulazione dei turni (es. anticipo all'alba, sospensione delle attività nelle ore centrali 12:00 - 16:00).

3. Pause e Rotazione

Concessione di pause strutturate in aree ombreggiate o rinfrescate e rotazione del personale sulle mansioni più gravose.

4. Idratazione e DPI

Disponibilità costante di acqua fresca in cantiere/campo e uso di indumenti di lavoro leggeri, traspiranti ma coprenti.

5. Formazione

Avvenuta informazione di lavoratori e preposti sui sintomi del colpo di calore e sulle procedure di primo soccorso.

6. Sorveglianza Sanitaria

Coinvolgimento del Medico Competente per definire prescrizioni o limitazioni per i lavoratori "fragili" o più esposti.

7. Coinvolgimento RLS

7. Coinvolgimento RLS Dimostrazione dell'avvenuta consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori (RLS/RLST) per la valutazione del rischio.

Sospensione delle Attività e Ruolo del Preposto

In linea con la nota prot. n. 5291/2023, l'INL ribadisce che tra le misure di protezione a disposizione del Datore di Lavoro rientra anche la sospensione temporanea delle attività lavorative qualora le condizioni climatiche determinino un rischio inaccettabile per la salute.

Un ruolo cruciale è affidato al Preposto (art. 19 del D.Lgs. n. 81/2008): ha l'obbligo di intervenire direttamente e interrompere le lavorazioni in caso di condizioni di pericolo rilevate durante la sua attività di vigilanza.