Il principio di rotazione nella Rete delle Stazioni Appaltanti FVG: istruzioni per l'uso
A diversi anni dalla nascita della Rete delle Stazioni Appaltanti del Friuli Venezia Giulia, la nostra Regione ha ritenuto opportuno, attraverso la Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio, fornire dei chiarimenti operativi sul principio di rotazione negli appalti pubblici.
Per fare chiarezza, è utile analizzare come questo meccanismo si declini concretamente nella quotidianità operativa delle gare d’appalto, specialmente alla luce del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023).
La piattaforma e-Appalti: uno strumento, non un vincolo
Partiamo da un punto fermo: l’utilizzo della piattaforma e-Appalti ha una valenza esclusivamente organizzativa e funzionale. Serve a garantire omogeneità e digitalizzazione nelle gare pubbliche, ma non sposta le competenze giuridiche.
La piattaforma viene utilizzata in due scenari:
• Enti autonomamente qualificati: gestiscono la gara in proprio, applicando il principio di rotazione secondo i propri regolamenti.
• Enti non qualificati: si avvalgono della qualificazione della Rete delle Stazioni Appaltanti FVG. Anche in questo caso, l'Ente mantiene la natura di Centro di costo autonomo e applica la rotazione in autonomia.
Perché la rotazione si applica al singolo "Centro di costo"?
La vera chiave di volta per evitare blocchi burocratici è l'applicazione del principio di rotazione a livello di singolo Centro di costo (che di solito coincide con la singola Stazione appaltante), e non a livello centralizzato.
Facciamo un esempio pratico:
Se il Servizio ABC della Direzione Ambiente (Centro di costo autonomo) ha aggiudicato una procedura negoziata all'operatore XXX, il Servizio Infrastrutture Stradali (diverso Centro di costo) potrà tranquillamente invitare lo stesso operatore XXX a una propria gara.
Questo approccio non rappresenta una distorsione del principio, ma una corretta applicazione dell'art. 49 del D.Lgs. 36/2023. Permette infatti di adattare la rotazione alle reali esigenze del territorio, alle categorie di opere e ai diversi settori merceologici.
Inoltre, tutela la concorrenza: se la rotazione fosse centralizzata in un unico blocco regionale, si premierebbe solo "chi bandisce per primo" in base a criteri cronologici, penalizzando gli altri enti e creando squilibri nel mercato, vista anche l'assenza di una programmazione comune degli interventi.
Il "nodo" del codice fiscale Anac
Un dubbio frequente nasce dal fatto che sul portale ANAC tutte le procedure della Rete FVG condividono lo stesso Codice Fiscale (CFAVCP-0001DC3) e lo stesso codice AUSA (0000700893). Si potrebbe pensare a un unico grande calderone, ma non è così: si tratta di un dato puramente anagrafico. Nei fatti, ogni Ente conserva la propria autonomia nella scelta degli operatori economici da invitare.
Trasparenza e criteri di selezione: come funziona l'invito?
La selezione degli operatori non è mai arbitraria, ma segue percorsi oggettivi e trasparenti:
• Criteri oggettivi in e-Appalti: Si utilizzano i criteri definiti a monte nella Determina a contrarre, pescando dall'albo fornitori della piattaforma (e in futuro dalla nuova e-AppaltiSAT, che amplierà queste funzionalità).
• Manifestazione di interesse: In via residuale, si pubblica un avviso pubblico nella sezione "Amministrazione Trasparente" sia sul portale della Rete (retesa.regione.fvg.it) sia sul sito dell'Ente interessato.
E il sorteggio? Viene relegato a un ruolo di ultima spiaggia. Si usa solo se il numero di operatori idonei è troppo alto rispetto al minimo previsto dall'art. 50 del Codice. Anche in questo caso, per garantire la massima partecipazione, le stazioni appaltanti tendono a invitare un numero di imprese superiore rispetto ai minimi di legge.
In conclusione
Le modalità applicative della rotazione così delineate, tanto per quanto riguarda le procedure ad evidenza pubblica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia quanto per quelle della Rete delle Stazioni Appaltanti del Friuli Venezia Giulia, risultano idonee a garantire il rispetto delle indicazioni del dell’art. 49 del D.lgs. n. 36/2023, con un’effettiva alternanza tra gli operatori economici invitati e prevenendo il rischio che la discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante possa tradursi in effetti distorsivi della concorrenza o in indebiti favoritismi.