Limitazione al lavoro nei cantieri nelle ore calde

Aggiornamento al 16/06/2026

Ordinanza a tutela dei lavoratori maggiormente esposti alle alte temperature nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e stradali e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata al sole 

In data 15 giugno 2026 la Regione Friuli-Venezia Giulia ha emesso l’”Ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica. Attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e stradali e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata al sole” a tutela dei lavoratori maggiormente esposti alle alte temperature.

Il provvedimento sarà vigente dal 16 giugno 2026 sino al 15 settembre 2026 prevede, in particolare, la sospensione dell'attività lavorativa dalle 12.30 alle 16.00 in cantieri edili e stradali, cave, nelle attività florovivaistiche e agricole e negli ambienti di lavoro interni non climatizzati.

In particolare, è vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, con efficacia dal 16 giugno 2026 e fino al 15 settembre 2026, sull’intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili e stradali e nelle cave, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito https://app.worklimate.it/ordinanza-caldo-lavoro riferita a «lavoratori esposti al sole» con «attività fisica intensa» alle ore 12:00, segnali un livello di rischio «ALTO»

Il divieto non opera per le Pubbliche Amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio, per i loro appaltatori, quando trattasi di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, a condizione che siano applicate idonee misure organizzative ed operative previste dal documento “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” secondo la valutazione del rischio condotta dal datore di lavoro ai sensi del d.lgs. n. 81/2008.

In tutte le lavorazioni all’aperto e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne, è raccomandato il rispetto delle «Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare».

In deroga ai vigenti regolamenti comunali in materia di attività rumorose, viene autorizzato l’anticipo ed il posticipo di 1 ora dei lavori limitatamente ai cantieri edili ed affini le cui lavorazioni siano svolte esclusivamente all’aperto con prolungata esposizione al sole, nei giorni in cui la previsione del rischio riferita al proprio comune, pubblicata nel sito https://app.worklimate.it/ordinanza-caldo-lavoro segnali per i “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” alle ore 12.00 segnali un livello di rischio «ALTO». Tale disposizione può essere diversamente regolata dai Comuni con propria ordinanza e non ha comunque validità nel territorio dei Comuni a densità turistica alta o superiore con vocazione marittima.

Nel caso di lavorazioni in cantieri edili (Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008) il rischio di esposizione a stress termico dovrà essere trattato all’interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per le attività interferenti e del Piano Operativo di Sicurezza (POS) per le lavorazioni proprie della ditta in appalto. All’interno di tali documenti dovrà essere trovato riscontro anche del processo valutativo e decisionale, comprensivo delle misure di prevenzione del rischio adottate.

La mancata osservanza del divieto di cui alla presente Ordinanza, comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 650 c p., salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

(Fonte: sito Regione Friuli-Venezia Giulia)