Nuove tutele per il Made in Italy agroalimentare

Aggiornamento al 27/05/2026

Dal 29 maggio 2026 entrerà ufficialmente in vigore la Legge 21 aprile 2026, n. 75, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14 maggio scorso, che introduce nuove disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani.

Il provvedimento rappresenta una riforma importante per il settore agroalimentare: da un lato rafforza il contrasto alle frodi e alle contraffazioni, dall’altro introduce strumenti pensati per evitare che semplici errori formali possano trasformarsi automaticamente in pesanti conseguenze per le imprese corrette.

La nuova normativa riscrive il Titolo VIII del codice penale, creando uno specifico capo dedicato ai “delitti contro il patrimonio agroalimentare”, con l’obiettivo di proteggere la qualità delle produzioni italiane, la trasparenza del mercato e la fiducia dei consumatori.

Frode alimentare: attenzione anche all’e-commerce

Vengono introdotte nuove fattispecie legate al reato di “frode alimentare” (art. 517-sexies c.p.), che riguarda la commercializzazione di prodotti alimentari difformi rispetto a quanto dichiarato per origine, provenienza, qualità o quantità.

La norma si applica non soltanto alla vendita tradizionale, ma anche ai canali digitali: siti internet, marketplace, piattaforme di e-commerce e comunicazione online rientrano espressamente nell’ambito dei controlli.

Le sanzioni previste comprendono:

  • reclusione da due mesi a un anno;
  • multa da 1.000 a 4.000 euro.
Il legislatore ha però introdotto una clausola di esclusione della punibilità nei casi di lieve entità, valutando elementi come:
  • valore limitato della merce;
  • quantità ridotta;
  • assenza di un concreto danno per consumatori o mercato.
Questo dovrebbe permettere di per tutelare le micro e piccole imprese da errori marginali o non dolosi.

Segni ingannevoli e comunicazione online sotto osservazione

La riforma interviene anche sul commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-septies c.p.), punendo l’utilizzo di:

  • diciture ingannevoli;
  • immagini fuorvianti;
  • indicazioni false sull’origine o sulla qualità dei prodotti.
Anche in questo caso la norma estende chiaramente i controlli alla comunicazione digitale. Non saranno quindi valutate soltanto le etichette fisiche, ma anche:
  • schede prodotto online;
  • contenuti pubblicati sui social;
  • claim pubblicitari;
  • indicazioni commerciali diffuse tramite siti e marketplace.
Le pene previste risultano più severe:
  • reclusione da tre a diciotto mesi;
  • multa fino a 20.000 euro.

DOP e IGP: sanzioni più pesanti contro le contraffazioni

Particolare attenzione viene riservata alla tutela delle Indicazioni Geografiche e delle Denominazioni Protette per la cui contraffazione o alterazione l’art. 517-quater prevede:

  • reclusione da uno a quattro anni;
  • multa da 10.000 a 50.000 euro.
L’obiettivo è contrastare in modo più efficace fenomeni di imitazione e “Italian sounding” che danneggiano le imprese corrette e il valore delle produzioni territoriali.

Le aggravanti: biologico, documenti falsi e agropirateria

La legge introduce inoltre aggravanti specifiche nei casi in cui:

  • un prodotto venga dichiarato biologico senza certificazione;
  • vengano falsificati Documenti di Trasporto (DDT);
  • siano rese false dichiarazioni agli organi di controllo.
In queste situazioni le sanzioni possono aumentare fino alla metà.

Nei casi più gravi, riconducibili a fenomeni organizzati e reiterati di “agropirateria”, scatta anche il divieto di accedere a:

  • contributi pubblici;
  • finanziamenti agevolati;
  • fondi statali o europei.
Si tratta dunque di una misura che punta a colpire non soltanto la violazione penale, ma anche il vantaggio economico ottenuto tramite attività fraudolente strutturate.

Il “blocco ufficiale temporaneo”: una tutela per chi opera correttamente

Uno degli aspetti più interessanti della riforma riguarda l’introduzione del cosiddetto “blocco ufficiale temporaneo”, inserito come art. 18-bis della Legge 689/1981.

Si tratta di uno strumento pensato per applicare un principio di proporzionalità nei controlli. Quando gli organi ispettivi rilevano irregolarità esclusivamente formali o documentali, senza rischi per la sicurezza alimentare o per la reale tracciabilità del prodotto, non scatterà immediatamente il sequestro. L’operatore avrà invece 10 giorni di tempo per integrare o correggere la documentazione richiesta. Se la situazione viene regolarizzata correttamente il blocco viene revocato e non vengono applicate ulteriori conseguenze sanzionatorie.

Cosa devono fare concretamente le imprese

La nuova normativa conferma quanto oggi la comunicazione commerciale sia parte integrante della responsabilità aziendale. Per questo motivo diventa fondamentale verificare attentamente:

  • etichette;
  • schede prodotto;
  • descrizioni online;
  • claim salutistici;
  • indicazioni di sostenibilità;
  • riferimenti a origine, qualità o certificazioni.

L’attenzione non riguarda più soltanto il prodotto fisico, ma anche tutto ciò che viene comunicato attraverso il web e i canali digitali aziendali che deve poter essere dimostrato concretamente documenti alla mano.

Per le imprese del comparto alimentare sarà quindi sempre più importante adottare particolari attenzioni nel controllare e validare i contenuti commerciali, soprattutto in presenza di vendite online o promozione tramite social network e nel caso in cui la comunicazione sia gestita da consulenti esterni meno consapevoli delle caratteristiche tecniche e qualitative dei prodotti.