Modifiche al DM 37/2008 relative agli impianti elettronici

Aggiornamento al 13/10/2025

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministero delle Imprese e del Made in Italy 17 luglio 2025, n. 130, che ha apportato delle modifiche al DM 37/08, in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.

In particolare il provvedimento riguarda gli impianti di cui alla lettera B) del decreto, relativa a:
* impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici per la gestione e distribuzione dei segnali TV, telefono e dati
* impianti di sicurezza, inclusi quelli in fibra ottica
* infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti.

Le modifiche introdotte hanno chiarito alcuni aspetti di alcuni adempimenti e soprattutto responsabilità non propriamente attribuibili all’installatore. 

In particolare:
* Ruolo del Responsabile Tecnico (RT): il nuovo decreto precisa che il RT dell’impresa non interviene direttamente sul progetto edile ma si consulta con il progettista edilizio, mettendosi a disposizione per l’inserimento delle infrastrutture digitali multiservizio, come previsto dal DPR 380/2001 (art. 135 bis). Viene così superata ogni ambiguità della formulazione precedente.
* Attestazione di predisposizione: il RT rilascia un’attestazione – e non più una “dichiarazione” – che certifica la predisposizione dell’immobile alla banda ultra-larga, evitando confusione con la dichiarazione di conformità alla regola d’arte.
* Comunicazione obbligatoria: resta a carico del RT dell’impresa abilitata, su istanza del privato, l’invio della comunicazione relativa agli edifici predisposti per la banda ultra-larga.

Sono inoltre previste alcune correzioni redazionali che, pur marginali, rafforzano la chiarezza complessiva del testo normativo.

Il decreto è in vigore dal 2 ottobre 2025. Si tratta di un passo importante perché chiarisce in modo definitivo ruoli e responsabilità del RT e del progettista edile, accogliendo richieste avanzate più volte da Confartigianato Impianti e dalle altre organizzazioni artigiane del comparto.

Il Testo Unico Edilizia stabilisce che:

* Art. 135-bis, comma 1: tutti gli edifici di nuova costruzione, per i quali la richiesta di autorizzazione edilizia è stata presentata dopo il 1° luglio 2015, devono essere dotati di un’infrastruttura fisica multiservizio passiva interna, comprensiva di spazi installativi e impianti in fibra ottica fino ai terminali di rete. Lo stesso obbligo vale per le opere soggette a permesso di costruire.

* Art. 135-bis, comma 2: gli edifici di nuova costruzione e quelli oggetto di ristrutturazioni profonde, con autorizzazione edilizia presentata dopo il 1° luglio 2015, devono essere dotati di un punto di accesso.

Per gli interventi autorizzati dopo il 1° gennaio 2022, l’adempimento di tali obblighi deve essere certificato tramite l’etichetta “Edificio predisposto alla banda ultra larga”, rilasciata da un tecnico abilitato su richiesta del committente o di altro soggetto interessato. Tale attestazione è necessaria per la segnalazione certificata di agibilità e deve essere comunicata entro 90 giorni al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI).