Dal 2025 entrano in vigore le nuove disposizioni antincendio per gli impianti fotovoltaici, con l’emanazione del DCPREV 14030/2025, che aggiorna in modo sostanziale i requisiti di sicurezza per impianti con tensione nominale fino a 1500 V. Il provvedimento, atteso da operatori e progettisti del settore, introduce misure tecniche più stringenti e una maggiore attenzione alla prevenzione del rischio incendio.
Ambito di applicazione
Le nuove linee guida si applicano agli impianti fotovoltaici installati su:
• Edifici civili, industriali, commerciali e rurali
• Tettoie, pergole e pensiline collegate
• Parcheggi coperti, se interferenti con attività soggette a prevenzione incendi
Sono esclusi:
• Impianti a terra
• Plug & play
• Impianti < 800 W
• Agri-voltaici distanti >100 m dagli edifici
• Impianti a concentrazione solare non installati su edifici o tettoie
Principali novità introdotte
• Distinzione tra impianti BAPV e BIPV: rispettivamente applicati sull’involucro edilizio e integrati nella struttura.
• Sistemi di accumulo (BESS): obbligo di valutazione del rischio specifico per impianti agli ioni di litio, con riferimento alle linee guida dedicate.
• Distanze minime: pannelli raggruppati in sottoinsiemi di max 20 m per lato, separati da percorsi di almeno 2 m; fascia libera di 1 m lungo i bordi della copertura.
• Installazione inverter: in compartimenti REI/EI 30, con limitazioni in prossimità di vie di esodo, EFC, aperture e impianti tecnici.
• Resistenza al fuoco: obbligo di installazione su strutture incombustibili (classe A1) o interposizione di materiali EI 30.
• Reazione al fuoco: da valutare sul sistema pannello-copertura secondo UNI EN 13501-1 e 13501-5.
• Dispositivo di sezionamento: obbligatorio e facilmente accessibile ai soccorritori.
• Manutenzione obbligatoria: verifica biennale ai fini della prevenzione incendi, con registrazione nel registro di manutenzione.
Applicazione e transizione
Le nuove regole sono vincolanti per nuove installazioni e modifiche sostanziali. Per impianti già denunciati o progettati prima dell’entrata in vigore, si applicano regimi transitori.